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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2618 c.c. Approvazione del contratto consortile

In vigore

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell’autorità governativa, [sentite le corporazioni interessate] (1).

In sintesi

  • I contratti consortili che influenzano il mercato generale dei beni contemplati sono soggetti ad approvazione governativa.
  • Il controllo pubblico mira a evitare che i consorzi alterino in modo incontrollato il mercato di riferimento.
  • Il riferimento alle corporazioni è storicamente superato dall'abolizione dell'ordinamento corporativo.
  • Oggi la materia è in larga parte regolata dal diritto antitrust europeo e nazionale.
Ratio

L'art. 2618 c.c. introduce un controllo preventivo pubblico sui contratti consortili che abbiano un impatto significativo sul mercato generale dei beni trattati. La norma riflette la preoccupazione del legislatore del 1942 che i consorzi, soprattutto quelli di grandi dimensioni o a carattere obbligatorio, potessero comportarsi come cartelli, alterando prezzi e condizioni di mercato a danno dei consumatori o di altri operatori economici. Il requisito dell'«influenza sul mercato generale» introduce un test di materialità: non ogni contratto consortile è soggetto ad approvazione, ma solo quelli con effetti di rilievo sistemico. La ratio è quindi di bilanciare la libertà consortile con la tutela della concorrenza e del buon funzionamento dei mercati.

Analisi

La norma subordina l'efficacia di determinati contratti consortili all'approvazione dell'autorità governativa. Il criterio discretivo è l'idoneità del contratto a «influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati»: si tratta di una valutazione qualitativa e quantitativa che tiene conto della quota di mercato coperta dal consorzio, del carattere obbligatorio o volontario, del tipo di beni interessati e delle clausole che regolano prezzi, quantità o condizioni commerciali. In assenza di approvazione, il contratto consortile non produce effetti vincolanti. Il meccanismo è analogo all'autorizzazione preventiva prevista per le concentrazioni dal diritto della concorrenza. L'inciso sulle corporazioni, abolite nel 1944, non ha rilevanza pratica; i pareri oggi sono richiesti agli uffici tecnici competenti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, AGCM).

Quando si applica

L'art. 2618 c.c. si applica ai contratti consortili, sia volontari che obbligatori, che per la loro portata economica siano in grado di influire sul mercato generale di un determinato bene. In pratica, la soglia è raggiunta quando il consorzio raggruppa una quota significativa degli operatori di un settore e le clausole del contratto riguardano prezzi, quantità prodotte, condizioni di vendita o accesso al mercato. Nel contesto attuale, la valutazione sull'impatto di mercato è condotta in primo luogo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e, per i contratti con effetti transfrontalieri, dalla Commissione europea.

Connessioni

L'art. 2618 c.c. è l'ultimo articolo della sezione IV (controlli governativi) e si collega all'art. 2616 c.c. (consorzi obbligatori) e all'art. 2617 c.c. (ammassi agricoli). Sul piano del diritto della concorrenza, la norma prefigura il sistema di controllo oggi realizzato dalla l. 287/1990 (legge antitrust nazionale) e dal reg. UE 1/2003 in materia di intese e abusi di posizione dominante. I contratti consortili che contengono clausole anticoncorrenziali sono oggi valutati anche ai sensi dell'art. 101 TFUE (divieto di intese restrittive della concorrenza). Il controllo preventivo ex art. 2618 c.c. non esclude la verifica ex post dell'AGCM.

Domande frequenti

Tutti i contratti consortili devono essere approvati dall'autorità governativa?

No. Solo quelli che per la loro portata sono idonei a influire sul mercato generale dei beni contemplati. I contratti di consorzi di piccole dimensioni o con impatto locale limitato non raggiungono questa soglia e non richiedono approvazione preventiva.

Cosa succede se il contratto consortile non viene approvato?

In assenza di approvazione, il contratto non produce effetti vincolanti tra le parti e nei confronti dei terzi. Le clausole soggette ad approvazione sono inefficaci fino al rilascio del provvedimento favorevole dell'autorità competente.

Chi è oggi l'autorità competente per l'approvazione?

Il riferimento alle corporazioni fasciste è superato. Oggi l'autorità competente è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i profili amministrativi, e l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per i profili antitrust. Per contratti con effetti transfrontalieri interviene la Commissione europea.

Il controllo ex art. 2618 c.c. e quello antitrust sono alternativi?

No, sono cumulativi. L'approvazione governativa ex art. 2618 c.c. non esonera il consorzio dal rispetto della normativa antitrust (l. 287/1990, artt. 101-102 TFUE). Un contratto consortile approvato può comunque essere sanzionato dall'AGCM se contiene clausole restrittive della concorrenza.

Un consorzio agricolo che fissa prezzi comuni deve chiedere l'approvazione?

Sì, se la quota di mercato è significativa. I consorzi agricoli che coordinano prezzi o quantità devono valutare sia l'obbligo di approvazione ex art. 2618 c.c. sia la compatibilità con le norme antitrust, salvo che rientrino nell'esenzione agricola prevista dal reg. UE 1308/2013 (art. 209).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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