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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2608 c.c. Organi preposti al consorzio

In vigore

La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

In sintesi

  • Gli organi preposti al consorzio rispondono dei danni verso i consorziati secondo le norme del mandato.
  • Il rinvio alle norme sul mandato (artt. 1703 ss. c.c.) disciplina responsabilità, obblighi e poteri degli organi consortili.
  • Gli organi devono agire nell'interesse dei consorziati, con diligenza e secondo le istruzioni ricevute.
  • La responsabilità è personale e solidale quando più persone siano preposte all'organo consortile.
  • Il contratto di consorzio può ampliare o restringere la responsabilità degli organi nei limiti consentiti dalla legge.
Gli organi del consorzio e il rinvio al mandato

L'articolo 2608 del Codice Civile disciplina la responsabilità degli organi preposti al consorzio verso i consorziati, disponendo il rinvio alle norme sul mandato. Questa scelta sistematica del legislatore riflette la struttura giuridica del consorzio: l'organo consortile agisce per conto dei consorziati, nell'interesse comune, in modo non dissimile dal mandatario che agisce per conto del mandante.

Il contenuto del rinvio alle norme sul mandato

Il rinvio alle norme sul mandato (artt. 1703-1730 c.c.) ha un contenuto ampio. In particolare rilevano: l'obbligo dell'organo di eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.); l'obbligo di rendiconto periodico ai consorziati (art. 1713 c.c.); il divieto di agire in conflitto di interessi senza il consenso dei consorziati (art. 1711 c.c.); la responsabilità per i danni causati dall'inadempimento o dall'esecuzione negligente dell'incarico.

Il rinvio riguarda la responsabilità verso i consorziati, non verso i terzi. Nei confronti dei terzi che abbiano stipulato contratti con il consorzio, la responsabilità è regolata dall'art. 2615 c.c., che distingue tra obbligazioni assunte in nome del consorzio per conto dei singoli consorziati e obbligazioni assunte in nome e per conto del consorzio.

La diligenza richiesta agli organi consortili

Il parametro della diligenza applicabile agli organi consortili è quello del buon padre di famiglia, salvo che il contratto non preveda uno standard più elevato. Tuttavia, qualora l'organo sia anche imprenditore o professionista, la diligenza richiesta è quella del professionista qualificato nel settore specifico, secondo il principio generale dell'art. 1176, comma 2, c.c.

Gli organi devono rispettare le delibere assembleari dei consorziati e le istruzioni ricevute. L'inosservanza di tali istruzioni, anche se porta a risultati economicamente favorevoli per il consorzio, può configurare una violazione del rapporto fiduciario che giustifica la revoca dell'organo.

Responsabilità solidale di più organi

Quando più persone siano collettivamente preposte agli organi del consorzio — ad esempio un comitato direttivo — la responsabilità per i danni causati da atti o omissioni collegiali è solidale tra tutti i componenti che abbiano partecipato alla decisione. Fanno eccezione coloro che abbiano espressamente dissentito dalla decisione dannosa, purché il dissenso risulti da verbale o da altra forma documentale idonea.

Derogabilità convenzionale nei limiti di legge

Il contratto di consorzio può modulare la responsabilità degli organi, ad esempio fissando soglie di responsabilità, prevedendo esoneri per determinate categorie di atti o stabilendo procedure di autorizzazione preventiva. Tali clausole sono valide nei limiti in cui non escludano la responsabilità per dolo o colpa grave, stante il divieto generale di cui all'art. 1229 c.c.

Domande frequenti

Perché la legge rinvia alle norme sul mandato per la responsabilità degli organi consortili?

Perché l'organo consortile agisce per conto dei consorziati nell'interesse comune, in modo analogo al mandatario. Il rinvio alle norme del mandato (artt. 1703 ss. c.c.) fornisce una disciplina completa di obblighi, poteri e responsabilità senza bisogno di norme speciali.

Quali sono i principali obblighi degli organi consortili verso i consorziati?

L'organo deve agire con diligenza, rendere il conto ai consorziati, evitare conflitti di interesse e rispettare le istruzioni ricevute. L'inadempimento di tali obblighi genera responsabilità per i danni subiti dai consorziati.

L'organo del consorzio risponde anche verso i terzi?

La responsabilità verso i terzi è regolata dall'art. 2615 c.c., non dall'art. 2608 c.c. che riguarda solo la responsabilità interna verso i consorziati. Le modalità cambiano a seconda che l'organo abbia agito in nome proprio o in nome del consorzio.

Il contratto di consorzio può esonerare gli organi da responsabilità?

Sì, ma solo parzialmente. Le clausole di esonero sono valide nei limiti dell'art. 1229 c.c.: non si può escludere la responsabilità per dolo o colpa grave. È invece possibile limitare la responsabilità per colpa lieve o prevedere massimali.

Cosa succede se più organi consortili adottano insieme una decisione dannosa?

Rispondono solidalmente verso i consorziati danneggiati. Sono esonerati i componenti che abbiano formalmente dissentito dalla decisione, purché il dissenso risulti da verbale o da altra documentazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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