Art. 87 Cod. Consumo – Informazione del consumatore
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
*2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
**a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
**b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
**c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
**d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
**e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
*3. Quando il contratto e’ stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
*4. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
In sintesi
Prima di stipulare il contratto, organizzatore e venditore devono fornire informazioni scritte su passaporto, visto, formalità sanitarie e obblighi legali del Paese destinazione.
Ratio
L'art. 87 assicura che il consumatore-viaggiatore conosca ex ante i vincoli amministrativi, sanitari e legali della meta. Documenti (passaporto, visto), tempi di rilascio e obblighi sanitari non sono dettagli bensì condizioni di viaggiabilità. Omissione espone consumatore a rischi legali, amministrativi e sanitari. Il divieto di informazioni ingannevoli (comma 4) è cardine della trasparenza pre-contrattuale.
Analisi
L'art. 87 comma 1 impone informazioni su tre fronti: (a) documenti e visti (passaporto valido, visto richiesto, termini di rilascio); (b) obblighi sanitari e formalità (vaccini, certificati sanitari, quarantene); per cittadini UE, con indicazione dei termini specifici. Comma 2 prescrive ulteriori comunicazioni pre-partenza: (a) orari e soste; (b) referenti locali dell'organizzatore; (c) contatti in assenza di referenti; (d) per minori, recapiti diretti; (e) polizza assicurativa facoltativa. Comma 4 è sanzione penale assoluta: vietate informazioni ingannevoli «qualunque sia il mezzo». Comma 3: se contratto stipulato «nell'imminenza della partenza», informazioni comma 1 vanno fornite contestualmente alla stipula.
Quando si applica
Si applica a ogni pacchetto turistico verso destination che richieda formalità di ingresso (anche paesi europei con controlli speciali). Esclusione: pacchetti interni nazionali senza passaporto o visto (es. viaggio Roma-Napoli). Per minori, obblighi rafforzati su recapiti di responsabile soggiorno. Informazioni ingannevoli viola comma 4 indipendentemente dal mezzo: sito web, email, telefono, brochure.
Connessioni
Art. 85 (forma scritta), art. 86 (elementi obbligatori), art. 88 (opuscolo vincolante), art. 91 (modifiche essenziali), art. 92 (rimborso annullamento). Sanzione: art. 137 Cod. Consumo (violazione diritti informazione = risarcimento danno). Norme coordinate: Reg. (UE) 2015/2302, art. 5 e 6 (informazioni pre-contrattuali e contrattuali).
Domande frequenti
Se l'agenzia afferma che le informazioni su passaporto/visto sono «responsabilità del cliente», è corretta?
No. L'art. 87 comma 1 è imperativo: l'organizzatore/venditore ha obbligo di fornire per iscritto informazioni su passaporto, visto, tempi rilascio, obblighi sanitari. Non può delegare al consumatore. Abdicazione dell'obbligo = violazione.
Se le informazioni sono nel sito web dell'agenzia, è sufficiente?
Deve essere comunicazione diretta al consumatore «nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto» (comma 1). Rimando generico al sito web NON è sufficiente se il consumatore non le ha consultate. La comunicazione deve essere personale e documentata.
Quali vaccini e formalità devo comunicare?
Quelli richiesti dal Paese di destinazione secondo regolamenti sanitari internazionali (OMS, autorità locali). Es. febbre gialla per Africa sub-sahariana, certificato COVID per alcuni paesi nel 2023-2024, attestati di booster per altri. La comunicazione deve essere specifica sulla destinazione e aggiornata.
Se agenzia mi dice che una meta è «sicura» ma omette dati consularilari, è ingannevole?
Sì, se omette informazioni rilevanti sulla sicurezza (es. avvisi consolari, zone rosse). L'art. 87 comma 4 vieta informazioni ingannevoli «qualunque sia il mezzo». Comunicazione selettiva che nasconde pericoli = inganno contrattuale.
Ho diritto al rimborso se non l'agenzia non mi comunica che avrò bisogno di visto?
Sì. Art. 92 e artt. 137-139 Cod. Consumo prevedono rimborso integrale più risarcimento danno per inadempimento informazione essenziale. Puoi provare omissione confrontando contratto/email con comunicazioni fatte (o non fatte).
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