Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2615-bis c.c. – Situazione patrimoniale

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

In sintesi

  • Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, i dirigenti del consorzio redigono la situazione patrimoniale.
  • Si applicano le norme sul bilancio di esercizio delle società per azioni.
  • La situazione patrimoniale va depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
  • Ai dirigenti del consorzio si applicano le disposizioni penali richiamate dagli artt. 2621, n. 1), e 2626 c.c.
  • Ogni atto e corrispondenza del consorzio deve indicare sede, ufficio del registro e numero di iscrizione.
Indice dei contenuti

Consorzio obbligato redigere bilancio due mesi dopo esercizio secondo regole società azioni.

Ratio

L'articolo 2615-bis disciplina gli obblighi di redazione e deposito della situazione patrimoniale per i consorzi, garantendo trasparenza contabile verso i terzi e conformità agli standard di rendicontazione. La ratio è quella di equiparare la disciplina contabile consortile a quella delle società per azioni, evitando vuoti informativi verso creditori e partners. Il deposito presso il registro delle imprese assicura la conoscibilità pubblica dello stato patrimoniale.

Analisi

La norma pone tre obblighi specifici: (1) la redazione della situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, secondo le regole del bilancio delle società per azioni; (2) il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese (CCIAA competente); (3) l'applicazione agli organi direttivi consortili dei vincoli previsti per gli amministratori delle S.p.a., in particolare articoli 2621 (falsità in bilancio) e 2626 (impedimenti alla redazione). La situazione patrimoniale ha dunque valore certificativo analogo a quello del bilancio, e i responsabili della redazione incorrono nelle medesime responsabilità penali in caso di falsità. Inoltre, gli atti e la corrispondenza del consorzio devono indicare dati identificativi (sede, numero di iscrizione) per garanzia di trasparenza verso i terzi.

Quando si applica

L'articolo si applica a tutti i consorzi, sia di natura commerciale che di utilità pubblica, purché gestiti secondo il regime ordinario di bilancio. Consorzi piccoli o consorterie riconosciute in forma particolare potrebbero sottostare a regimi derogati. L'obbligatorietà è annuale: ogni consorzio deve redigere la situazione patrimoniale al termine di ogni esercizio, indipendentemente da utili o perdite.

Connessioni

L'articolo integra il quadro normativo del consorzio (sezione II-bis del titolo XI del Codice Civile) e rimanda agli obblighi ordinamentali delle società per azioni per quanto riguarda il bilancio, la responsabilità amministrativa e i diritti informativi dei terzi. La norma è coerente con le direttive europee sulla trasparenza contabile e il diritto dell'insolvenza.

Casi pratici

Caso 1: Deposito tardivo della situazione patrimoniale

Un consorzio tra imprese edili chiude l'esercizio il 31 dicembre. I dirigenti provvedono al deposito della situazione patrimoniale presso il registro delle imprese solo dopo tre mesi. In uno scenario illustrativo di questo tipo, il mancato rispetto del termine bimestrale previsto dall'art. 2615-bis c.c. può esporre i dirigenti a contestazioni da parte dei consorziati o di creditori che lamentino un pregiudizio derivante dalla tardiva conoscenza della situazione patrimoniale.

Caso 2: Corrispondenza priva delle indicazioni obbligatorie

Un consorzio invia fatture e offerte commerciali senza indicare la sede, il numero di iscrizione al registro delle imprese o l'ufficio competente. In uno scenario illustrativo, tale omissione integra una violazione dell'obbligo formale sancito dall'art. 2615-bis, terzo comma, c.c. e può rilevare ai fini della regolarità degli atti nei confronti di terzi.

Caso 3: Situazione patrimoniale non conforme alle norme S.p.A

I dirigenti di un consorzio redigono un documento sintetico di cassa senza rispettare i criteri valutativi e le voci previste per il bilancio delle società per azioni. In uno scenario illustrativo, la situazione patrimoniale così redatta non è conforme al dettato dell'art. 2615-bis c.c. e potrebbe rilevare, in presenza di falsità od omissioni rilevanti, ai sensi delle disposizioni penali richiamate dalla norma stessa.

Domande frequenti

Entro quando va depositata la situazione patrimoniale del consorzio?

La norma stabilisce che la situazione patrimoniale deve essere depositata presso il registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale del consorzio.

Le norme sul bilancio S.p.A. si applicano integralmente ai consorzi?

L'art. 2615-bis c.c. richiama le norme sul bilancio di esercizio delle società per azioni per disciplinare la redazione della situazione patrimoniale del consorzio. Il rinvio è funzionale ad assicurare standard minimi di trasparenza, salvo adattamenti imposti dalla diversa natura dell'ente.

Quali sanzioni rischiano i dirigenti del consorzio per irregolarità nella situazione patrimoniale?

L'art. 2615-bis c.c. richiama gli artt. 2621, n. 1), e 2626 c.c., estendendo ai dirigenti del consorzio le corrispondenti fattispecie penali previste per gli amministratori di S.p.A. in materia di false comunicazioni sociali e indebite restituzioni.

Cosa deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza del consorzio?

Secondo la norma, ogni atto e corrispondenza del consorzio deve indicare la sede dello stesso, l'ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritto e il relativo numero di iscrizione.

L'art. 2615-bis si applica a tutti i consorzi?

In linea generale, la norma si applica ai consorzi con attività esterna, ossia dotati di un fondo consortile e operanti verso i terzi. I consorzi puramente interni, privi di rilevanza esterna, tipicamente esulano dall'ambito applicativo della disposizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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