Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2657 Codice Civile: Titolo per la trascrizione

    Articolo 2657 Codice Civile: Titolo per la trascrizione

    Art. 2657 c.c. Titolo per la trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

    Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

    Spiegazione

    Per trascrivere un atto nei registri immobiliari serve un titolo qualificato: una sentenza, un atto pubblico, oppure una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Una semplice scrittura privata non autenticata non è idonea.

    Come funziona e quando si applica

    La norma garantisce certezza e provenienza degli atti soggetti a pubblicità immobiliare. È il motivo per cui i trasferimenti di immobili si fanno con atto notarile: solo un titolo «forte» può essere trascritto.

    Esempio pratico

    Per trascrivere la compravendita di una casa serve l’atto notarile (atto pubblico) o una scrittura privata autenticata dal notaio; un contratto firmato dalle parti senza autentica non è trascrivibile.

    Domande frequenti

    Posso trascrivere una scrittura privata?

    Solo se la sottoscrizione è autenticata da un notaio o accertata giudizialmente; altrimenti il titolo non è idoneo alla trascrizione.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2658 Codice Civile: Atti da presentare al conservatore

    Articolo 2658 Codice Civile: Atti da presentare al conservatore

    Art. 2658 c.c. – Atti da presentare al conservatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l’originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall’archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente.

    Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell’atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l’ufficio giudiziario.

  • Articolo 2659 Codice Civile: Nota di trascrizione

    Articolo 2659 Codice Civile: Nota di trascrizione

    Art. 2659 c.c. – Nota di trascrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

    1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale ;

    2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

    3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme, o l’autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;

    4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’articolo 2826, nonché, nel caso previsto dall’articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest’ultima disposizione.

    Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

  • Art. 2660 c.c.: Trascrizione degli acquisti a causa di morte

    Art. 2660 c.c.: Trascrizione degli acquisti a causa di morte

    Art. 2660 c.c. – Trascrizione degli acquisti a causa di morte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l’atto indicato dall’articolo 2648, il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base a esso.

    Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

    1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell’erede o legatario e del defunto .

    2) la data di morte;

    3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all’autore il chiamato e la quota a questa spettante;

    4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l’ha ricevuto o che l’ha in deposito;

    5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall’art. 2826;

    6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell’art. 692.

  • Art. 2661 c.c.: Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo

    Art. 2661 c.c.: Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo

    Art. 2661 c.c. Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo

    In vigore dal 19/04/1942

    Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l’atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.

    Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell’intero testamento.

  • Art. 2662 c.c.: Trascrizione di acquisto a causa di morte in luo

    Art. 2662 c.c.: Trascrizione di acquisto a causa di morte in luo

    Art. 2662 c.c. Trascrizione di acquisto a causa di morte in luogo di altri chiamati

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora l’acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia o alla morte di uno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota.

    Se invece l’acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.

    Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell’acquisto a causa di morte, essa si annota in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento.

  • Articolo 2663 Codice Civile: Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

    Articolo 2663 Codice Civile: Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

    Art. 2663 c.c. Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

  • Art. 2664 c.c.: Conservazione dei titoli. Trascrizione e restitu

    Art. 2664 c.c.: Conservazione dei titoli. Trascrizione e restitu

    Art. 2664 c.c. Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota

    In vigore dal 19/04/1942

    Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d’ordine assegnato nel registro generale.

    Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l’eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

  • Articolo 2665 Codice Civile: Omissioni o inesattezze nelle note

    Articolo 2665 Codice Civile: Omissioni o inesattezze nelle note

    Art. 2665 c.c. – Omissioni o inesattezze nelle note

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’omissione o l’inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

  • Art. 2666 c.c.: Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizi

    Art. 2666 c.c.: Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizi

    Art. 2666 c.c. Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.

  • Articolo 2667 Codice Civile: Atti compiuti per persona incapace

    Articolo 2667 Codice Civile: Atti compiuti per persona incapace

    Art. 2667 c.c. Atti compiuti per persona incapace

    In vigore dal 19/04/1942

    I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.

    La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l’obbligo della trascrizione.

    La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l’obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati né dai loro eredi.

  • Articolo 2668 Codice Civile: Cancellazione della trascrizione

    Articolo 2668 Codice Civile: Cancellazione della trascrizione

    Art. 2668 c.c. – Cancellazione della trascrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

    Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.

    Si deve cancellare l’indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l’avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

    Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato .