Autore: Andrea Marton

  • Art. 115 c.p.: Accordo per commettere un reato. Istigazione

    Art. 115 c.p.: Accordo per commettere un reato. Istigazione

    Art. 115 c.p. Accordo per commettere un reato. Istigazione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.

    Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

    Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

    Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

  • Art. 116 c.p.: Reato diverso da quello voluto da taluno dei conc

    Art. 116 c.p.: Reato diverso da quello voluto da taluno dei conc

    Art. 116 c.p. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.

    Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.(1)

  • Art. 117 c.p.: Mutamento del titolo del reato per taluno dei con

    Art. 117 c.p.: Mutamento del titolo del reato per taluno dei con

    Art. 117 c.p. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

  • Art. 118 c.p.: Valutazione delle circostanze aggravanti o attenu

    Art. 118 c.p.: Valutazione delle circostanze aggravanti o attenu

    Art. 118 c.p. – Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono .

  • Art. 119 c.p.: Valutazione delle circostanze di esclusione della

    Art. 119 c.p.: Valutazione delle circostanze di esclusione della

    Art. 119 c.p. Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

    Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

  • Articolo 120 Codice Penale: Diritto di querela

    Articolo 120 Codice Penale: Diritto di querela

    Art. 120 c.p. Diritto di querela

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

    Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

    I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato.

  • Art. 121 c.p.: Diritto di querela esercitato da un curatore spec

    Art. 121 c.p.: Diritto di querela esercitato da un curatore spec

    Art. 121 c.p. Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

  • Articolo 122 Codice Penale: Querela di uno fra più offesi

    Articolo 122 Codice Penale: Querela di uno fra più offesi

    Art. 122 c.p. Querela di uno fra più offesi

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

  • Articolo 123 Codice Penale: Estensione della querela

    Articolo 123 Codice Penale: Estensione della querela

    Art. 123 c.p. Estensione della querela

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

  • Articolo 124 Codice Penale: Termine per proporre la querela. Rinuncia

    Articolo 124 Codice Penale: Termine per proporre la querela. Rinuncia

    Art. 124 c.p. Termine per proporre la querela. Rinuncia

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

    Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio.

    Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

    La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

  • Art. 125 c.p.: Querela del minore o inabilitato nel caso di rinu

    Art. 125 c.p.: Querela del minore o inabilitato nel caso di rinu

    Art. 125 c.p. Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l’inabilitato, del diritto di proporre querela.

  • Articolo 126 Codice Penale: Estinzione del diritto di querela

    Articolo 126 Codice Penale: Estinzione del diritto di querela

    Art. 126 c.p. Estinzione del diritto di querela

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.