Autore: Andrea Marton

  • Articolo 103 Codice Penale: Abitualità ritenuta dal giudice

    Articolo 103 Codice Penale: Abitualità ritenuta dal giudice

    Art. 103 c.p. – Abitualità ritenuta dal giudice

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Fuori del caso indicato nell’articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un’altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

  • Articolo 104 Codice Penale: Abitualità nelle contravvenzioni

    Articolo 104 Codice Penale: Abitualità nelle contravvenzioni

    Art. 104 c.p. – Abitualità nelle contravvenzioni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un’altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

  • Articolo 105 Codice Penale: Professionalità nel reato

    Articolo 105 Codice Penale: Professionalità nel reato

    Art. 105 c.p. – Professionalità nel reato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

  • Art. 106 c.p.: Effetti dell’estinzione del reato o della pena

    Art. 106 c.p.: Effetti dell’estinzione del reato o della pena

    Art. 106 c.p. Effetti dell’estinzione del reato o della pena

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

    Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

  • Art. 107 c.p.: Condanna per vari reati con una sola sentenza

    Art. 107 c.p.: Condanna per vari reati con una sola sentenza

    Art. 107 c.p. Condanna per vari reati con una sola sentenza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza.

  • Articolo 108 Codice Penale: Tendenza a delinquere

    Articolo 108 Codice Penale: Tendenza a delinquere

    Art. 108 c.p. – Tendenza a delinquere

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l’incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole.

    La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall’infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.

  • Art. 109 c.p.: Effetti della dichiarazione di abitualità, profes

    Art. 109 c.p.: Effetti della dichiarazione di abitualità, profes

    Art. 109 c.p. Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l’applicazione di misure di sicurezza.

    La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l’esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

    La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.

    La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.

  • Articolo 110 Codice Penale: Pena per coloro che concorrono nel reato

    Articolo 110 Codice Penale: Pena per coloro che concorrono nel reato

    Art. 110 c.p. Pena per coloro che concorrono nel reato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

    Spiegazione

    Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. È il principio del concorso di persone: tutti i partecipi rispondono del reato comune, a prescindere dal diverso apporto materiale di ciascuno.

    Come funziona e quando si applica

    Servono: pluralità di agenti, realizzazione di un fatto di reato, contributo causale (materiale o morale, come istigazione o agevolazione) e volontà di concorrere. Le circostanze possono poi differenziare le pene (artt. 112-114, aggravanti e attenuanti del concorso).

    Esempio pratico

    Chi fa da palo durante un furto risponde del furto in concorso, pur non avendo materialmente sottratto la cosa: ha fornito un contributo causale all’azione comune.

    Domande frequenti

    Risponde del reato anche chi non lo esegue materialmente?

    Sì: chi fornisce un contributo causale, anche solo morale (istigazione, agevolazione), concorre nel reato e soggiace alla relativa pena.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 111 c.p.: Determinazione al reato di persona non imputabile

    Art. 111 c.p.: Determinazione al reato di persona non imputabile

    Art. 111 c.p. – Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

    Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale , la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.

  • Articolo 112 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 112 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 112 c.p. – Circostanze aggravanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

    1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

    2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

    3° per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

    4) per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.

    La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.

    Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale , nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

    Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

  • Articolo 113 Codice Penale: Cooperazione nel delitto colposo

    Articolo 113 Codice Penale: Cooperazione nel delitto colposo

    Art. 113 c.p. – Cooperazione nel delitto colposo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

    La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell’articolo 112.

  • Articolo 114 Codice Penale: Circostanze attenuanti

    Articolo 114 Codice Penale: Circostanze attenuanti

    Art. 114 c.p. – Circostanze attenuanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.

    Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112.

    La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112.