Autore: Andrea Marton

  • Art. 93 Cost.: Sezione I: Il Consiglio Dei Ministr

    Art. 93 Cost.: Sezione I: Il Consiglio Dei Ministr

    Art. 93 Cost. – Sezione I: Il Consiglio Dei Ministri

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

  • Art. 94 Cost.: Sezione I: Il Consiglio Dei Ministr

    Art. 94 Cost.: Sezione I: Il Consiglio Dei Ministr

    Art. 94 Cost. – Sezione I: Il Consiglio Dei Ministri

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

    Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

    Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

    Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

    La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

  • Art. 95 Cost. – Sezione I: Il Consiglio Dei Ministr

    Art. 95 Cost. – Sezione I: Il Consiglio Dei Ministr

    Art. 95 Cost. – Sezione I: Il Consiglio Dei Ministri

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri.

    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

    La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

  • Art. 96 Cost.: Sezione I: Il Consiglio Dei Ministr

    Art. 96 Cost.: Sezione I: Il Consiglio Dei Ministr

    Art. 96 Cost. – Sezione I: Il Consiglio Dei Ministri

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

  • Art. 97 Cost.: Sezione II: La Pubblica Amministraz

    Art. 97 Cost.: Sezione II: La Pubblica Amministraz

    Art. 97 Cost. – Sezione II: La Pubblica Amministrazione

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

    I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

  • Art. 98 Cost.: Sezione II: La Pubblica Amministraz

    Art. 98 Cost.: Sezione II: La Pubblica Amministraz

    Art. 98 Cost. – Sezione II: La Pubblica Amministrazione

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

    Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

    Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

  • Art. 99 Cost.: Sezione III – Gli organi ausiliari

    Art. 99 Cost.: Sezione III – Gli organi ausiliari

    Art. 99 Cost. – Sezione III – Gli organi ausiliari

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

    È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

    Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

  • Art. 100 Cost. – Sezione III – Gli organi ausiliari

    Art. 100 Cost. – Sezione III – Gli organi ausiliari

    Art. 100 Cost. – Sezione III – Gli organi ausiliari

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.

    La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

    La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

  • Art. 101 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 101 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 101 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La giustizia è amministrata in nome del popolo.

    I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

  • Art. 102 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 102 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 102 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

    Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

    La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

  • Art. 103 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 103 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 103 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

    La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

    I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

  • Art. 104 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 104 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizion

    Art. 104 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

    Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

    Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

    Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

    Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

    I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

    Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.