Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 93 Cod. Consumo – Mancato o inesatto adempimento

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

*2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

In sintesi

  • Responsabilità dell'organizzatore e venditore per mancato o inesatto adempimento
  • Onere della prova sulla causa non imputabile dell'impossibilità della prestazione
  • Organizzatore responsabile anche se si avvale di altri prestatori di servizi
  • Diritto di rivalsa dell'organizzatore verso subappaltatori per il danno risarcito
  • Danno coperto entro i limiti delle convenzioni internazionali (art. 94)
Indice dei contenuti

Per mancato o inesatto adempimento del pacchetto, organizzatore e venditore sono responsabili del risarcimento danno, salvo impossibilità causa non imputabile.

Ratio

L'art. 93 fonda una responsabilità oggettiva dell'organizzatore per qualsiasi carenza nella prestazione del servizio turistico. Non è necessaria la «colpa» bensì il nesso causale tra inadempiemento e danno. Il consumatore è parte debole e non ha controllo sulla prestazione (es. volo affidato a compagnia aerea, albergo affidato a terzo). Per proteggere il consumatore, la legge carica tutto l'organizzatore, che poi ha diritto di rivalsa verso i subappaltatori. Inversione dell'onere della prova: l'organizzatore deve provare che l'impossibilità della prestazione derivava da causa non imputabile a lui (forza maggiore, colpa di terzo).

Analisi

L'art. 93 comma 1 stabilisce che organizzatore e venditore sono tenuti al risarcimento del danno «se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile». È inversione dell'onere della prova: normalmente il danneggiato deve provare la colpa del debitore (art. 1218 cc), qui è il debitore (organizzatore) che deve provare l'assenza di colpa. Inesatto adempimento è qualsiasi carenza: ritardo, qualità inferiore, servizio non erogato, cambio non comunicato. Comma 2: organizzatore che si avvale di subappaltatori (compagnia aerea, albergo, guida turistica) rimane responsabile verso il consumatore, ma ha diritto di rivalsa verso il subappaltatore responsabile.

Quando si applica

Si applica a qualsiasi mancanza o inadeguatezza nella prestazione del pacchetto, prima, durante o dopo il viaggio. Esempi: volo ritardato, albergo downgrade, guida turistica non presente, escursione cancellata, servizio informazione assente, assistenza medica non fornita. Si applica anche a conseguenze indirette dell'inesatto adempimento (es. perdita di connessione per ritardo volo, costi extra per albergo alternativo se il previsto è chiuso).

Connessioni

Rinvia a art. 92 (diritti del consumatore in recesso/cancellazione), art. 94 (responsabilità per danni alla persona), art. 1218 Codice civile (responsabilità del debitore), art. 1463-1464 cc (impossibilità della prestazione), art. 1453 cc (risoluzione per inadempimento). Limiti di risarcimento: convenzioni internazionali (art. 94), Direttiva 2015/2302/UE art. 12. Rivalsa su subappaltatori: art. 1296 Codice civile (rimborso di spese per conto di altri).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Filano prenota pacchetto Tunisia 7 giorni

Il volo di ritorno è ritardato di 12 ore per tempesta improvvisa. Filano perde la connessione con il volo roma-Milano e deve pernottare in aeroporto Fiumicino per la notte, spendendo 150 euro per hotel d'emergenza. Sostiene danno da volo ritardato. L'organizzatore controbatte: «La tempesta è causa di forza maggiore, non imputabile a noi». Art. 93 comma 1 prevede inversione onere della prova: organizzatore deve provare che impossibilità derivava da causa non imputabile (forza maggiore). Tempesta meteo può essere causa di forza maggiore. Ma se organizzatore NON fornisce documentazione meteo (es. rapporto aeroportuale) o se la tempesta era prevedibile (es. allerta meteo 48 ore prima), il danno è risarcibile.

Caso 2: Sempronio prenota pacchetto Egitto con volo Alitalia e sistemazione hotel

Albergo, al suo arrivo, comunica overbooking: non c'è stanza. Organizzatore è responsabile secondo art. 93 comma 1 anche se è l'albergo ad aver commesso l'errore. Art. 93 comma 2 stabilisce che organizzatore «è comunque tenuto a risarcire il danno, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti». Organizzatore provvede a ospitare Sempronio in hotel alternativo e poi rivalsa sull'albergo negligente. Sempronio riceve risarcimento dall'organizzatore senza dover citare in giudizio l'albergo.

Domande frequenti

Se non ho prove dell'inesatto adempimento, posso comunque chiedere risarcimento?

Sì. Art. 93 comma 1 inverte l'onere della prova: il consumatore deve provare il mancato/inesatto adempimento, ma è l'organizzatore che deve provare l'assenza di colpa (causa non imputabile). Se organizzatore non prova la causa esterna, danno è risarcibile.

Quale danno risarcibile: solo economico o anche morale?

Art. 93 non specifica il tipo. In giurisprudenza è riconosciuto sia danno economico (costi hotel alternativo, costi rimpatrio) che danno non patrimoniale (stress, vacanza persa, sofferenza psichica) secondo principi civili.

Se la compagnia aerea causa il danno, devo citare l'agenzia o la compagnia?

Art. 93 comma 2 stabilisce che organizzatore è responsabile verso il consumatore indipendentemente da chi causa l'inadempimento (subappaltatore). Devi citare l'organizzatore/agenzia, non la compagnia.

Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento?

Art. 94 comma 2 stabilisce prescrizione di 3 anni dalla data del rientro nel luogo di partenza. Per prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto, termine è 18-12 mesi secondo art. 2951 Codice civile (leggi civili sul trasporto).

Se organizzatore non rimborsa entro i termini, posso chiedere interessi di mora?

Sì. Art. 1224 Codice civile prevede interessi di mora (6% annuo, più da luglio 2026 per debiti della PA) se organizzatore non paga entro i termini. Inoltre, puoi chiedere ricorso alla magistratura o autorità di tutela (Antitrust, consorzi di difesa).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.