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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 89 Cod. Consumo – Cessione del contratto

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.

*2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

In sintesi

  • Diritto di cessione del pacchetto a un terzo che soddisfi le condizioni di fruizione
  • Comunicazione scritta entro 4 giorni lavorativi prima della partenza
  • Generalità e dati del cessionario devono essere forniti all'organizzatore
  • Cedente e cessionario sono solidamente obbligati al pagamento e spese aggiuntive
  • Termine tassativo: dopo i 4 giorni, cessione non è più possibile

Il consumatore può cedere il pacchetto a un terzo entro 4 giorni lavorativi prima della partenza, comunicando per iscritto l'organizzatore.

Ratio

L'art. 89 riconosce il diritto alla cessione del contratto quando il consumatore non può fruire del pacchetto (malattia, lutto, impossibilità sopraggiunta). La norma equilibra l'interesse del consumatore (trasferire il diritto di viaggio) con quello dell'organizzatore (conoscere il nuovo beneficiario). Il termine di 4 giorni lavorativi è ragionevolmente breve per garantire al tour operator tempo di elaborazione documentale e check amministrativo del cessionario (es. visto, assicurazione, registrazione passeggeri).

Analisi

L'art. 89 comma 1 riconosce al consumatore il diritto di sostituire a sé un terzo «che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio». Questo rimanda a: idoneità documentale (passaporto, visto, certificazioni sanitarie), capacità giuridica, assenza di sanzioni amministrative. Comunicazione deve essere per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della partenza, con indicazione di generalità e dati anagrafici del cessionario. Comma 2: cedente e cessionario rimangono solidamente obbligati verso organizzatore per pagamento del prezzo e eventuali spese supplementari derivanti dalla cessione (es. cambio nome su documenti aeroportuali, differenza assicurazione).

Quando si applica

Si applica a qualsiasi pacchetto turistico, non solo a quelli con impossibilità sopraggiunta. Il consumatore può cedere per qualsiasi motivo (cambio idea, malattia, lutto, opportunità migliore). Il diritto è esercitabile esclusivamente entro 4 giorni lavorativi prima della partenza: oltre tale termine la cessione è impossibile secondo la legge. Si applica anche a pacchetti non ancora pagati interamente (acconto versato), ma cedente rimane responsabile per il saldo.

Connessioni

Rimandi: art. 90 (revisione prezzo), art. 91 (modifiche essenziali), art. 92 (rimborso annullamento), art. 100 (fondo di garanzia). Collega a principi di diritto civile sulla cessione (art. 1406-1408 Codice civile, cessione di crediti). Responsabilità solidale (art. 1292 cc). Decorrenza giorni lavorativi secondo artt. 188-190 Codice civile (non contano domeniche, festivi, giorni di chiusura uffici).

Domande frequenti

Quali sono i «4 giorni lavorativi» esattamente?

Secondo il Codice civile (artt. 188-190), giorni lavorativi escludono domeniche, festivi e giorni di chiusura uffici dell'organizzatore. Es. se partenza è lunedì, il termine è il giovedì precedente (non conte il sabato-domenica). Se festivo cade nel periodo, non si conta.

Se comunico il cessionario il 4° giorno ma il fax arriva il 5° giorno, vale?

Il termine è 4 giorni «prima della partenza». Se comunichi il 4° giorno, sei in tempo anche se l'ufficio riceve il fax il 5° giorno. Importante: data della tua comunicazione, non data di ricezione.

Il cessionario deve avere gli stessi diritti del cedente (es. assicurazione)?

No. Il cessionario acquista il diritto di fruire del pacchetto secondo i termini e le condizioni contrattuali. Assicurazione, polizze aggiuntive, benefici personali legati al cedente non si trasferiscono automaticamente. Necessita accordo scritto con l'organizzatore.

Se il cessionario rinuncia dopo la cessione, chi paga il danno?

Cedente e cessionario sono solidamente obbligati (art. 89 comma 2). Se il cessionario non si presenta, l'organizzatore può chiedere risarcimento a entrambi. Cedente rimane responsabile anche se ha ceduto il diritto, finché saldo non sia stato completamente pagato.

Posso cedere il pacchetto a una persona che non ha il passaporto?

No. Art. 89 comma 1 richiede che il cessionario «soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio». Mancanza passaporto, visto, certificati sanitari = inidoneità. Organizzatore può rifiutare la cessione a tal persona.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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