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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 735-bis c.p.p. – Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull’esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall’art. 735, comma 2.

In sintesi

  • Disciplina le confische straniere che ordinano il pagamento di una somma di denaro equivalente al valore del prezzo, prodotto o profitto del reato
  • Si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie italiane
  • Non si applica il limite massimo di pena pecuniaria previsto dalla legge italiana, a differenza di altri tipi di confisca
  • È una norma che consente l'esecuzione in Italia di provvedimenti confiscatori stranieri monetari

Confisca straniera per somme di denaro corrispondere a valore prezzo, prodotto o profitto di reato. Applicazione norme esecuzione pene pecuniarie.

Ratio

L'articolo 735-bis introduce un'eccezione al regime di riconoscimento delle confische previste negli articoli precedenti. Mentre l'articolo 733 pone limiti ristretti al riconoscimento di confische straniere (in particolare, il comma 1-bis vieta il riconoscimento se la confisca non sarebbe possibile secondo il diritto italiano), il 735-bis crea una deroga: le confische straniere consistenti in pagamenti di somme di denaro (confische c.d. 'per equivalente') possono essere riconosciute e eseguite anche se eccederebbero il limite massimo della pena pecuniaria italiana. Ciò riflette l'esigenza internazionale di recupero dei proventi illeciti, indipendentemente dai tetti normativi interni.

Analisi

La norma è breve e tecnica. Essa identifica una categoria specifica: le confische straniere che ordinano il pagamento di una somma corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato (confisca di equivalente, non di cosa specifica). Per questo tipo di confisca, l'ordinamento italiano applica il regime procedurale delle pene pecuniarie (articolo 669 c.p.p. e ss., relative all'esecuzione), ma con un'importante derogazione: non vale il limite massimo di pena pecuniaria dell'articolo 735, comma 2. Dunque, se la somma straniera è il quintuplo del massimo di multa previsto in Italia per quel reato, l'importo non è ridotto, bensì rimane integrale.

Quando si applica

Quando uno Stato estero emana una sentenza penale che ordina il pagamento di denaro (es. 'la confisca del valore del profitto illecito del reato di riciclaggio, pari a 500.000 euro'), e il reo si trova in Italia o ha beni in Italia, il 735-bis consente il riconoscimento e l'esecuzione di tale somma. A differenza di una confisca di beni specifici (es. confisca della villa, dell'auto), la confisca di equivalente è una misura monetaria che non soffre delle limitazioni poste dal comma 1-bis dell'articolo 733 sulla disponibilità dei beni. Questa modalità è frequente nella cooperazione internazionale contro la criminalità economica e finanziaria.

Connessioni

L'articolo 735-bis rimanda esplicitamente alle disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, contemplate negli articoli 669-680 c.p.p. Si relaziona strettamente con l'articolo 735 comma 2 (che pone il limite massimo per le pene pecuniarie), del quale costituisce un'eccezione. È collegato anche all'articolo 733, in particolare al comma 1-bis (che pone vincoli alle confische di beni), e agli articoli 735 e 738 (che regolano il riconoscimento e l'esecuzione). Nel quadro internazionale, si inserisce nelle convenzioni sulla confisca di proventi illeciti (es. Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra una confisca straniera di equivalente e una confisca di bene specifico?

La confisca di equivalente ordina il pagamento di una somma corrispondente al valore del profitto o prezzo del reato. La confisca di bene specifico riguarda il bene materiale stesso. L'articolo 735-bis si applica alle confische di equivalente, non ai beni.

Se la confisca straniera di equivalente eccede il massimo di multa italiano, viene comunque eseguita per intero?

Sì. L'articolo 735-bis deroga il limite massimo di pena pecuniaria: la confisca di equivalente è eseguita anche se eccede il tetto massimo di multa previsto dalla legge italiana per quel reato.

Come viene eseguita una confisca straniera di equivalente in Italia?

L'articolo 735-bis dispone l'applicazione delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie (artt. 669-680 c.p.p.), dunque mediante procedimenti di sequestro e pignoramento su conti bancari, stipendi, immobili del condannato.

Un'ordinanza straniera che ordini il pagamento di una somma è sempre una 'confisca' secondo l'articolo 735-bis?

No. L'articolo 735-bis si applica specificamente alle confische per equivalente (confische il cui oggetto è una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, prodotto o profitto del reato), non a risarcimenti danni o restituzione.

L'esecutività della confisca straniera di equivalente è immediata o richiede il riconoscimento della Corte di Appello?

Richiede il riconoscimento da parte della Corte di Appello secondo l'articolo 732 (riconoscimento) e secondo i presupposti dell'articolo 733 (eccetto il limite del comma 1-bis che è derogato dall'articolo 735-bis).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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