Autore: Andrea Marton

  • Art. 127 c.p.: Richiesta di procedimento per delitti contro il P

    Art. 127 c.p.: Richiesta di procedimento per delitti contro il P

    Art. 127 c.p. – Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia .

  • Articolo 128 Codice Penale: Termine per la richiesta di procedimento

    Articolo 128 Codice Penale: Termine per la richiesta di procedimento

    Art. 128 c.p. Termine per la richiesta di procedimento

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell’Autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l’Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

    Quando la punibilità di un reato commesso all’estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

  • Art. 129 c.p.: Irrevocabilità ed estensione della richiesta

    Art. 129 c.p.: Irrevocabilità ed estensione della richiesta

    Art. 129 c.p. Irrevocabilità ed estensione della richiesta

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La richiesta dell’Autorità è irrevocabile.

    Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

  • Articolo 130 Codice Penale: Istanza della persona offesa

    Articolo 130 Codice Penale: Istanza della persona offesa

    Art. 130 c.p. Istanza della persona offesa

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa, l’istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

  • Articolo 131 Codice Penale: Reato complesso. Procedibilità di ufficio

    Articolo 131 Codice Penale: Reato complesso. Procedibilità di ufficio

    Art. 131 c.p. – Reato complesso. Procedibilità di ufficio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi preveduti dall’articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

  • Art. 132 c.p.: Potere discrezionale del giudice nell’applicazion

    Art. 132 c.p.: Potere discrezionale del giudice nell’applicazion

    Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tal potere discrezionale.

    Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

  • Art. 133 c.p.: Gravità del reato: valutazione agli effetti della

    Art. 133 c.p.: Gravità del reato: valutazione agli effetti della

    Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

    1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

    2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

    3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

    Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

    1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

    2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

    3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

    4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.

  • Art. 133-bis c.p.: Condizioni economiche del reo; valutazione ag

    Art. 133-bis c.p.: Condizioni economiche del reo; valutazione ag

    Art. 133-bis c.p. – Condizioni economiche (e patrimoniali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria).

    Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo.

    Il giudice può aumentare la multa o l’ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche e patrimoniali del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

  • Art. 133-ter c.p.: Pagamento rateale della multa o dell’ammenda

    Art. 133-ter c.p.: Pagamento rateale della multa o dell’ammenda

    Art. 133-ter c.p. – Pagamento rateale della multa o dell’ammenda

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta . Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

    In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

  • Articolo 134 Codice Penale: Computo delle pene

    Articolo 134 Codice Penale: Computo delle pene

    Art. 134 c.p. – Computo delle pene

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

    Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.

  • Art. 135 c.p.: Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

    Art. 135 c.p.: Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

    Art. 135 c.p. – Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

  • Articolo 136 Codice Penale: Modalità di conversione di pene pecuniarie

    Articolo 136 Codice Penale: Modalità di conversione di pene pecuniarie

    Art. 136 c.p. – Conversione delle pene pecuniarie non eseguite

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Le pene principali della multa e dell’ammenda, non eseguite entro il termine di cui all’articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell’arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell’articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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