Autore: Andrea Marton

  • Art. 2626 c.c.: Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di

    Art. 2626 c.c.: Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di

    Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

  • Articolo 2627 Codice Civile: Omissione delle indicazioni obbligatorie

    Articolo 2627 Codice Civile: Omissione delle indicazioni obbligatorie

    Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

    La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

  • Art. 2628 c.c.: Manovre fraudolente sui titoli della società

    Art. 2628 c.c.: Manovre fraudolente sui titoli della società

    Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

    La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

    Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

  • Art. 2629 c.c.: Valutazione esagerata dei conferimenti e degli a

    Art. 2629 c.c.: Valutazione esagerata dei conferimenti e degli a

    Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

  • Art. 2629 bis Codice Civile: Omessa comunicazione del conflitto

    Art. 2629 bis Codice Civile: Omessa comunicazione del conflitto

    Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d’interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

  • Art. 2630 c.c.: Violazione di obblighi incombenti agli amministr

    Art. 2630 c.c.: Violazione di obblighi incombenti agli amministr

    Art. 2630 c.c. – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

    Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

    Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo .

  • Articolo 2631 Codice Civile: Conflitto d’interessi

    Articolo 2631 Codice Civile: Conflitto d’interessi

    Art. 2631 c.c. – Omessa convocazione dell’assemblea

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.

    La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

  • Art. 2632 c.c.: Violazione di obblighi incombenti ai sindaci

    Art. 2632 c.c.: Violazione di obblighi incombenti ai sindaci

    Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

  • Art. 2633 c.c.: Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari

    Art. 2633 c.c.: Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari

    Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

  • Art. 2634 c.c.: Rappresentante comune degli obbligazionisti

    Art. 2634 c.c.: Rappresentante comune degli obbligazionisti

    Art. 2634 c.c. – Infedeltà patrimoniale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

    In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.

    Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

  • Art. 2635 c.c.: Omissione dell’iscrizione nel registro delle imp

    Art. 2635 c.c.: Omissione dell’iscrizione nel registro delle imp

    Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

    Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

    Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

    Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3 .

    Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

  • Art. 2635 bis Codice Civile: Istigazione alla corruzione tra privati

    Art. 2635 bis Codice Civile: Istigazione alla corruzione tra privati

    Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

    La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3 .