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Testo dell'articoloVigente
Art. 87 Cod. Consumo – Informazione del consumatore
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
*2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
*3. Quando il contratto e’ stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
*4. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
In sintesi
Indice dei contenuti
Prima di stipulare il contratto, organizzatore e venditore devono fornire informazioni scritte su passaporto, visto, formalità sanitarie e obblighi legali del Paese destinazione.
Ratio
L'art. 87 assicura che il consumatore-viaggiatore conosca ex ante i vincoli amministrativi, sanitari e legali della meta. Documenti (passaporto, visto), tempi di rilascio e obblighi sanitari non sono dettagli bensì condizioni di viaggiabilità. Omissione espone consumatore a rischi legali, amministrativi e sanitari. Il divieto di informazioni ingannevoli (comma 4) è cardine della trasparenza pre-contrattuale.
Analisi
L'art. 87 comma 1 impone informazioni su tre fronti: (a) documenti e visti (passaporto valido, visto richiesto, termini di rilascio); (b) obblighi sanitari e formalità (vaccini, certificati sanitari, quarantene); per cittadini UE, con indicazione dei termini specifici. Comma 2 prescrive ulteriori comunicazioni pre-partenza: (a) orari e soste; (b) referenti locali dell'organizzatore; (c) contatti in assenza di referenti; (d) per minori, recapiti diretti; (e) polizza assicurativa facoltativa. Comma 4 è sanzione penale assoluta: vietate informazioni ingannevoli «qualunque sia il mezzo». Comma 3: se contratto stipulato «nell'imminenza della partenza», informazioni comma 1 vanno fornite contestualmente alla stipula.
Quando si applica
Si applica a ogni pacchetto turistico verso destination che richieda formalità di ingresso (anche paesi europei con controlli speciali). Esclusione: pacchetti interni nazionali senza passaporto o visto (es. viaggio Roma-Napoli). Per minori, obblighi rafforzati su recapiti di responsabile soggiorno. Informazioni ingannevoli viola comma 4 indipendentemente dal mezzo: sito web, email, telefono, brochure.
Connessioni
Art. 85 (forma scritta), art. 86 (elementi obbligatori), art. 88 (opuscolo vincolante), art. 91 (modifiche essenziali), art. 92 (rimborso annullamento). Sanzione: art. 137 Cod. Consumo (violazione diritti informazione = risarcimento danno). Norme coordinate: Reg. (UE) 2015/2302, art. 5 e 6 (informazioni pre-contrattuali e contrattuali).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Filano prenota pacchetto Brasile 12 giorni tramite agenzia «SudAmerica Tours» a 4.000 euro. Agenzia NON comunica che Brasile richiede visto anticipato (non esenzione UE), con tempo rilascio di 15-21 giorni, e che sono obbligatori vaccini febbre gialla e malaria. Filano scopre 4 giorni prima della partenza quando richiede visto. Questo non viene rilasciato in tempo. Filano chiede rimborso per impossibilità del viaggio. Agenzia ha violato l'art. 87 comma 1 (omissione informazioni passaporto/visto/sanitarie). Filano ha diritto a rimborso integrale plus risarcimento danno per perdita viaggio e spese procedure visto-vaccini non ricambiate.
Caso 2: Sempronio viaggia verso Argentina con minore di 12 anni
Tour operator NON comunica quale sia il referente locale responsabile della custodia del minore in caso di difficoltà. Durante il soggiorno il bambino si infortuna lievemente e genitori non riescono a contattare alcun responsabile locale (art. 87 comma 2 lett. d). Tour operator ha omesso informazioni critiche sulla tutela del minore. Sempronio può chiedere risarcimento danno per inadempimento dei doveri informativi e ansia/stress genitoriale derivato dall'incapacità di contattare referente locale.
Domande frequenti
Se l'agenzia afferma che le informazioni su passaporto/visto sono «responsabilità del cliente», è corretta?
No. L'art. 87 comma 1 è imperativo: l'organizzatore/venditore ha obbligo di fornire per iscritto informazioni su passaporto, visto, tempi rilascio, obblighi sanitari. Non può delegare al consumatore. Abdicazione dell'obbligo = violazione.
Se le informazioni sono nel sito web dell'agenzia, è sufficiente?
Deve essere comunicazione diretta al consumatore «nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto» (comma 1). Rimando generico al sito web NON è sufficiente se il consumatore non le ha consultate. La comunicazione deve essere personale e documentata.
Quali vaccini e formalità devo comunicare?
Quelli richiesti dal Paese di destinazione secondo regolamenti sanitari internazionali (OMS, autorità locali). Es. febbre gialla per Africa sub-sahariana, certificato COVID per alcuni paesi nel 2023-2024, attestati di booster per altri. La comunicazione deve essere specifica sulla destinazione e aggiornata.
Se agenzia mi dice che una meta è «sicura» ma omette dati consularilari, è ingannevole?
Sì, se omette informazioni rilevanti sulla sicurezza (es. avvisi consolari, zone rosse). L'art. 87 comma 4 vieta informazioni ingannevoli «qualunque sia il mezzo». Comunicazione selettiva che nasconde pericoli = inganno contrattuale.
Ho diritto al rimborso se non l'agenzia non mi comunica che avrò bisogno di visto?
Sì. Art. 92 e artt. 137-139 Cod. Consumo prevedono rimborso integrale più risarcimento danno per inadempimento informazione essenziale. Puoi provare omissione confrontando contratto/email con comunicazioni fatte (o non fatte).
Fonti consultate: 2 fontei verificate