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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 94 Cod. Consumo – Responsabilità per danni alla persona

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione europea ovvero la stessa Unione europea.

*2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.

*3. E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

In sintesi

  • Danni alla persona limitati alle convenzioni internazionali (Varsavia, Berna, Bruxelles)
  • Convenzione Varsavia 1929: trasporto aereo internazionale (legge 19 maggio 1932, n. 841)
  • Convenzione Berna 1961: trasporto ferroviario (legge 2 marzo 1963, n. 806)
  • Convenzione Bruxelles 1970 (C.C.V.): trasporto marittimo (legge 27 dicembre 1977, n. 1084)
  • Prescrizione 3 anni dalla data di rientro, salvo termini minori per trasporto (18-12 mesi)

Danni alla persona da pacchetto risarcibili entro i limiti delle convenzioni internazionali su trasporto aereo, ferroviario e marittimo cui aderisce l'Italia.

Ratio

L'art. 94 limita la responsabilità civile per danni alla persona a limiti massimali fissati dalle convenzioni internazionali. Il legislatore ha inteso equilibrare la protezione del consumatore-viaggiatore con la stabilità economica dei trasportatori internazionali, già vincolati da regimi di responsabilità internazionali. I massimali sono aggiornati periodicamente (es. Convenzione di Montreal 1999 ha sostituito Varsavia). Prescrizione tra 3 anni e 12-18 mesi dipende dal tipo di trasporto e dalla convenzione applicabile.

Analisi

L'art. 94 comma 1 rimanda a tre convenzioni internazionali cui aderisce l'Italia: (a) Convenzione di Varsavia 12 ottobre 1929, resa esecutiva da legge 19 maggio 1932, n. 841 (trasporto aereo internazionale). Massimali: Franchi oro pari a circa 12-14 euro per kg di bagaglio, oppure franchi oro 500-1.000 per morte/lesioni personali (aggiornati a Convenzione di Montreal 1999: USD 100.000-175.000 per morte). (b) Convenzione di Berna 25 febbraio 1961, resa esecutiva da legge 2 marzo 1963, n. 806 (trasporto ferroviario). Massimali: franchi oro per bagaglio, scaglioni per morte/lesioni. (c) Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva da legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (trasporto marittimo, crociere). Massimali: diritti speciali di prelievo (DSP) dell'FMI, aggiornabili annualmente. Comma 2: prescrizione 3 anni dal rientro nel luogo di partenza, salvo termini 18-12 mesi per trasporto (art. 2951 cc). Comma 3: nulli gli accordi che fissino limiti di risarcimento inferiori a quelli convenzionali.

Quando si applica

Si applica a danni alla persona (morte, lesioni, malattia) derivanti dall'inadempimento di prestazioni del pacchetto. Esclude danni a cose (bagaglio è disciplinato separatamente da ciascuna convenzione). Si applica a trasporti internazionali (voli, treni, navi intercontinentali); trasporti nazionali possono essere soggetti a normative diverse (es. Codice della navigazione per porti italiani). Non si applica a danni da inesatto adempimento di servizi non-trasporto (es. intossicazione al ristorante, infezione in piscina) se non collegati al trasporto.

Connessioni

Rimanda a art. 92 (rimborso annullamento), art. 93 (mancato/inesatto adempimento), art. 100 (fondo di garanzia), art. 137-140 Cod. Consumo (tutela consumeristica). Convenzioni internazionali: Convenzione di Montreal 1999 (aggiornamento Varsavia per trasporto aereo), Protocolli di Vilnius-Parigi (trasporto intermodale). Diritto civile: art. 2951 Codice civile (prescrizione per trasporti), art. 1218 cc (responsabilità debitore), art. 1453 cc (risoluzione).

Domande frequenti

La Convenzione di Varsavia protegge anche i danni psichici da incidente aereo?

Sì. Danni alla «persona» includono lesioni fisiche, morte e, in giurisprudenza, anche danno psichico da trauma (es. attacco di panico durante turbolenza). Però sono soggetti ai massimali convenzionali (franchi oro Varsavia, oppure USD 100.000 Montreal 1999).

Se organizzatore ha assicurazione, posso chiedere oltre il massimale convenzionale?

Art. 94 comma 3 è imperativo: «nullo ogni accordo che stabilisca limiti inferiori» ai massimali. Ma nulla proibisce limiti superiori tramite assicurazione aggiuntiva. Se pacchetto include assicurazione viaggio, puoi chiedere risarcimento tramite assicuratore oltre il massimale convenzionale.

Quali sono i massimali attuali della Convenzione di Montreal per trasporto aereo?

Convenzione di Montreal 1999 ha sostituito Varsavia 1929 in molti paesi. Massimali attuali: USD 100.000-175.000 per morte/lesioni gravi a passeggero, a seconda della sentenza dei giudici. L'Italia ha ratificato Montreal nel 2001, quindi voli da/verso Italia utilizzano Montreal.

Se infortunio avviene prima della partenza (mentre mi preparo), è coperto?

No. Art. 94 protegge danni derivanti da «inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto». Infortuni pre-viaggio non sono correlati al pacchetto. Eccezione: se causati da colpa del tour operator nella preparazione (es. volo anticipato, comunicazione sbagliata).

Ho 3 anni per chiedere risarcimento dalla data del rientro?

Art. 94 comma 2 stabilisce prescrizione 3 anni dalla data del rientro nel luogo di partenza (regola generale). Per prestazioni di trasporto, prescrizione è 18-12 mesi secondo art. 2951 Codice civile (termini specifici per trasporto aereo, ferroviario, marittimo).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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