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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2621-ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2621-bis - Art. 2621 bis Codice Civile: Fatti di lieve entita’→Cod. civ. art. 2622 - Articolo 2622 Codice Civile: Divulgazione di notizie sociali rise…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2621 c.c.: False comunicazioni ed illegale ripartizione di→Art. 2620 c.c.: Estensione delle norme di controllo alle società→Articolo 2619 Codice Civile: Controllo sull’attività del consorzio→Articolo 2624 Codice Civile: Prestiti e garanzie della società→Articolo 2618 Codice Civile: Approvazione del contratto consortile→Art. 2625 c.c.: Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori→Art. 2617 c.c.: Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 2621-ter c.c. regola la non punibilità per particolare tenuità del fatto di falsità nelle comunicazioni.
Ratio della norma
L'art. 2621-ter c.c. è stato introdotto per bilanciare l'estensione della punibilità delle false comunicazioni sociali operata dalla riforma del 2015 con uno strumento deflattivo del processo penale. La norma riconosce che, in presenza di illeciti di modesta offensività concreta, l'intervento penale può risultare sproporzionato rispetto al disvalore del fatto. Il legislatore ha così adattato il generale istituto della tenuità del fatto alle specificità del diritto penale societario, individuando nel danno patrimoniale il parametro più idoneo a misurare l'effettiva lesività della condotta.
Analisi del testo
La disposizione richiama espressamente l'art. 131-bis c.p., che disciplina in via generale la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma introduce una regola speciale: il giudice deve valutare 'in modo prevalente' l'entità del danno cagionato. L'avverbio 'prevalente' non esclude il ricorso agli altri indici dell'art. 131-bis c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza), ma impone di accordare a essi un peso secondario rispetto alla componente patrimoniale. I soggetti danneggiati rilevanti sono tassativamente indicati: la società, i soci e i creditori.
Quando si applica
La norma si applica, in linea generale, quando le false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c. abbiano cagionato un danno patrimoniale di entità oggettivamente modesta. Tipicamente, il giudice ne valuta l'applicabilità nella fase dibattimentale o in sede di richiesta di archiviazione, dopo aver accertato la sussistenza del fatto e la sua attribuibilità all'imputato. Non è applicabile, secondo l'orientamento prevalente, in presenza di condotte abituali o di danni significativi al patrimonio sociale o dei creditori.
Connessioni con altre norme
L'art. 2621-ter c.c. si inserisce in un sistema coordinato: l'art. 2621 c.c. disciplina le false comunicazioni sociali in forma ordinaria; l'art. 2621-bis c.c. prevede la fattispecie attenuata per i fatti di lieve entità; l'art. 131-bis c.p. stabilisce i criteri generali della non punibilità per tenuità. Il rapporto con l'art. 2621-bis c.c. è di particolare rilievo: entrambe le norme mirano a graduare la risposta sanzionatoria, ma operano su piani diversi, l'attenuante incide sulla pena, mentre la tenuità del fatto esclude la punibilità.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, amministratore, commette una falsità nella comunicazione sociale di danno minimo. Il giudice valuta prevalentemente l'entità del danno cagionato a società, soci e creditori per applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
Caso 2: Caio è imputato di reato di cui agli artt
2621 o 2621-bis. Se la condotta risulta di tenuità particolare e il danno è irrisorio, il giudice può escludere la punibilità secondo i criteri dell'art. 131-bis c.p.
Domande frequenti
Che cos'è la non punibilità per particolare tenuità del fatto nell'art. 2621-ter c.c.?
È una causa di non punibilità che il giudice può applicare alle false comunicazioni sociali quando il danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori risulta di entità particolarmente ridotta, secondo i criteri dell'art. 131-bis c.p.
Qual è il criterio principale che il giudice deve valutare ai sensi dell'art. 2621-ter c.c.?
La norma stabilisce che il giudice deve valutare 'in modo prevalente' l'entità del danno patrimoniale causato alla società, ai soci o ai creditori, rispetto agli altri parametri ordinariamente previsti dall'art. 131-bis c.p.
A quali reati si applica l'art. 2621-ter c.c.?
La disposizione si applica ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c., ossia alle false comunicazioni sociali nella forma ordinaria e nella forma attenuata prevista per i fatti di lieve entità.
Qual è la differenza tra l'art. 2621-bis e l'art. 2621-ter c.c.?
L'art. 2621-bis c.c. è una circostanza attenuante che riduce la pena per i fatti di lieve entità. L'art. 2621-ter c.c. consente invece di escludere del tutto la punibilità quando il fatto è di particolare tenuità, operando su un piano diverso rispetto alla graduazione della pena.
La tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in presenza di condotte reiterate?
In linea generale, l'art. 131-bis c.p. esclude l'applicabilità dell'istituto in caso di comportamento abituale. Pertanto, salvo casi particolari, la non punibilità per particolare tenuità non è riconoscibile quando le false comunicazioni abbiano carattere reiterato o sistematico.