- La Corte di Appello decide il riconoscimento con una sentenza che specifica gli effetti prodotti
- Nel procedimento si osservano le forme previste dall'articolo 127 c.p.p.
- Contro la sentenza di riconoscimento è ammesso ricorso per cassazione da parte del procuratore generale e dell'interessato
- La cassazione consente una verifica di legittimità sulla corretta applicazione dei presupposti di riconoscimento
Testo dell'articoloVigente
Art. 734 c.p.p. – Deliberazione della corte di appello
Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all’articolo 127.
2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.
3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l’interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Commento
La Corte di Appello delibera il riconoscimento con sentenza che enumera gli effetti conseguenti. Ricorso per cassazione per procuratore generale e interessato.
Ratio
L'articolo 734 regola la fase decisoria del procedimento di riconoscimento, trasformando il controllo di ammissibilità (art. 733) in un provvedimento giurisdizionale vincolante. La sentenza della Corte di Appello non è meramente un'approvazione amministrativa, ma una decisione che accerta l'avvenimento della sentenza straniera e delimita specificamente quali effetti questa produce nell'ordinamento italiano. La previsione del ricorso per cassazione assicura una garanzia ulteriore contro errori di interpretazione della legge.
Analisi
La norma articola tre elementi: primo, la deliberazione avviene in forma solenne (sentenza, non decreto); secondo, la Corte deve enunciare espressamente gli effetti conseguenti (non è sufficiente un generico riconoscimento); terzo, il procedimento segue le forme dell'articolo 127 (camera di consiglio, pareri, discussione orale a discrezione della Corte). Il comma secondo riserva il ricorso per cassazione sia al procuratore generale presso la Corte di Appello (pubblico ministero) sia all'interessato (ricorrente e imputato), per violazione di legge. Questo assicura una doppia verifica del controllo sulla legittimità della decisione.
Quando si applica
Una volta che la Corte di Appello ha esaminate le prove e gli atti sulla sussistenza dei presupposti dell'articolo 733, essa emette una sentenza. Se il riconoscimento è accolto, la sentenza specificherà che la sentenza straniera è riconosciuta e che produce gli effetti civili di cui ha chiesto il richiedente (es. 'la sentenza è riconosciuta; gli effetti civili conseguenti sono il risarcimento di euro X e la restituzione di Y'). Contro questa sentenza, le parti interessate hanno novanta giorni per ricorrere in cassazione.
Connessioni
L'articolo 734 è il fulcro procedurale tra il controllo di ammissibilità (art. 733) e l'esecuzione (art. 738). Si relaziona con l'articolo 127 c.p.p. per le modalità formali della decisione, con l'articolo 606 per il ricorso in cassazione, e con gli articoli successivi (735-739) che disciplinano gli effetti specifici della sentenza di riconoscimento (determinazione della pena, confisca, misure coercitive, ecc.). La sentenza di riconoscimento assume a questo punto la valenza di titolo esecutivo nel sistema italiano.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, cittadino italiano residente a Bologna, è stato condannato in Spagna per riciclaggio di denaro e la sentenza è irrevocabile. Chiede il riconoscimento presso la Corte di Appello di Bologna, allegando i presupposti dell'articolo 733 (sentenza irrevocabile, giudice indipendente, reo citato e assistito legalmente, fatto costituente reato anche in Italia, nessun precedente in Italia per lo stesso fatto). La Corte di Appello, dopo audizione del procuratore generale, emette una sentenza che dichiara 'riconosciuta la sentenza straniera e ordinata l'esecuzione della pena e della confisca secondo la legge italiana'. Il procuratore generale non ricorre in cassazione, ma Tizio contesta la determinazione della pena convertita (di cui all'art. 735) ricorrendo in cassazione per violazione di legge sulla conversione.
Caso 2: Caso 2
Caio e Mevio erano soci in Svizzera di una società per azioni dedita all'intermediazione finanziaria abusiva. La sentenza irrevocabile del tribunale di Zurigo condanna entrambi; il sequestro preventivo ha riguardato beni di Caio depositati in Italia (conti bancari, immobili). Caio richiede il riconoscimento presso la Corte d'Appello di Milano, Mevio presso quella di Torino (sedi del casellario). La Corte di Appello di Milano accoglie, perché non sussistono motivi di rifiuto, e delibera con sentenza 'il riconoscimento della sentenza svizzera e l'ordinazione della confisca ai sensi dell'articolo 735 c.p.p. degli asset sequestrati'. Entrambi ricorrono in cassazione, contestando l'ammissibilità della confisca di beni che, secondo loro, sarebbero risultati estranei al profitto del reato.
Domande frequenti
Che forma ha la decisione della Corte di Appello sul riconoscimento di una sentenza straniera?
La decisione ha forma di sentenza (non di decreto), secondo l'articolo 734 comma 1. La sentenza deve enunciare espressamente gli effetti che il riconoscimento produce nell'ordinamento italiano.
Posso ricorrere in cassazione contro la sentenza di riconoscimento della Corte di Appello?
Sì, l'articolo 734 comma 2 consente il ricorso in cassazione sia al procuratore generale presso la Corte di Appello sia all'interessato (imputato o ricorrente), per violazione di legge.
Quali sono le forme procedurali che la Corte di Appello deve osservare nel decidere il riconoscimento?
La Corte osserva le forme previste dall'articolo 127 c.p.p., che disciplina la riunione in camera di consiglio, la discussione e l'assunzione di provvedimenti ordinatori.
La sentenza di riconoscimento specifica solo il principio generale o anche gli effetti concreti?
La sentenza deve enunciare espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento, dunque deve indicare specificamente quali risarcimenti, restituzioni o altre conseguenze civili si producono.
Se la sentenza straniera riconosciuta prevede effetti penali e civili, la Corte li enuncia tutti nella sentenza di riconoscimento?
Sì. La sentenza di riconoscimento enumera tutti gli effetti che la sentenza straniera produce secondo il diritto italiano, siano essi civili (risarcimenti, restituzioni) o di esecuzione della pena.
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