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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 128 c.p. Termine per la richiesta di procedimento

In vigore dal 1° luglio 1931

Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell’Autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l’Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilità di un reato commesso all’estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

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In sintesi

  • La punibilità di alcuni reati dipende da una richiesta di procedimento da parte dell'Autorità competente.
  • Per reati commessi in Italia, la richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla notizia del fatto.
  • Per reati commessi all'estero, il termine è di tre anni dalla presenza del colpevole nel territorio italiano.
  • La decadenza dal termine estingue il diritto di proporre la richiesta, precludendo l'azione penale.
  • Il dies a quo è il giorno in cui l'Autorità ha avuto effettiva conoscenza del fatto o il giorno di ingresso nel territorio per i reati esteri.

Fissa i termini entro cui l'Autorità può chiedere la punizione: tre mesi per fatti in Italia, tre anni per reati commessi all'estero.

Ratio

L'articolo 128 c.p. risponde all'esigenza di certezza giuridica: se l'Autorità titolare del potere di richiesta rimane inerte oltre i termini stabiliti, il fatto che tale inerzia si consolidi nel tempo giustifica la perdita del diritto di agire. Si evita così che la spada di Damocle della perseguibilità rimanga sospesa indefinitamente sulla testa del soggetto.

Analisi

La norma disciplina due distinte fattispecie. Nel primo comma, il termine trimestrale decorre dal momento in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto costituente reato: non rileva la data del fatto, bensì quella della conoscenza. Nel secondo comma, il termine triennale si applica ai soli reati commessi all'estero la cui punibilità sia subordinata alla presenza del colpevole in Italia: il termine decorre dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato, indipendentemente da quando il reato sia stato commesso. In entrambi i casi, il mancato esercizio del diritto entro il termine produce la decadenza, non la prescrizione: si tratta quindi di un termine perentorio e non suscettibile di interruzione o sospensione secondo le ordinarie regole.

Quando si applica

La disposizione trova applicazione ogni volta che una norma di legge subordina la procedibilità penale alla richiesta di un'Autorità (diversa dalla persona offesa, per la quale valgono gli artt. 124-126 c.p.). Rientrano in questo schema alcune figure di reato per le quali il legislatore ha ritenuto opportuno affidare a un soggetto pubblico istituzionale il filtro sull'opportunità del procedimento, bilanciando interessi generali di varia natura.

Connessioni

L'art. 128 c.p. si inserisce nel sistema delle condizioni di procedibilità disciplinato dagli artt. 120-131 c.p. Va letto in collegamento con l'art. 129 c.p. (rinuncia alla richiesta), l'art. 130 c.p. (revoca della querela o della richiesta) e l'art. 157 c.p. ss. (prescrizione del reato), istituto distinto dalla decadenza dalla richiesta. Sul piano processuale, rileva l'art. 345 c.p.p. in tema di procedibilità.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la richiesta di procedimento dell'Autorità e la querela della persona offesa?

La querela è un atto della persona offesa dal reato (art. 120 c.p.), mentre la richiesta di procedimento è un atto di un'Autorità pubblica istituzionalmente individuata dalla legge. I termini e le regole sono distinti: per la querela il termine ordinario è di tre mesi, ma per la richiesta dell'Autorità l'art. 128 c.p. fissa analoga durata trimestrale per i fatti in Italia e triennale per quelli commessi all'estero.

Cosa succede se l'Autorità presenta la richiesta dopo la scadenza del termine?

La richiesta tardiva è inefficace: il reato non è più procedibile per quella via. Il giudice, o il pubblico ministero in fase di indagini, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità. Si tratta di una decadenza rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Il termine di tre mesi può essere sospeso o interrotto?

No. Il termine previsto dall'art. 128 c.p. ha natura decadenziale e non prescrizionale: non è soggetto alle cause di sospensione o interruzione proprie della prescrizione (artt. 159-160 c.p.). Decorso il termine, il diritto si estingue definitivamente.

Da quando decorre esattamente il termine di tre mesi?

Decorre dal giorno in cui l'Autorità ha avuto effettiva notizia del fatto che costituisce il reato. Non rileva la data di commissione del fatto, ma quella della conoscenza concreta da parte del soggetto titolare del potere di richiesta. Eventuali controversie sulla decorrenza sono rimesse alla valutazione del giudice.

Il reato commesso all'estero è sempre perseguibile dopo tre anni dalla presenza in Italia del colpevole?

No. Il secondo comma dell'art. 128 c.p. si applica solo ai reati per cui la punibilità dipende specificamente dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato. Trascorsi tre anni da tale presenza senza che la richiesta sia stata proposta, anche per questi reati scatta la decadenza e il fatto non può più essere perseguito tramite questo strumento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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