Autore: Andrea Marton

  • Articolo 87 Codice del Consumo: Informazione del consumatore

    Articolo 87 Codice del Consumo: Informazione del consumatore

    Art. 87 Cod. Consumo – Informazione del consumatore

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.

    *2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

    a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;

    b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;

    c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;

    d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;

    e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

    *3. Quando il contratto e’ stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

    *4. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

  • Articolo 88 Codice del Consumo: Opuscolo informativo

    Articolo 88 Codice del Consumo: Opuscolo informativo

    Art. 88 Cod. Consumo – Opuscolo informativo

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

    a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

    b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

    c) i pasti forniti;

    d) l’itinerario;

    e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;

    f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

    g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;

    h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

    *2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

  • Articolo 89 Codice del Consumo: Cessione del contratto

    Articolo 89 Codice del Consumo: Cessione del contratto

    Art. 89 Cod. Consumo – Cessione del contratto

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.

    *2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

  • Articolo 90 Codice del Consumo: Revisione del prezzo

    Articolo 90 Codice del Consumo: Revisione del prezzo

    Art. 90 Cod. Consumo – Revisione del prezzo

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.

    *2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.

    *3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

    *4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

  • Art. 91 Cod.Cons.: Modifiche delle condizioni contrattuali

    Art. 91 Cod.Cons.: Modifiche delle condizioni contrattuali

    Art. 91 Cod. Consumo – Modifiche delle condizioni contrattuali

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o piu’ elementi del contratto, ne da’ immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.

    *2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.

    *3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.

    *4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

    *5. Se non e’ possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

  • Art. 92 Cod.Cons.: Diritti del consumatore in caso di recesso o

    Art. 92 Cod.Cons.: Diritti del consumatore in caso di recesso o

    Art. 92 Cod. Consumo – Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e’ rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

    *2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

    *3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

  • Articolo 93 Codice del Consumo: Mancato o inesatto adempimento

    Articolo 93 Codice del Consumo: Mancato o inesatto adempimento

    Art. 93 Cod. Consumo – Mancato o inesatto adempimento

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

    *2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

  • Articolo 94 Codice del Consumo: Responsabilità per danni alla persona

    Articolo 94 Codice del Consumo: Responsabilità per danni alla persona

    Art. 94 Cod. Consumo – Responsabilità per danni alla persona

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione europea ovvero la stessa Unione europea.

    *2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.

    *3. E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

  • Art. 95 Cod.Cons.: Responsabilità per danni diversi da quelli al

    Art. 95 Cod.Cons.: Responsabilità per danni diversi da quelli al

    Art. 95 Cod. Consumo – Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

    *2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.

    *3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e’ ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.

    *4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

  • Articolo 96 Codice del Consumo: Esonero di responsabilità

    Articolo 96 Codice del Consumo: Esonero di responsabilità

    Art. 96 Cod. Consumo – Esonero di responsabilità

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e’ imputabile al consumatore o e’ dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

    *2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

  • Articolo 97 Codice del Consumo: Diritto di surrogazione

    Articolo 97 Codice del Consumo: Diritto di surrogazione

    Art. 97 Cod. Consumo – Diritto di surrogazione

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.

    *2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

  • Art. 98 Codice del Consumo: Reclamo

    Art. 98 Codice del Consumo: Reclamo

    Art. 98 Cod. Consumo – Reclamo

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché’ l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

    *2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.