Autore: Andrea Marton

  • Art. 2615 ter Codice Civile: Società consortili

    Art. 2615 ter Codice Civile: Società consortili

    Art. 2615-ter c.c. – Società consortili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.

    In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro .

  • Articolo 2616 Codice Civile: Costituzione

    Articolo 2616 Codice Civile: Costituzione

    Art. 2616 c.c. – Costituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con provvedimento dell’autorità governativa, sentite le corporazioni interessate, può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell’organizzazione della produzione.

    Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

  • Art. 2617 c.c.: Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

    Art. 2617 c.c.: Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

    Art. 2617 c.c. – Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

  • Articolo 2618 Codice Civile: Approvazione del contratto consortile

    Articolo 2618 Codice Civile: Approvazione del contratto consortile

    Art. 2618 c.c. – Approvazione del contratto consortile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell’autorità governativa, sentite le corporazioni interessate.

  • Articolo 2619 Codice Civile: Controllo sull’attività del consorzio

    Articolo 2619 Codice Civile: Controllo sull’attività del consorzio

    Art. 2619 c.c. – Controllo sull’attività del consorzio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell’autorità governativa.

    Quando l’attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l’autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

  • Art. 2620 c.c.: Estensione delle norme di controllo alle società

    Art. 2620 c.c.: Estensione delle norme di controllo alle società

    Art. 2620 c.c. – Estensione delle norme di controllo alle società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell’art.

    2602.

    L’autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l’approvazione prevista nell’art. 2618.

  • Art. 2621 c.c.: False comunicazioni ed illegale ripartizione di

    Art. 2621 c.c.: False comunicazioni ed illegale ripartizione di

    Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

    La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi .

  • Art. 2621 bis Codice Civile: Fatti di lieve entità

    Art. 2621 bis Codice Civile: Fatti di lieve entità

    Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

    Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

  • Art. 2621 ter Codice Civile: Non punibilità per particolare ten

    Art. 2621 ter Codice Civile: Non punibilità per particolare ten

    Art. 2621-ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis .

  • Articolo 2622 Codice Civile: Divulgazione di notizie sociali riservate

    Articolo 2622 Codice Civile: Divulgazione di notizie sociali riservate

    Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

    Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

    1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

    2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

    3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

    4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

    Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi .

  • Articolo 2624 Codice Civile: Prestiti e garanzie della società

    Articolo 2624 Codice Civile: Prestiti e garanzie della società

    Art. 2624 c.c. Prestiti e garanzie della società

    Articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

    [Abrogato]

  • Art. 2625 c.c.: Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori

    Art. 2625 c.c.: Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori

    Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo …

    legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali , sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

    Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

    La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.