Autore: Andrea Marton

  • Articolo 63 Codice del Consumo: Foro competente

    Articolo 63 Codice del Consumo: Foro competente

    Art. 63 Cod. Consumo – Foro competente

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

  • Articolo 64 Codice del Consumo: Esercizio del diritto di recesso

    Articolo 64 Codice del Consumo: Esercizio del diritto di recesso

    Art. 64 Cod. Consumo – Esercizio del diritto di recesso

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.

    *2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.

    *3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

  • Articolo 65 Codice del Consumo: Decorrenze

    Articolo 65 Codice del Consumo: Decorrenze

    Art. 65 Cod. Consumo – Decorrenze

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:

    **a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;

    **b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

    *2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:

    **a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

    **b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

    *3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso e’, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

    *4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

    *5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

  • Articolo 66 Codice del Consumo: Effetti del diritto di recesso

    Articolo 66 Codice del Consumo: Effetti del diritto di recesso

    Art. 66 Cod. Consumo – Effetti del diritto di recesso

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all’articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all’articolo 67.

  • Articolo 67 Codice del Consumo: Ulteriori obbligazioni delle parti

    Articolo 67 Codice del Consumo: Ulteriori obbligazioni delle parti

    Art. 67 Cod. Consumo – Ulteriori obbligazioni delle parti

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

    *2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire e’ condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. E’ comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza.

    *3. Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.

    *4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista e’ tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in

    ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

    *5. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.

    *6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. È fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

  • Art. 68 Codice del Consumo: Rinvio

    Art. 68 Codice del Consumo: Rinvio

    Art. 68 Cod. Consumo – Rinvio

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Alle offerte di servizi della società dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

  • Articolo 69 Codice del Consumo: Definizioni

    Articolo 69 Codice del Consumo: Definizioni

    Art. 69 Cod. Consumo – Definizioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ai fini del presente capo si intende per:

    **a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana;

    **b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;

    **c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell’ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore e’ equiparato ai fini dell’applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;

    **d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

  • Articolo 70 Codice del Consumo: Documento informativo

    Articolo 70 Codice del Consumo: Documento informativo

    Art. 70 Cod. Consumo – Documento informativo

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:

    a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;

    b) l’identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l’identità ed il domicilio del proprietario;

    c) se l’immobile è determinato:

    *1) la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione;

    *2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;

    d) se l’immobile non è ancora determinato:

    *1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell’immobile e la data entro la quale e’ prevedibile il completamento degli stessi;

    *2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;

    *3) in caso di mancato completamento dell’immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;

    e) i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;

    f) le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;

    g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;

    h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l’acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell’importo delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell’importo degli oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;

    i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l’importo complessivo delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;

    l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.

    *2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell’offerta.

    *3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.

    *4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest’ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa e’ cittadina, purché’ si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.

    *5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  • Articolo 71 Codice del Consumo: Requisiti del contratto

    Articolo 71 Codice del Consumo: Requisiti del contratto

    Art. 71 Cod. Consumo – Requisiti del contratto

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l’acquirente oppure, a scelta di quest’ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché’ si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.

    *2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:

    a) l’identità ed il domicilio dell’acquirente;

    b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto di godimento;

    c) una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;

    d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;

    e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.

    *3. Il venditore deve fornire all’acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

  • Articolo 72 Codice del Consumo: Obblighi specifici del venditore

    Articolo 72 Codice del Consumo: Obblighi specifici del venditore

    Art. 72 Cod. Consumo – Obblighi specifici del venditore

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.

    *2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

  • Articolo 73 Codice del Consumo: Diritto di recesso

    Articolo 73 Codice del Consumo: Diritto di recesso

    Art. 73 Cod. Consumo – Diritto di recesso

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale caso l’acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché’ si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.

    *2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all’articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all’articolo 71, comma 2, lettera e), l’acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l’acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.

    *3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.

    *4. Se l’acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.

    *5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

  • Articolo 74 Codice del Consumo: Divieto di acconti

    Articolo 74 Codice del Consumo: Divieto di acconti

    Art. 74 Cod. Consumo – Divieto di acconti

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 73.