Autore: Andrea Marton

  • Art. 2645-ter c.c.: Trascrizione di atti di destinazione per la

    Art. 2645-ter c.c.: Trascrizione di atti di destinazione per la

    Art. 2645-ter c.c. – Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

  • Articolo 2646 Codice Civile: Trascrizione delle divisioni

    Articolo 2646 Codice Civile: Trascrizione delle divisioni

    Art. 2646 c.c. – Trascrizione delle divisioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.

    Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l’atto di opposizione indicato dall’art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.

  • Art. 2647 c.c.: Costituzione del fondo patrimoniale e separazion

    Art. 2647 c.c.: Costituzione del fondo patrimoniale e separazion

    Art. 2647 c.c. – Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell’articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

    Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

    La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d’ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte .

  • Art. 2648 c.c.: Accettazione di eredità e acquisto di legato

    Art. 2648 c.c.: Accettazione di eredità e acquisto di legato

    Art. 2648 c.c. – Accettazione di eredità e acquisto di legato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’art. 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.

    La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

    Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485 .

    La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.

  • Articolo 2649 Codice Civile: Cessione dei beni ai creditori

    Articolo 2649 Codice Civile: Cessione dei beni ai creditori

    Art. 2649 c.c. Cessione dei beni ai creditori

    In vigore dal 19/04/1942

    Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

    Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.

  • Articolo 2650 Codice Civile: Continuità delle trascrizioni

    Articolo 2650 Codice Civile: Continuità delle trascrizioni

    Art. 2650 c.c. – Continuità delle trascrizioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto.

    Quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell’art. 2644.

    L’ipoteca legale a favore dell’alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l’acquirente o il condividente tenuto al conguaglio.

  • Articolo 2651 Codice Civile: Trascrizione di sentenze

    Articolo 2651 Codice Civile: Trascrizione di sentenze

    Art. 2651 c.c. – Trascrizione di sentenze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell’art. 2643.

  • Art. 2652 c.c.: Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione

    Art. 2652 c.c.: Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione

    Art. 2652 c.c. – Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

    1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell’art. 648 e dall’ultimo comma dell’art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, le domande di riduzione delle donazioni, nonché quelle indicate dall’art. 524.

    Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

    2) le domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre.

    La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

    3) le domande dirette a ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.

    La trascrizione o l’iscrizione dell’atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

    4) le domande dirette all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.

    La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

    5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.

    La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

    6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l’annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

    Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacità legale, la sentenza che raccoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

    7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

    Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell’art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica, i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

    8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

    Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

    9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’art. 404 dello stesso codice.

    Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

    9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall’articolo 391-quater del codice di procedura civile.

    La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

    Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

  • Art. 2653 c.c.: Altre domande e atti soggetti a trascrizione a d

    Art. 2653 c.c.: Altre domande e atti soggetti a trascrizione a d

    Art. 2653 c.c. – Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Devono parimenti essere trascritti:

    1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all’accertamento dei diritti stessi.

    La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;

    2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.

    La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall’enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;

    3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.

    Se la trascrizione di tali domande a dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;

    4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.

    La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;

    5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili.

    L’interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell’atto o della domanda.

    Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri .

  • Art. 2654 c.c.: Annotazione di domande o atti soggetti a trascri

    Art. 2654 c.c.: Annotazione di domande o atti soggetti a trascri

    Art. 2654 c.c. Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.

  • Articolo 2655 Codice Civile: Annotazione di atti e di sentenze

    Articolo 2655 Codice Civile: Annotazione di atti e di sentenze

    Art. 2655 c.c. Annotazione di atti e di sentenze

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all’iscrizione dell’atto.

    Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico.

    Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione.

    Eseguita l’annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l’ordine rispettivo.

    L’annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata.

  • Articolo 2656 Codice Civile: Forme per l’annotazione

    Articolo 2656 Codice Civile: Forme per l’annotazione

    Art. 2656 c.c. Forme per l’annotazione

    In vigore dal 19/04/1942

    L’annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione in quanto applicabili.