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Art. 129 c.p. Irrevocabilità ed estensione della richiesta
In vigore dal 1° luglio 1931
La richiesta dell’Autorità è irrevocabile.
Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.
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In sintesi
La richiesta dell'Autorità per procedere è irrevocabile e soggiace alle regole di estensione degli artt. 122–123 c.p.
Ratio
L'art. 129 c.p. presidia la stabilità del rapporto tra Stato italiano e Autorità richiedente straniera: una volta attivato il meccanismo di perseguibilità, nessuna considerazione di opportunità politica o amministrativa può spegnerlo. La ratio è analoga a quella della irrevocabilità della querela nei delitti più gravi, ma qui l'interesse protetto è quello della cooperazione internazionale e della sovranità reciproca degli Stati.
Analisi
La disposizione consta di due commi distinti. Il primo sancisce l'irrevocabilità in termini assoluti: a differenza della querela del privato, che in taluni casi può essere rimessa (art. 124 c.p.), la richiesta dell'Autorità non ammette revoca. Il secondo comma estende alla richiesta le regole degli artt. 122 e 123 c.p.: l'art. 122 disciplina l'estensione oggettiva (la querela/richiesta vale per tutti i compartecipi del reato salvo che risulti diretta solo contro alcuni), mentre l'art. 123 disciplina l'estensione soggettiva nei reati connessi. Tale rinvio evita lacune normative e assicura coerenza sistematica con la disciplina generale delle condizioni di procedibilità.
Quando si applica
La norma opera ogni volta che la procedibilità di un reato commesso all'estero da cittadino straniero — o in altre ipotesi previste dalla legge — sia subordinata alla richiesta del Ministro della Giustizia o di altra Autorità competente. Si tratta di un numero limitato di fattispecie (es. alcuni reati contro la personalità dello Stato commessi all'estero). Non si applica ai reati perseguibili a querela di parte privata, né ai reati procedibili d'ufficio.
Connessioni
Artt. 120–126 c.p. (disciplina generale della querela e delle altre condizioni di procedibilità); art. 8–10 c.p. (delitti commessi all'estero e condizioni di procedibilità); art. 129 c.p.p. (tutt'altra norma: obbligo del giudice di prosciogliere immediatamente quando risulta una causa di non punibilità); art. 129-bis c.p. (introdotto nel 2023: sospensione del processo con messa alla prova — anch'esso frequentemente cercato in combinazione con l'art. 129 c.p.).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 129 c.p. e l'art. 129 c.p.p.?
Sono norme completamente diverse. L'art. 129 c.p. (codice penale) riguarda l'irrevocabilità della richiesta dell'Autorità come condizione di procedibilità. L'art. 129 c.p.p. (codice di procedura penale) impone invece al giudice di prosciogliere immediatamente l'imputato quando emerge una causa di non punibilità, in qualsiasi stato e grado del processo.
Chi è l'«Autorità» che presenta la richiesta di cui all'art. 129 c.p.?
Di regola è il Ministro della Giustizia, che agisce su segnalazione diplomatica o d'ufficio. In alcuni casi specifici previsti da convenzioni internazionali può trattarsi di altra Autorità designata dalla legge. Non si tratta del privato cittadino offeso dal reato, per il quale opera la querela.
La richiesta può essere condizionata o parziale?
Grazie al rinvio agli artt. 122 e 123 c.p., la richiesta produce effetti estensivi automatici nei confronti dei concorrenti nel reato e dei reati connessi, salvo che l'Autorità l'abbia espressamente limitata a determinati soggetti. Non è invece prevista una revoca parziale: l'irrevocabilità opera in modo integrale.
L'art. 129 c.p. si applica anche alla querela del privato?
No. Per la querela del privato vige una disciplina autonoma (artt. 120–124 c.p.) che in certi casi ammette la remissione. L'art. 129 c.p. si riferisce esclusivamente alla richiesta proveniente dall'Autorità pubblica competente, per i reati in cui tale richiesta è condizione di procedibilità.
Cosa succede se il reato per cui è stata presentata la richiesta viene successivamente depenalizzato?
La depenalizzazione sopravvenuta incide sulla punibilità del fatto a prescindere dall'irrevocabilità della richiesta: se il fatto non costituisce più reato, il giudice è tenuto a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che prevale. L'irrevocabilità ex art. 129 c.p. riguarda la condizione di procedibilità, non l'esistenza del reato.
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