Autore: Andrea Marton

  • Art. 737-bis c.p.p.: Indagini e sequestro a fini di confisca

    Art. 737-bis c.p.p.: Indagini e sequestro a fini di confisca

    Art. 737-bis c.p.p. – Indagini e sequestro a fini di confisca

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell’autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725.

    2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell’articolo 724.

    3. L’esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:

    a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

    b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.

    3-bis. L’autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l’adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall’autorità straniera.

    4.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149 .

    5.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149 .

    6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e si dispone la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro un anno dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l’esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di sei mesi ; sulla richiesta decide l’autorità giudiziaria che ha ordinato il sequestro.

  • Art. 738 c.p.p.: Esecuzione conseguente al riconoscimento

    Art. 738 c.p.p.: Esecuzione conseguente al riconoscimento

    Art. 738 c.p.p. – Esecuzione conseguente al riconoscimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esecuzione conseguente al riconoscimento

    1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata ai fini dell’esecuzione.

    2. All’esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

  • Art. 739 c.p.p.: Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

    Art. 739 c.p.p.: Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

    Art. 739 c.p.p. – Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

    1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell’esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

  • Art. 740 c.p.p.: Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione

    Art. 740 c.p.p.: Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione

    Art. 740 c.p.p. – Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

    1. La somma ricavata dall’esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest’ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.

    2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest’ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.

  • Art. 741 c.p.p.: Procedimento relativo al riconoscimento delle d

    Art. 741 c.p.p.: Procedimento relativo al riconoscimento delle d

    Art. 741 c.p.p. – Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

    1. A domanda dell’interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall’articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.

    2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734.

  • Art. 742 c.p.p.: Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia e pre

    Art. 742 c.p.p.: Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia e pre

    Art. 742 c.p.p. – Poteri del (Ministro della giustizia) e presupposti dell’esecuzione all’estero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell’esecuzione all’estero

    1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall’articolo 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede l’esecuzione all’estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo stato estero , sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato .

    2. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l’esecuzione nello stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.

    3. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l’estradizione è stata negata o non è comunque possibile.

  • Art. 743 c.p.p.: Deliberazione della Corte di Appello

    Art. 743 c.p.p.: Deliberazione della Corte di Appello

    Art. 743 c.p.p. – Deliberazione della corte di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Deliberazione della corte di appello

    1. La domanda di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinchè promuova il procedimento davanti alla corte di appello.

    2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall’articolo 127 , nei termini di cui all’articolo 734 .

    3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all’autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all’estero, il consenso può essere prestato davanti all’autorità consolare italiana ovvero davanti all’autorità giudiziaria dello stato estero.

    4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore generale presso la corte di appello , dell’interessato e del difensore .

  • Art. 744 c.p.p.: Limiti dell’esecuzione della condanna all’estero

    Art. 744 c.p.p.: Limiti dell’esecuzione della condanna all’estero

    Art. 744 c.p.p. – Limiti dell’esecuzione della condanna all’estero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Limiti dell’esecuzione della condanna all’estero

    1. In nessun caso il Ministro della giustizia può domandare l’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

  • Art. 745 c.p.p.: Richiesta di misure cautelari all’estero

    Art. 745 c.p.p.: Richiesta di misure cautelari all’estero

    Art. 745 c.p.p. – Richiesta di misure cautelari all’estero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta di misure cautelari all’estero

    1. Se è domandata l’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all’estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare.

    2. Nel domandare l’esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.

    2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l’identificazione e la ricerca di beni che si trovano all’estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro.

  • Art. 746 c.p.p.: Effetti sull’esecuzione nello Stato

    Art. 746 c.p.p.: Effetti sull’esecuzione nello Stato

    Art. 746 c.p.p. – Effetti sull’esecuzione nello Stato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Effetti sull’esecuzione nello Stato

    1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

    2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.

    Visto, Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

  • Articolo 1 Codice del Consumo: Finalità ed oggetto

    Articolo 1 Codice del Consumo: Finalità ed oggetto

    Art. 1 Cod. Consumo – Finalità ed oggetto

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell’Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

  • Articolo 2 Codice del Consumo: Diritti dei consumatori

    Articolo 2 Codice del Consumo: Diritti dei consumatori

    Art. 2 Cod. Consumo – Diritti dei consumatori

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

    *2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

    a) alla tutela della salute;

    b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

    c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

    d) all’educazione al consumo;

    e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;

    f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

    g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.