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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89 Cod. Consumo – Cessione del contratto
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
*2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 88 - Articolo 88 Codice del Consumo: Opuscolo informativo→Cod. consumo art. 90 - Articolo 90 Codice del Consumo: Revisione del prezzo→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 87 Codice del Consumo: Informazione del consumatore→Art. 91 Cod.Cons.: Modifiche delle condizioni contrattuali→Art. 86 Cod.Cons.: Elementi del contratto di vendita di pacchett→Art. 92 Cod.Cons.: Diritti del consumatore in caso di recesso o→Art. 85 Cod.Cons.: Forma del contratto di vendita di pacchetti t→Articolo 93 Codice del Consumo: Mancato o inesatto adempimento→Articolo 84 Codice del Consumo: Pacchetti turistici→Articolo 94 Codice del Consumo: Responsabilità per danni alla persona
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il consumatore può cedere il pacchetto a un terzo entro 4 giorni lavorativi prima della partenza, comunicando per iscritto l'organizzatore.
Ratio
L'art. 89 riconosce il diritto alla cessione del contratto quando il consumatore non può fruire del pacchetto (malattia, lutto, impossibilità sopraggiunta). La norma equilibra l'interesse del consumatore (trasferire il diritto di viaggio) con quello dell'organizzatore (conoscere il nuovo beneficiario). Il termine di 4 giorni lavorativi è ragionevolmente breve per garantire al tour operator tempo di elaborazione documentale e check amministrativo del cessionario (es. visto, assicurazione, registrazione passeggeri).
Analisi
L'art. 89 comma 1 riconosce al consumatore il diritto di sostituire a sé un terzo «che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio». Questo rimanda a: idoneità documentale (passaporto, visto, certificazioni sanitarie), capacità giuridica, assenza di sanzioni amministrative. Comunicazione deve essere per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della partenza, con indicazione di generalità e dati anagrafici del cessionario. Comma 2: cedente e cessionario rimangono solidamente obbligati verso organizzatore per pagamento del prezzo e eventuali spese supplementari derivanti dalla cessione (es. cambio nome su documenti aeroportuali, differenza assicurazione).
Quando si applica
Si applica a qualsiasi pacchetto turistico, non solo a quelli con impossibilità sopraggiunta. Il consumatore può cedere per qualsiasi motivo (cambio idea, malattia, lutto, opportunità migliore). Il diritto è esercitabile esclusivamente entro 4 giorni lavorativi prima della partenza: oltre tale termine la cessione è impossibile secondo la legge. Si applica anche a pacchetti non ancora pagati interamente (acconto versato), ma cedente rimane responsabile per il saldo.
Connessioni
Rimandi: art. 90 (revisione prezzo), art. 91 (modifiche essenziali), art. 92 (rimborso annullamento), art. 100 (fondo di garanzia). Collega a principi di diritto civile sulla cessione (art. 1406-1408 Codice civile, cessione di crediti). Responsabilità solidale (art. 1292 cc). Decorrenza giorni lavorativi secondo artt. 188-190 Codice civile (non contano domeniche, festivi, giorni di chiusura uffici).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Sempronio prenota pacchetto Maldive 7 giorni per 5.000 euro
8 giorni prima della partenza, suo padre ha un infarto. Sempronio comunica per iscritto all'organizzatore «Travel Paradise» che vuole cedere il pacchetto a suo cugino Mevio, con tutti i dati anagrafici e passaporto. Organizzatore accetta. Mevio parte al posto di Sempronio. È cessione valida: comunicazione scritta entro 4 giorni lavorativi (art. 89 comma 1), cessionario idoneo. Sia Sempronio che Mevio rimangono obbligati solidalmente per eventuali danni (es. cancellazione assicurazione, extra spese cambio nominativo).
Caso 2: Tizio prenota tour Giappone 10 giorni a 4.000 euro
3 giorni prima della partenza (dunque ENTRO il termine di 4 giorni lavorativi), invia email all'agenzia dicendo che vuole cedere il pacchetto all'amico Caio. Agenzia inizialmente accetta. Caio manca di visto giapponese e non può partire. Tizio allora vorrebbe ritirare la cessione e partire lui stesso, ma è ormai troppo tardi per Caio per ottenere il visto. Tizio chiedeva rimborso all'agenzia. La cessione, una volta comunicata per iscritto entro i 4 giorni lavorativi, è vincolante. L'impossibilità del cessionario a fruire (mancanza visto) non scioglie Tizio dall'obbligo solidale di pagamento. Caio potrebbe pretendere rimborso secondo l'art. 92, ma Tizio rimane corresponsabile.
Domande frequenti
Quali sono i «4 giorni lavorativi» esattamente?
Secondo il Codice civile (artt. 188-190), giorni lavorativi escludono domeniche, festivi e giorni di chiusura uffici dell'organizzatore. Es. se partenza è lunedì, il termine è il giovedì precedente (non conte il sabato-domenica). Se festivo cade nel periodo, non si conta.
Se comunico il cessionario il 4° giorno ma il fax arriva il 5° giorno, vale?
Il termine è 4 giorni «prima della partenza». Se comunichi il 4° giorno, sei in tempo anche se l'ufficio riceve il fax il 5° giorno. Importante: data della tua comunicazione, non data di ricezione.
Il cessionario deve avere gli stessi diritti del cedente (es. assicurazione)?
No. Il cessionario acquista il diritto di fruire del pacchetto secondo i termini e le condizioni contrattuali. Assicurazione, polizze aggiuntive, benefici personali legati al cedente non si trasferiscono automaticamente. Necessita accordo scritto con l'organizzatore.
Se il cessionario rinuncia dopo la cessione, chi paga il danno?
Cedente e cessionario sono solidamente obbligati (art. 89 comma 2). Se il cessionario non si presenta, l'organizzatore può chiedere risarcimento a entrambi. Cedente rimane responsabile anche se ha ceduto il diritto, finché saldo non sia stato completamente pagato.
Posso cedere il pacchetto a una persona che non ha il passaporto?
No. Art. 89 comma 1 richiede che il cessionario «soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio». Mancanza passaporto, visto, certificati sanitari = inidoneità. Organizzatore può rifiutare la cessione a tal persona.
Fonti consultate: 2 fontei verificate