Autore: Andrea Marton

  • Art. 696 c.p.c.: Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

    Art. 696 c.p.c.: Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

    Art. 696 c.p.c. – Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta. L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.

    Il conferimento dell’incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest’ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l’espletamento della consulenza.

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    Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell’onorario e delle spese dell’ausiliario.

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  • Articolo 695 Codice di Procedura Civile: Ammissione del mezzo di prova

    Articolo 695 Codice di Procedura Civile: Ammissione del mezzo di prova

    Art. 695 c.p.c. – Ammissione del mezzo di prova

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il presidente del tribunale o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l’esame testimoniale, fissa l’udienza per l’assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

  • Articolo 694 Codice di Procedura Civile: Ordine di comparizione

    Articolo 694 Codice di Procedura Civile: Ordine di comparizione

    Art. 694 c.p.c. – Ordine di comparizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il presidente del tribunale o il conciliatore fissa, con decreto, l’udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

  • Articolo 693 Codice di Procedura Civile: Istanza

    Articolo 693 Codice di Procedura Civile: Istanza

    Art. 693 c.p.c. – Istanza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

    In caso d’eccezionale urgenza, l’istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.

    Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi dell’urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

  • Articolo 692 Codice di Procedura Civile: Assunzione di testimoni

    Articolo 692 Codice di Procedura Civile: Assunzione di testimoni

    Art. 692 c.p.c. – Assunzione di testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l’audizione a futura memoria.

  • Art. 691 c.p.c.: Contravvenzione al divieto del giudice

    Art. 691 c.p.c.: Contravvenzione al divieto del giudice

    Art. 691 c.p.c. – Contravvenzione al divieto del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all’ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

  • Articolo 690 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 690 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 690 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 689 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 689 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 689 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 688 Codice di Procedura Civile: Forma dell’istanza

    Articolo 688 Codice di Procedura Civile: Forma dell’istanza

    Art. 688 c.p.c. – Forma dell’istanza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell’articolo 21.

    Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell’articolo 669-quater.

  • Articolo 687 Codice di Procedura Civile: Casi speciali di sequestro

    Articolo 687 Codice di Procedura Civile: Casi speciali di sequestro

    Art. 687 c.p.c. – Casi speciali di sequestro

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta.

  • Art. 686 c.p.c.: Conversione del sequestro conservativo in pigno

    Art. 686 c.p.c.: Conversione del sequestro conservativo in pigno

    Art. 686 c.p.c. – Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

    Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

  • Art. 685 c.p.c.: Vendita delle cose deteriorabili

    Art. 685 c.p.c.: Vendita delle cose deteriorabili

    Art. 685 c.p.c. – Vendita delle cose deteriorabili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

    Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.