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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2609 c.c. Recesso ed esclusione

In vigore

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il mandato conferito dai consorziati per l’attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

In sintesi

  • Nei casi di recesso o esclusione previsti dal contratto, la quota del consorziato uscente si accresce proporzionalmente a quella degli altri consorziati rimasti.
  • Il mandato conferito dal consorziato receduto o escluso per l'attuazione degli scopi consortili cessa automaticamente nei suoi confronti.
  • La cessazione del mandato opera anche se il mandato era stato conferito con unico atto collettivo insieme agli altri consorziati.
  • La norma assicura la continuità del consorzio dopo la fuoriuscita di un membro, redistribuendo automaticamente la sua quota.
Ratio

L'art. 2609 c.c. disciplina gli effetti giuridici della fuoriuscita di un consorziato, per recesso volontario o per esclusione, sull'assetto interno del consorzio. La norma persegue due obiettivi convergenti: garantire la continuità del consorzio senza necessità di rinegoziare l'intera struttura partecipativa, e chiarire le sorti del mandato gestorio che il consorziato uscente aveva conferito agli organi del consorzio. L'accrescimento proporzionale delle quote evita la creazione di una quota «vacante» che potrebbe paralizzare l'operatività del consorzio o richiedere una modifica del contratto ai sensi dell'art. 2607 c.c. La cessazione automatica del mandato, invece, recide il legame fiduciario tra il consorziato uscente e gli organi gestori, impedendo che soggetti non più parte del consorzio continuino ad avere poteri o a essere vincolati da decisioni altrui.

Analisi

L'accrescimento della quota opera di diritto, automaticamente, nel momento in cui il recesso o l'esclusione producono effetti: non è necessaria una delibera dei consorziati rimasti né una modifica formale del contratto. Le quote degli altri consorziati si espandono proporzionalmente alle rispettive partecipazioni preesistenti. Quanto al mandato, la norma chiarisce che la cessazione opera anche quando il mandato era stato conferito con un atto unitario da tutti i consorziati (ipotesi frequente nella prassi, dove l'atto costitutivo attribuisce il potere gestorio all'organo direttivo con un unico atto collettivo). La specificazione «ancorché dato con unico atto» esclude che si possano sollevare eccezioni di indivisibilità del mandato. I presupposti del recesso e dell'esclusione non sono fissati dall'art. 2609 c.c., che rinvia al contratto consortile; l'art. 2611 c.c. prevede peraltro lo scioglimento del consorzio per giusta causa deliberato a maggioranza.

Quando si applica

La norma si applica ogni qual volta un consorziato fuoriesca dal consorzio per recesso o esclusione nei casi previsti dal contratto. Non disciplina le ipotesi di scioglimento dell'intero consorzio (art. 2611 c.c.) né il trasferimento dell'azienda (art. 2610 c.c.), che seguono regole proprie. In pratica, il contratto consortile deve prevedere le fattispecie di recesso (ad esempio per superamento di un determinato fatturato, per trasferimento della sede fuori dall'area consortile) e di esclusione (ad esempio per inadempimento degli obblighi contributivi, per perdita dei requisiti soggettivi): in assenza di tali previsioni, la norma resta inapplicabile per mancanza del presupposto contrattuale.

Connessioni

L'art. 2609 c.c. si collega all'art. 2603 c.c. (che impone al contratto consortile di indicare le condizioni di recesso) e all'art. 2610 c.c. (trasferimento dell'azienda, con possibilità di esclusione dell'acquirente). Il richiamo al mandato richiama la disciplina generale del mandato (artt. 1703 ss. c.c.) e, in particolare, l'art. 1722 c.c. sulle cause di estinzione. Per i consorzi con attività esterna, la fuoriuscita di un consorziato può avere riflessi anche verso i terzi, soprattutto se il consorziato uscente aveva poteri di rappresentanza ai sensi degli artt. 2612-2615 c.c. Analogie sistematiche si rinvengono con la disciplina del recesso nelle società di persone (art. 2285 c.c.) e con l'esclusione del socio (art. 2286 c.c.).

Domande frequenti

Cosa succede alla quota di un consorziato che recede o viene escluso?

La quota si accresce automaticamente e proporzionalmente a quelle degli altri consorziati rimasti. Non è necessaria alcuna delibera o modifica formale del contratto: l'accrescimento opera di diritto al momento in cui il recesso o l'esclusione producono effetti.

Il mandato consortile cessa con il recesso o l'esclusione?

Sì. Il mandato conferito dal consorziato per l'attuazione degli scopi consortili cessa automaticamente nei confronti del consorziato receduto o escluso, anche se era stato conferito con un unico atto collettivo insieme agli altri consorziati.

Il contratto di consorzio deve prevedere le cause di recesso?

Sì. L'art. 2609 c.c. disciplina gli effetti del recesso e dell'esclusione, ma rinvia al contratto consortile per la previsione delle relative fattispecie. In assenza di clausole contrattuali sul punto, il recesso non è esercitabile unilateralmente.

Un consorziato può essere escluso contro la sua volontà?

Solo nei casi espressamente previsti dal contratto consortile (ad esempio per inadempimento o per perdita dei requisiti soggettivi). L'esclusione non può essere deliberata in assenza di una previsione contrattuale che la consenta.

L'accrescimento della quota comporta una modifica del contratto?

No. L'accrescimento opera automaticamente per effetto della legge, senza necessità di modificare formalmente il contratto ai sensi dell'art. 2607 c.c. I nuovi valori percentuali sono però consigliabile documentarli con un atto ricognitivo per evitare future contestazioni.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.