Autore: Andrea Marton

  • Art. 91 c.p.: Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza m

    Art. 91 c.p.: Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza m

    Art. 91 c.p. – Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

    Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, la pena è diminuita.

  • Art. 92 c.p.: Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

    Art. 92 c.p.: Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

    Art. 92 c.p. – Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità.

    Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

  • Art. 93 c.p.: Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefac

    Art. 93 c.p.: Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefac

    Art. 93 c.p. Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.

  • Articolo 94 Codice Penale: Ubriachezza abituale

    Articolo 94 Codice Penale: Ubriachezza abituale

    Art. 94 c.p. Ubriachezza abituale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

    Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

    L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze.

  • Art. 95 c.p.: Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stu

    Art. 95 c.p.: Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stu

    Art. 95 c.p. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

  • Art. 96 Codice Penale: Sordomutismo

    Art. 96 Codice Penale: Sordomutismo

    Art. 96 c.p. Sordomutismo

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Non è imputabile il sordomuto (1) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere.

    Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

  • Articolo 97 Codice Penale: Minore degli anni quattordici

    Articolo 97 Codice Penale: Minore degli anni quattordici

    Art. 97 c.p. Minore degli anni quattordici

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.(1)

    Spiegazione

    Il minore degli anni quattordici non è imputabile: si presume in modo assoluto che non abbia la capacità di intendere e di volere. Non può quindi essere punito per i reati commessi prima del compimento dei 14 anni.

    Come funziona e quando si applica

    È una presunzione assoluta, non superabile con prova contraria. Tra i 14 e i 18 anni l’imputabilità va invece accertata in concreto (art. 98). Al minore non imputabile possono comunque applicarsi misure di sicurezza se ritenuto socialmente pericoloso.

    Esempio pratico

    Un bambino di dodici anni che commette un fatto previsto come reato non è punibile; possono al più applicarsi misure a sua tutela e rieducative.

    Domande frequenti

    Da che età si può essere puniti penalmente?

    Mai sotto i 14 anni: il minore di quattordici anni non è imputabile. Tra 14 e 18 anni l’imputabilità si valuta caso per caso.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 98 Codice Penale: Minore degli anni diciotto

    Articolo 98 Codice Penale: Minore degli anni diciotto

    Art. 98 c.p. – Minore degli anni diciotto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

    Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale o dell’autorità maritale.

    Spiegazione

    È imputabile il minore che, al momento del fatto, aveva compiuto i quattordici ma non ancora i diciotto anni, se aveva capacità di intendere e di volere; in tal caso, però, la pena è diminuita. Sotto i quattordici anni il minore non è mai imputabile (art. 97).

    Come funziona e quando si applica

    La norma regola l’imputabilità del minore tra 14 e 18 anni: la maturità va accertata in concreto, caso per caso. Se imputabile, la pena è ridotta e competente è il tribunale per i minorenni.

    Esempio pratico

    Un sedicenne che commette un reato è punibile solo se al momento del fatto era capace di intendere e di volere; in caso affermativo la pena è comunque ridotta rispetto a quella prevista per l’adulto.

    Domande frequenti

    Da che età si è imputabili in Italia?

    Dai 14 anni, ma tra 14 e 18 solo se il minore aveva capacità di intendere e di volere; sotto i 14 non si è mai imputabili.

    Il minore ha una pena ridotta?

    Sì: se imputabile, la pena è diminuita e interviene il tribunale per i minorenni.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 99 Codice Penale: Recidiva

    Art. 99 Codice Penale: Recidiva

    Art. 99 c.p. Recidiva(1)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

    La pena può essere aumentata fino alla metà:

    :1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

    :2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

    :3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

    Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.

    Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

    Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

    In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

  • Art. 100 Codice Penale: Abrogato

    Art. 100 Codice Penale: Abrogato

    Art. 100 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 101 Codice Penale: Reati della stessa indole

    Articolo 101 Codice Penale: Reati della stessa indole

    Art. 101 c.p. Reati della stessa indole

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

  • Articolo 102 Codice Penale: Abitualità presunta dalla legge

    Articolo 102 Codice Penale: Abitualità presunta dalla legge

    Art. 102 c.p. – Abitualità presunta dalla legge

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un’altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti.

    Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.