Autore: Andrea Marton

  • Art. 78 c.p.: (Limiti degli aumenti delle pene principali)

    Art. 78 c.p.: (Limiti degli aumenti delle pene principali)

    Art. 78 c.p. – Limiti degli aumenti delle pene principali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

    1) trenta anni per la reclusione;

    2) sei anni per l’arresto;

    3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l’ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis. 169a Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall’arresto.

  • Art. 79 c.p.: (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)

    Art. 79 c.p.: (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)

    Art. 79 c.p. (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

    :1) dieci anni, se si tratta dell’interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte;

    :2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

  • Art. 80 c.p.: Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti d

    Art. 80 c.p.: Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti d

    Art. 80 c.p. Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.

  • Articolo 81 Codice Penale: (Concorso formale. Reato continuato)

    Articolo 81 Codice Penale: (Concorso formale. Reato continuato)

    Art. 81 c.p. (Concorso formale. Reato continuato)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

    Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

    Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

    Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

  • Art. 82 c.p.: (Offesa di persona diversa da quella alla quale l’

    Art. 82 c.p.: (Offesa di persona diversa da quella alla quale l’

    Art. 82 c.p. – Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60.

    Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

  • Art. 83 c.p.: (Evento diverso da quello voluto dall’agente)

    Art. 83 c.p.: (Evento diverso da quello voluto dall’agente)

    Art. 83 c.p. (Evento diverso da quello voluto dall’agente)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

    Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati.

  • Articolo 84 Codice Penale: (Reato complesso)

    Articolo 84 Codice Penale: (Reato complesso)

    Art. 84 c.p. (Reato complesso)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.

    Qualora la legge nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.

  • Articolo 85 Codice Penale: Capacità d’intendere e di volere

    Articolo 85 Codice Penale: Capacità d’intendere e di volere

    Art. 85 c.p. – Capacità d’intendere e di volere

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

    È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.

  • Art. 86 c.p.: Determinazione in altri dello stato d’incapacità

    Art. 86 c.p.: Determinazione in altri dello stato d’incapacità

    Art. 86 c.p. Determinazione in altri dello stato d’incapacità, allo scopo di far commettere un reato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d’incapacità.

  • Art. 87 c.p.: Stato preordinato d’incapacità d’intendere e di vo

    Art. 87 c.p.: Stato preordinato d’incapacità d’intendere e di vo

    Art. 87 c.p. – Stato preordinato d’incapacità d’intendere o di volere

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La disposizione della prima parte dell’articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

  • Articolo 88 Codice Penale: Vizio totale di mente

    Articolo 88 Codice Penale: Vizio totale di mente

    Art. 88 c.p. – Vizio totale di mente

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere.

  • Articolo 89 Codice Penale: Vizio parziale di mente

    Articolo 89 Codice Penale: Vizio parziale di mente

    Art. 89 c.p. Vizio parziale di mente

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.