Autore: Andrea Marton

  • Art. 727 c.p.p.: Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

    Art. 727 c.p.p.: Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

    Art. 727 c.p.p. – Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all’inoltro all’autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all’autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda.

    2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell’Unione europea, prevedono l’intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere può essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

    3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all’autorità richiedente l’avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.

    4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non è stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l’autorità giudiziaria può provvedere all’inoltro diretto all’agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.

    5. Nei casi urgenti, l’autorità giudiziaria provvede all’inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l’applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell’agente diplomatico o consolare, all’autorità straniera.

    6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l’autorità giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.

    7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l’autorità giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia può esercitare il potere di cui al comma 2.

    8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell’ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

    9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico dello Stato, l’autorità giudiziaria indica all’autorità dello Stato estero le modalità e le forme stabilite dalla legge ai fini dell’utilizzabilità degli atti richiesti.

  • Art. 728 c.p.p.: Immunità temporanea della persona citata

    Art. 728 c.p.p.: Immunità temporanea della persona citata

    Art. 728 c.p.p. – Immunità temporanea della persona citata

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:

    a) il testimone, il perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria;

    b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

  • Art. 729 c.p.p.: Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

    Art. 729 c.p.p.: Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

    Art. 729 c.p.p. – Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all’utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

    2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l’inutilizzabilità è prevista dalla legge.

    3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.

    4. Si applica la disposizione dell’articolo 191, comma 2.

  • Art. 730 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 730 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 730 c.p.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

    1. Il Ministro della giustizia , quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all’estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o , se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma , una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l’eventuale richiesta indicata nell’articolo 12 comma 2 del codice penale.

    2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall’articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero della giustizia , può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.

    2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall’autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell’esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all’estero, ne richiede la trasmissione all’autorità straniera con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza, con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.

    3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

  • Art. 731 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 731 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 731 c.p.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

    1. IlMinistro della giustizia , se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all’estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento.

    A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o , se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l’eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello stato estero ovvero l’atto con cui questo stato acconsente all’esecuzione. Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’autenticità della documentazione e della provenienza.

    1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell’esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall’autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna.

    2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall’articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.

  • Art. 732 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 732 c.p.p.: Riconoscimento delle sentenze penali straniere

    Art. 732 c.p.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

    1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma .

  • Art. 733 c.p.p.: Presupposti del riconoscimento

    Art. 733 c.p.p.: Presupposti del riconoscimento

    Art. 733 c.p.p. – Presupposti del riconoscimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presupposti del riconoscimento

    1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:

    a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello stato in cui è stata pronunciata;

    b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato , ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l’esecuzione della sentenza della quale è chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi ;

    c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l’imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all’autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

    d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull’esito del processo;

    e) il fatto per il quale è stata pronuciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

    f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

    g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale.

    1-bis. Salvo quanto previsto nell’articolo 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell’esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato.

  • Art. 734 c.p.p.: Deliberazione della Corte di Appello

    Art. 734 c.p.p.: Deliberazione della Corte di Appello

    Art. 734 c.p.p. – Deliberazione della corte di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all’articolo 127.

    2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.

    3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l’interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

  • Art. 735 c.p.p.: Determinazione della pena ed ordine di confisca

    Art. 735 c.p.p.: Determinazione della pena ed ordine di confisca

    Art. 735 c.p.p. – Determinazione della pena ed ordine di confisca

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Determinazione della pena ed ordine di confisca

    1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.

    2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133- bis e 133- ter del codice penale.

    3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.

    4. Se nello stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l’esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.

    4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall’ordinamento giuridico italiano.

    5. Per determinare la pena pecuniaria l’ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in euro al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.

    6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento , fermo quanto previsto dall’articolo 733, comma 1-bis .

  • Art. 735-bis c.p.p.: Confisca consistente nella imposizione del

    Art. 735-bis c.p.p.: Confisca consistente nella imposizione del

    Art. 735-bis c.p.p. – Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull’esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall’articolo 735, comma 2 .

  • Articolo 736 Codice di Procedura Penale: Misure coercitive

    Articolo 736 Codice di Procedura Penale: Misure coercitive

    Art. 736 c.p.p. – Misure coercitive

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Misure coercitive

    1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.

    2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell’articolo 273.

    3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione e all’audizione della persona. Si applica la disposizione dell’articolo 717 comma 2.

    4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall’inizio della sua esecuzione sono trascorsi novanta giorni senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, cinque mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.

    5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.

    6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • Articolo 737 Codice di Procedura Penale: Sequestro

    Articolo 737 Codice di Procedura Penale: Sequestro

    Art. 737 c.p.p. – Sequestro

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Su richiesta del procuratore generale, la Corte di Appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca (240 c.p.).

    2. Se la Corte non accoglie la richiesta contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale. Contro l’ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

    3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l’esecuzione del sequestro preventivo.