Autore: Andrea Marton

  • Art. 161 c.p.: Effetti della sospensione e della interruzione

    Art. 161 c.p.: Effetti della sospensione e della interruzione

    Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo .

    Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

  • Articolo 162 Codice Penale: Oblazione nelle contravvenzioni

    Articolo 162 Codice Penale: Oblazione nelle contravvenzioni

    Art. 162 c.p. Oblazione nelle contravvenzioni

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.(1)

  • Art. 162-bis c.p.: Oblazione nelle contravvenzioni punite con pe

    Art. 162-bis c.p.: Oblazione nelle contravvenzioni punite con pe

    Art. 162-bis c.p. – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

    Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

    L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

    In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

    La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

    Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2000, N. 82, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2000, N. 144 .

  • Articolo 163 Codice Penale: Sospensione condizionale della pena

    Articolo 163 Codice Penale: Sospensione condizionale della pena

    Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

    Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

    Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

    Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, , il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

  • Art. 164 c.p.: Limiti entro i quali è ammessa la sospensione con

    Art. 164 c.p.: Limiti entro i quali è ammessa la sospensione con

    Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

    La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

    1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

    2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

    La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

    La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163.

  • Articolo 165 Codice Penale: Obblighi del condannato

    Articolo 165 Codice Penale: Obblighi del condannato

    Art. 165 c.p. – Obblighi del condannato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

    La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

    La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163.

    Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.

    Nei casi di condanna per il delitto previsto dall’articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l’eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall’articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta.

    La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo.

    Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 168, primo comma, numero 1).

    Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

    Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

    Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all’osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati .

  • Articolo 166 Codice Penale: Effetti della sospensione

    Articolo 166 Codice Penale: Effetti della sospensione

    Art. 166 c.p. – Effetti della sospensione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .

    La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

  • Articolo 167 Codice Penale: Estinzione del reato

    Articolo 167 Codice Penale: Estinzione del reato

    Art. 167 c.p. – Estinzione del reato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

    In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene .

  • Articolo 168 Codice Penale: Revoca della sospensione

    Articolo 168 Codice Penale: Revoca della sospensione

    Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

    1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

    2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163.

    Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163, il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena.

    La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale .

  • Art. 169 c.p.: Perdono giudiziale per i minori degli anni diciot

    Art. 169 c.p.: Perdono giudiziale per i minori degli anni diciot

    Art. 169 c.p. – Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

    Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

    Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell’articolo 164.

    Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.

  • Art. 170 c.p.: Estinzione di un reato che sia presupposto, eleme

    Art. 170 c.p.: Estinzione di un reato che sia presupposto, eleme

    Art. 170 c.p. Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso .

    L’estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione.

  • Articolo 171 Codice Penale: Morte del reo dopo la condanna

    Articolo 171 Codice Penale: Morte del reo dopo la condanna

    Art. 171 c.p. Morte del reo dopo la condanna

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

    Spiegazione

    La morte del reo avvenuta dopo la condanna estingue la pena (e gli effetti penali). Se la morte avviene prima della condanna definitiva, si estingue invece il reato (art. 150).

    Come funziona e quando si applica

    È espressione del carattere personale della responsabilità penale: la pena non si trasmette agli eredi. Restano però le obbligazioni civili (risarcimento del danno), che gravano sull’eredità.

    Esempio pratico

    Se una persona condannata muore prima di scontare la pena, la pena si estingue; gli eredi non la «ereditano».

    Domande frequenti

    Cosa succede alla pena se il condannato muore?

    Si estingue: la morte del reo dopo la condanna estingue la pena (art. 171); se avviene prima della condanna, estingue il reato (art. 150).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.