Art. 99 c.p. Recidiva(1)
In vigore dal 1° luglio 1931
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
:1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
:2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
:3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
Spiegazione
Il minore degli anni quattordici non è imputabile: si presume in modo assoluto che non abbia la capacità di intendere e di volere. Non può quindi essere punito per i reati commessi prima del compimento dei 14 anni.
Come funziona e quando si applica
È una presunzione assoluta, non superabile con prova contraria. Tra i 14 e i 18 anni l’imputabilità va invece accertata in concreto (art. 98). Al minore non imputabile possono comunque applicarsi misure di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso.
Esempio pratico
Un bambino di dodici anni che commette un fatto previsto come reato non è punibile; possono al più applicarsi misure a sua tutela e rieducative.
Domande frequenti
Da che età si può essere puniti penalmente?
Mai sotto i 14 anni: il minore di quattordici anni non è imputabile. Tra 14 e 18 anni l’imputabilità si valuta caso per caso.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.