Art. 2659 c.c. – Nota di trascrizione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale ;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme, o l’autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’articolo 2826, nonché, nel caso previsto dall’articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest’ultima disposizione.
Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Spiegazione
Per trascrivere un atto nei registri immobiliari serve un titolo qualificato: una sentenza, un atto pubblico, oppure una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Una semplice scrittura privata non autenticata non è idonea.
Come funziona e quando si applica
La norma garantisce certezza e provenienza degli atti soggetti a pubblicità immobiliare. È il motivo per cui i trasferimenti di immobili si fanno con atto notarile: solo un titolo «forte» può essere trascritto.
Esempio pratico
Per trascrivere la compravendita di una casa serve l’atto notarile (atto pubblico) o una scrittura privata autenticata dal notaio; un contratto firmato dalle parti senza autentica non è trascrivibile.
Domande frequenti
Posso trascrivere una scrittura privata?
Solo se la sottoscrizione è autenticata da un notaio o accertata giudizialmente; altrimenti il titolo non è idoneo alla trascrizione.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.