Testo dell'articoloVigente
Art. 737-bis c.p.p. – Indagini e sequestro a fini di confisca
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell’autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725.
2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell’articolo 724.
3. L’esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
3-bis. L’autorità giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l’adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall’autorità straniera.
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COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149 .
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COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149 .
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e si dispone la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro un anno dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l’esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di sei mesi ; sulla richiesta decide l’autorità giudiziaria che ha ordinato il sequestro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Su richiesta di uno Stato estero, il Ministro di Grazia e Giustizia autorizza indagini e sequestro preventivo su beni prima della confisca straniera definitiva.
Ratio
L'articolo 737-bis introduce uno strumento cooperativo più snello rispetto al riconoscimento formale di una sentenza straniera. Quando uno Stato estero identifica beni in Italia che presume rilevanti per un procedimento penale a carico di un soggetto, può richiedere al nostro Paese di effettuare indagini e ordinare il sequestro preventivo su tali beni, pur non disponendo ancora di una sentenza definitiva. Ciò è utile nelle fasi di accumulo di prove e nella lotta al riciclaggio internazionale. La norma consente, dunque, una forma di cooperazione 'tempestiva' che precede il riconoscimento formale della sentenza (articolo 732 ss.), accelerando la conservazione dei beni.
Analisi
Il comma 1 autorizza il Ministro di Grazia e Giustizia, in base a accordi internazionali (non automaticamente), a disporre indagini e sequestro su richiesta di un'autorità straniera. Il comma 2 specifica il procedimento: il Ministro trasmette la richiesta al procuratore generale presso la Corte d'Appello competente per il (futuro) riconoscimento della sentenza straniera. Il procuratore generale fa richiesta alla Corte di Appello, che decide con ordinanza secondo le forme dell'articolo 724 c.p.p. Il comma 3 pone due condizioni di rifiuto: violazione di principi dell'ordinamento italiano o veto di legge; assenza di fondamento per la confisca successiva. Il comma 4 rimanda alle disposizioni sulla esecuzione di indagini straordinarie (art. 725). Il comma 5 rimanda al sequestro preventivo ordinario (art. 737, commi 2 e 3). Il comma 6 fissa un termine: il sequestro perde efficacia se entro due anni lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca (con possibilità di proroga fino a due anni ulteriori).
Quando si applica
Un caso: il Bureau di Riciclaggio della Francia scopre operazioni finanziarie sospette di riciclaggio in un conto bancario italiano intestato a Tizio, residente a Pisa. Pur non disponendo ancora di sentenza definitiva, la Francia richiede indagini e sequestro su quel conto. Il Ministro di Grazia e Giustizia italiano autorizza la procedura e transmette la richiesta al procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze. La Corte, accertati i presupposti (compatibilità con principi italiani, plausibilità della confisca futura), ordina il sequestro del conto. Due anni dopo, se la Francia non richiede l'esecuzione della confisca (perché il procedimento è stato archiviato o l'imputato assolto), il sequestro decade e i fondi sono restituiti a Tizio.
Connessioni
L'articolo 737-bis è un articolo complementare agli artt. 732-739 c.p.p. e si relaziona con l'articolo 724 c.p.p. (ordinanza della Corte di Appello in materia cautelare), con l'articolo 725 (esecuzione di indagini straordinarie in cooperazione), e con l'articolo 737 (sequestro preventivo ordinario). È fondamentale per la cooperazione internazionale antiriciclaggio e si inserisce nel quadro delle Convenzioni internazionali sulla criminalità organizzata (es. Convenzione di Palermo, Convenzione di Strasburgo sulla confisca).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è sospettato dalle autorità svizzere di gestire una centrale di riciclaggio in Svizzera che movimenta denaro proviente dal traffico di droga. Durante le indagini, la polizia svizzera scopre conti e immobili in Italia riconducibili a Tizio. Pur non avendo ancora concluso l'inchiesta (che potrebbe portare a rinvio a giudizio, assoluzione, ecc.), la Svizzera richiede al nostro Paese di effettuare indagini approfondite su tali asset e di sequestrare preventivamente i conti e gli immobili. Il Ministro italiano autorizza, la Corte di Appello di Milano ordina il sequestro. Se entro due anni la Svizzera concluderà il procedimento con sentenza e richiederà l'esecuzione della confisca, il sequestro è mantenuto e convertito in confisca. Se dopo due anni la Svizzera non ha ancora richiesto nulla, il sequestro decade.
Caso 2: Caio è un imprenditore con società in Olanda operante nel settore finanziario
Le autorità olandesi sospettano che Caio stia finanziando attività terroristiche attraverso operazioni bancarie complesse. Richiedono all'Italia (in base a un accordo internazionale sulla lotta al terrorismo) di condurre indagini sui conti bancari di Caio presso istituti italiani e di sequestrare i fondi. Il Ministro italiano autorizza, la Corte di Appello di Milano ordina il sequestro cautelativo dei conti. L'amministratore giudiziario blocca i movimenti. Due anni dopo, se l'Olanda conclude che le sospette sono infondate e ritira la richiesta, l'Italia revoca il sequestro su ordinanza della Corte di Appello e restituisce a Caio l'accesso ai fondi.
Domande frequenti
Il sequestro ai sensi dell'articolo 737-bis richiede una sentenza straniera definitiva?
No. Differentemente dal riconoscimento ordinario (art. 732), l'articolo 737-bis consente il sequestro su richiesta di un'autorità straniera anche prima della conclusione del procedimento penale estero.
Chi autorizza il sequestro secondo l'articolo 737-bis?
Il Ministro di Grazia e Giustizia, su richiesta di un'autorità straniera e previa valutazione di compatibilità con accordi internazionali. Successivamente, la Corte di Appello ordina il sequestro con ordinanza.
Quanto dura il sequestro ordinato ai sensi dell'articolo 737-bis?
Due anni dalla sua esecuzione. Se entro due anni lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca, il sequestro perde efficacia e la Corte di Appello ordina la restituzione dei beni. Il termine è prorogabile per periodi ulteriori fino a due anni.
Posso ricorrere in cassazione contro l'ordinanza di sequestro dell'articolo 737-bis?
Sì. L'articolo rimanda alle disposizioni dell'articolo 737, che consentono il ricorso in cassazione contro l'ordinanza di sequestro (ricorso non sospensivo).
Se l'autorità straniera ritira la richiesta prima dei due anni, il sequestro è revocato?
La Corte di Appello, ricevuta la comunicazione di ritiro della richiesta, ordina la restituzione dei beni al proprietario e la cessazione del sequestro, anche se il termine di due anni non è ancora scaduto.