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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 91 Cod. Consumo – Modifiche delle condizioni contrattuali

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o piu’ elementi del contratto, ne da’ immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.

*2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.

*3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.

*4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

*5. Se non e’ possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Modifiche significative comunicate per iscritto con tipo e variazione prezzo
  • Consumatore ha 2 giorni lavorativi per comunicare l'accettazione o il rifiuto
  • Rifiuto = diritto di recesso senza pagamento di penali
  • Dopo la partenza: organizzatore fornisce soluzioni alternative equivalenti o rimborsa la differenza
  • Impossibilità di soluzioni: trasporto equivalente al ritorno e differenza prezzo (artt. 92-93)

L'organizzatore comunica modifiche essenziali per iscritto al consumatore. Questi decide entro 2 giorni lavorativi. Rifiuto comporta recesso senza penali.

Ratio

L'art. 91 affronta le modifiche contrattuali post-conclusione e pre-partenza. Riconosce al professionista flessibilità organizzativa (imprevisti, impossibilità tecniche) ma carica sul consumatore il potere di decidere. Modifiche significative (es. cambio hotel, destinazione, data) non sono eseguibili senza consenso consapevole. Il termine di 2 giorni lavorativi bilancia urgenza professionale e tempo di decisione del consumatore. Protezione massima dopo partenza: se servizio non erogabile, soluzione alternativa equivalente senza costi aggiuntivi o rimborso integrale.

Analisi

L'art. 91 comma 1 richiede comunicazione per iscritto con indicazione: (a) tipo di modifica, (b) variazione prezzo conseguente. Comma 2: consumatore può recedere senza penali se non accetta. Comma 3: termine per la scelta è 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso. Comma 4: durante il viaggio, se parte essenziale dei servizi non può essere effettuata, organizzatore dispone soluzioni alternative equivalenti senza oneri aggiuntivi al consumatore, oppure rimborsa la differenza tra servizio previsto e servizio effettuato. Comma 5: se nessuna soluzione alternativa è possibile o consumatore non l'accetta per motivo giustificato, organizzatore fornisce mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza e restituisce la differenza di prezzo.

Quando si applica

Si applica a modifiche «significative» di elementi essenziali del contratto (data, destinazione, categoria alloggio, itinerario sostanziale, tipo trasporto). Non si applica a modifiche minori (es. cambio orario di 1 ora, ristorante diverso nello stesso albergo). La «significatività» è valutata dal giudice di merito in base ai fatti concreti. Si applica sia prima che durante il viaggio (commi 1-3 pre-partenza, comma 4-5 post-partenza).

Connessioni

Rimandi: art. 86 (elementi contrattuali), art. 88 (opuscolo vincolante), art. 90 (revisione prezzo), art. 92 (rimborso annullamento), art. 93 (mancato/inesatto adempimento), art. 94 (responsabilità per danni alla persona). Principi civili: impossibilità della prestazione (art. 1463 cc), risoluzione per inadempimento (art. 1453 cc), culpa in contrahendo e culpa in adimplendi (responsabilità aquiliana).

Domande frequenti

Quali modifiche sono «significative»?

Generalmente: cambio data di più di 1-2 giorni, cambio destinazione principale, declassamento di 2+ categorie dell'albergo, cancellazione di servizi inclusi essenziali, cambio tipo trasporto (aereo → bus). Modifiche minori (cambio ora volo di 30 min, ristorante diverso) non sono significative.

Se rifiuto la modifica entro i 2 giorni, ricevo il rimborso automatico?

No. La comunicazione del rifiuto attiva il diritto di recesso (art. 91 comma 2). Rimborso avviene secondo art. 92: entro 7 giorni lavorativi dalla data del recesso. Se l'organizzatore non rimborsa, puoi ricorrere alla magistratura o autorità di tutela.

Il tour operator può modificare il prezzo della modifica per farmi pagare la soluzioni alternativa?

L'art. 91 comma 4 vieta oneri aggiuntivi: «non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore». Se la soluzione alternativa richiede pagamento supplementare, il consumatore ha diritto di rifiutarla e ottenere rimborso della differenza.

Se modifico io stesso il viaggio prima della partenza, il tour operator può fare lo stesso?

No. Art. 91 riguarda modifiche imposte dall'organizzatore, non dal consumatore. Se consumatore chiede modifica, ciò rientra nella cessione (art. 89) o in accordi particolari. Organizzatore non ha diritto a contromisure imposte.

Posso chiedere risarcimento danno oltre al rimborso se la modifica mi causa disagio?

Sì. Art. 91 comma 2 rinvia a art. 92 (rimborso), ma art. 93 (mancato adempimento) prevede risarcimento danno se la modifica viola il contratto. Es. cambio hotel comporta stress, disagio: puoi chiedere danno al giudice oltre al rimborso differenza prezzo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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