Autore: Andrea Marton

  • Articolo 137 Codice Penale: Custodia cautelare

    Articolo 137 Codice Penale: Custodia cautelare

    Art. 137 c.p. – Carcerazione preventiva

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall’ammontare della pena pecuniaria.

    La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

  • Art. 138 c.p.: Pena e custodia cautelare per reati commessi all’

    Art. 138 c.p.: Pena e custodia cautelare per reati commessi all’

    Art. 138 c.p. – Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all’estero

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all’estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all’estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

  • Articolo 139 Codice Penale: Computo delle pene accessorie

    Articolo 139 Codice Penale: Computo delle pene accessorie

    Art. 139 c.p. – Computo delle pene accessorie

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

  • Art. 140 Codice Penale: Abrogato

    Art. 140 Codice Penale: Abrogato

    Art. 140 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 141 Codice Penale: Abrogato

    Art. 141 Codice Penale: Abrogato

    Art. 141 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 142 Codice Penale: Abrogato

    Art. 142 Codice Penale: Abrogato

    Art. 142 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 143 Codice Penale: Abrogato

    Art. 143 Codice Penale: Abrogato

    Art. 143 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 144 Codice Penale: Abrogato

    Art. 144 Codice Penale: Abrogato

    Art. 144 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 145 c.p.: Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

    Art. 145 c.p.: Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

    Art. 145 c.p. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

    Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

    :1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

    :2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

    :3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

    In ogni caso deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

  • Art. 146 c.p.: Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena

    Art. 146 c.p.: Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena

    Art. 146 c.p. – Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

    1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48 ;

    2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48 ;

    3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48 .

  • Art. 147 c.p.: Rinvio facoltativo della esecuzione della pena

    Art. 147 c.p.: Rinvio facoltativo della esecuzione della pena

    Art. 147 c.p. – Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecuzione di una pena può essere differita:

    1° se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell’articolo precedente;

    2° se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

    3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno ;

    3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni .

    Nel caso indicato nel numero 1°, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

    Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest’ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore .

    Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

    Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l’esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell’ipotesi di cui al numero 3-bis), l’esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell’ipotesi di cui al numero 3), l’esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri .

  • Art. 148 c.p.: Infermità psichica sopravvenuta al condannato

    Art. 148 c.p.: Infermità psichica sopravvenuta al condannato

    Art. 148 c.p. Infermità psichica sopravvenuta al condannato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza.

    La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (1) deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.

    Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.