Autore: Andrea Marton

  • Art. 35-bis c.p.: (Sospensione dall’esercizio degli uffici diret

    Art. 35-bis c.p.: (Sospensione dall’esercizio degli uffici diret

    Art. 35-bis c.p. (Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

    Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

  • Art. 36 c.p.: (Pubblicazione della sentenza penale di condanna)

    Art. 36 c.p.: (Pubblicazione della sentenza penale di condanna)

    Art. 36 c.p. – Pubblicazione della sentenza penale di condanna

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza di condanna alla pena di morte o all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.

    La sentenza di condanna è inoltre pubblicata …

    nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.

    La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.

    La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti …

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  • Articolo 37 Codice Penale: (Pene accessorie temporanee: durata)

    Articolo 37 Codice Penale: (Pene accessorie temporanee: durata)

    Art. 37 c.p. (Pene accessorie temporanee: durata)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

  • Art. 38 c.p.: (Condizione giuridica del condannato alla pena di

    Art. 38 c.p.: (Condizione giuridica del condannato alla pena di

    Art. 38 c.p. (Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

  • Art. 39 c.p.: (Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)

    Art. 39 c.p.: (Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)

    Art. 39 c.p. (Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

  • Articolo 40 Codice Penale: (Rapporto di causalità)

    Articolo 40 Codice Penale: (Rapporto di causalità)

    Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

    Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

  • Articolo 41 Codice Penale: (Concorso di cause)

    Articolo 41 Codice Penale: (Concorso di cause)

    Art. 41 c.p. (Concorso di cause)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.

    Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

  • Art. 42 c.p.: (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto

    Art. 42 c.p.: (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto

    Art. 42 c.p. (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà.

    Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

    La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione.

    Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

  • Articolo 43 Codice Penale: (Elemento psicologico del reato)

    Articolo 43 Codice Penale: (Elemento psicologico del reato)

    Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il delitto:

    :* è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

    :* è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;

    :* è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

    La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

  • Articolo 44 Codice Penale: (Condizione obiettiva di punibilità)

    Articolo 44 Codice Penale: (Condizione obiettiva di punibilità)

    Art. 44 c.p. (Condizione obiettiva di punibilità)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

  • Articolo 45 Codice Penale: (Caso fortuito o forza maggiore)

    Articolo 45 Codice Penale: (Caso fortuito o forza maggiore)

    Art. 45 c.p. (Caso fortuito o forza maggiore)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

  • Articolo 46 Codice Penale: (Costringimento fisico)

    Articolo 46 Codice Penale: (Costringimento fisico)

    Art. 46 c.p. (Costringimento fisico)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

    In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.