Art. 112 c.p. – Circostanze aggravanti
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:
1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;
2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3° per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.
La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale , nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.
Spiegazione
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. È il principio del concorso di persone: tutti i partecipi rispondono del reato comune, a prescindere dal diverso apporto materiale di ciascuno.
Come funziona e quando si applica
Servono: pluralità di agenti, realizzazione di un fatto di reato, contributo causale (materiale o morale, come istigazione o agevolazione) e volontà di concorrere. Le circostanze possono poi differenziare le pene (artt. 112-114, aggravanti e attenuanti del concorso).
Esempio pratico
Chi fa da palo durante un furto risponde del furto in concorso, pur non avendo materialmente sottratto la cosa: ha fornito un contributo causale all’azione comune.
Domande frequenti
Risponde del reato anche chi non lo esegue materialmente?
Sì: chi fornisce un contributo causale, anche solo morale (istigazione, agevolazione), concorre nel reato e soggiace alla relativa pena.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.