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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 c.p. (Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)
In vigore dal 1° luglio 1931
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 38 - Art. 38 c.p.: (Condizione giuridica del condannato alla pena di→Cod. pen. art. 40 - Articolo 40 Codice Penale: (Rapporto di causalità)→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 37 Codice Penale: (Pene accessorie temporanee: durata)→Articolo 41 Codice Penale: (Concorso di cause)→Art. 36 c.p.: (Pubblicazione della sentenza penale di condanna)→Art. 42 c.p.: (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto→Art. 35-bis c.p.: (Sospensione dall’esercizio degli uffici diret→Art. 35 c.p.: (Sospensione dall’esercizio di una professione o d→Articolo 43 Codice Penale: (Elemento psicologico del reato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 39 del codice penale enuncia una delle classificazioni fondamentali dell'intero sistema penale: la bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni. La norma e' apparentemente semplice, ma assume un valore sistematico centrale, perché da questa distinzione discende un complesso di conseguenze che attraversano tutta la disciplina del reato. Il legislatore stabilisce che i reati si distinguono 'secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice': il criterio adottato e' dunque formale, ancorato non alla gravita' intrinseca del fatto, ma alla tipologia di pena che il codice ricollega a ciascuna fattispecie.
Il criterio formale di distinzione
La scelta di un criterio formale e' deliberata e risponde a un'esigenza di certezza. Anziche' affidare la qualificazione del reato a valutazioni sostanziali sulla sua gravita', che sarebbero opinabili e variabili, il codice rinvia alla specie della pena edittale. Per stabilire se un reato e' delitto o contravvenzione basta quindi guardare alla pena prevista dalla legge: se il legislatore commina ergastolo, reclusione o multa, si tratta di un delitto; se commina arresto o ammenda, si tratta di una contravvenzione. Il criterio e' quindi oggettivo e di immediata applicazione, e si coordina con l'art. 17 c.p., che elenca le specie di pene principali per le due categorie.
Le pene dei delitti e quelle delle contravvenzioni
Per i delitti, le pene principali sono l'ergastolo, la reclusione e la multa. Per le contravvenzioni, l'arresto e l'ammenda. La differenza non e' solo nominale: riflette una diversa intensita' del disvalore tipicamente associato alle due categorie. I delitti tendono a colpire le offese più gravi a beni giuridici di primario rilievo, mentre le contravvenzioni presidiano interessi spesso connessi all'ordine e alla sicurezza, alla disciplina di attività o a esigenze di prevenzione. Tuttavia, e' bene ribadire che la distinzione resta formale: e' la pena prescelta dal legislatore a determinare la categoria, non un giudizio autonomo sulla gravita'.
Le conseguenze sull'elemento soggettivo
Una delle implicazioni più rilevanti riguarda l'elemento psicologico. Per i delitti, la regola generale e' la punibilita' a titolo di dolo, mentre la colpa rileva solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Per le contravvenzioni, invece, ai sensi dell'art. 42 c.p., si risponde indifferentemente per dolo o per colpa, salvo che la legge richieda un particolare atteggiamento psicologico. Questa differenza incide profondamente sulla struttura dell'imputazione e sulla prova dell'elemento soggettivo, rendendo la qualificazione del reato un passaggio decisivo nell'analisi della responsabilita'.
Tentativo, prescrizione e altri profili differenziali
La distinzione produce effetti anche su altri istituti. Il tentativo, disciplinato dall'art. 56 c.p., e' configurabile soltanto per i delitti e non per le contravvenzioni: non esiste contravvenzione tentata. Anche la disciplina della prescrizione risente della distinzione, con termini differenziati in ragione della specie e dell'entita' della pena. Ulteriori riflessi si registrano in tema di circostanze, di applicabilita' di taluni istituti e di trattamento sanzionatorio. La qualificazione del reato come delitto o contravvenzione e', percio', il presupposto da cui muovere per applicare correttamente l'intero apparato di regole della parte generale.
La collocazione sistematica e la stabilita' della norma
L'art. 39 apre, nel codice, la disciplina che definisce le categorie del reato e ne costituisce una premessa logica. La sua formulazione, risalente all'impianto originario del codice e rimasta sostanzialmente immutata, testimonia la solidita' della scelta classificatoria operata dal legislatore. La bipartizione tra delitti e contravvenzioni e' uno dei pilastri su cui si regge l'architettura del diritto penale italiano, e l'art. 39 ne fornisce il fondamento normativo, rinviando per il contenuto delle pene agli articoli successivi che ne disciplinano specie ed effetti.
Riflessi sulle misure e sugli istituti collegati
La qualificazione come delitto o contravvenzione produce effetti anche su istituti ulteriori rispetto a quelli già considerati. La specie del reato rileva, ad esempio, ai fini dell'applicabilita' di determinate cause di non punibilita', di istituti deflattivi e di taluni effetti penali della condanna. Anche la disciplina delle pene accessorie e degli effetti penali risente della distinzione, così come l'individuazione del regime applicabile in sede di esecuzione. Per questo, la collocazione del fatto nell'una o nell'altra categoria non e' una mera etichetta, ma il presupposto da cui dipende l'applicazione di un complesso articolato di regole, che attraversano la parte generale e si riflettono sul concreto trattamento del reo.
Stabilita' del criterio e funzione di garanzia
L'adozione di un criterio formale, ancorato alla specie della pena, assolve a una funzione di garanzia. Esso assicura che la qualificazione del reato non sia rimessa a valutazioni discrezionali, ma discenda direttamente dalla scelta del legislatore, in coerenza con il principio di legalita'. Il cittadino può così conoscere in anticipo la natura del reato e le conseguenze che ne derivano, in termini di disciplina applicabile. La stabilita' di questo criterio nel tempo testimonia la sua idoneita' a fungere da chiave classificatoria affidabile, su cui si regge l'intera costruzione della parte generale del diritto penale.
Rilievo pratico della qualificazione
Nella pratica, individuare se un reato sia delitto o contravvenzione e' operazione preliminare e ineludibile. Da essa dipendono la verifica della punibilita' a titolo di colpa, la possibilita' di configurare il tentativo, il calcolo dei termini di prescrizione e l'applicazione di numerosi istituti. L'interprete deve quindi sempre muovere dalla pena edittale prevista dalla norma incriminatrice, perché e' quella, e non una valutazione discrezionale, a collocare il fatto nell'una o nell'altra categoria. La norma, nella sua essenzialita', e' dunque la chiave d'accesso a una corretta ricostruzione della disciplina applicabile.
Domande frequenti
Qual e' il criterio che distingue i delitti dalle contravvenzioni?
Il criterio e' formale: i reati si distinguono secondo la diversa specie delle pene previste dal codice. Se la pena e' ergastolo, reclusione o multa si tratta di delitto; se e' arresto o ammenda si tratta di contravvenzione.
Quali pene si applicano ai delitti e quali alle contravvenzioni?
Ai delitti si applicano l'ergastolo, la reclusione e la multa; alle contravvenzioni l'arresto e l'ammenda. La distinzione e' coordinata con l'art. 17 c.p. sulle specie di pene principali.
Perche' la distinzione e' importante per l'elemento soggettivo?
Perche' i delitti sono di regola punibili a titolo di dolo, con la colpa rilevante solo nei casi previsti, mentre le contravvenzioni, ex art. 42 c.p., sono punibili indifferentemente per dolo o colpa salvo diversa previsione.
Il tentativo e' configurabile per le contravvenzioni?
No. Il tentativo, disciplinato dall'art. 56 c.p., e' configurabile solo per i delitti: non esiste la figura della contravvenzione tentata.
La distinzione dipende dalla gravita' del fatto?
No. La distinzione e' formale e dipende esclusivamente dalla specie di pena prevista dal legislatore, non da un giudizio autonomo sulla gravita' intrinseca del reato.
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