Testo dell'articoloVigente
Art. 736 c.p.p. – Misure coercitive
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Misure coercitive
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell’articolo 273.
3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione e all’audizione della persona. Si applica la disposizione dell’articolo 717 comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall’inizio della sua esecuzione sono trascorsi novanta giorni senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, cinque mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
In sintesi
Indice dei contenuti
La Corte di Appello può disporre misure coercitive (custodia cautelare, arresto domiciliare) contro il condannato straniero nel territorio italiano prima del riconoscimento.
Ratio
L'articolo 736 consente alla Corte di Appello di adottare provvedimenti cautelari nei confronti di un soggetto condannato all'estero, al fine di assicurare la sua presenza nel procedimento di riconoscimento e di evitare la fuga prima dell'esecuzione della sentenza. La norma rappresenta un equilibrio tra il bisogno di garantire la certezza della pena straniera (evitando fughe) e i diritti della difesa (mediante il controllo giudiziale sulla necessità e proporzionalità della misura cautelativa). È una norma che antepone la cooperazione internazionale alla libertà personale del ricorrente, ma con garanzie procedurali significative.
Analisi
Il comma 1 stabilisce il presupposto: il condannato straniero deve trovarsi nel territorio italiano per una pena restrittiva della libertà personale. Su richiesta del procuratore generale, la Corte competente per il riconoscimento può disporre una misura coercitiva scegliendola tra quelle contemplate negli articoli 281-286 c.p.p. (custodia cautelare in carcere, arresto domiciliare, obbligo di firma, obbligo di dimora, allontanamento dalla casa coniugale, braccialetto elettronico). Il comma 2 remanda alle disposizioni del Titolo I del Libro IV c.p.p. sulle misure coercitive, salvo l'esclusione dell'articolo 273 (divieto di comparazione con altri procedimenti). Il comma 3 impone l'identificazione della persona entro cinque giorni. Il comma 4 fissa i termini di durata: se entro sei mesi non c'è sentenza di riconoscimento, la misura decade; se c'è ricorso cassazione, il termine si estende a dieci mesi. Il comma 5 permette la revoca e sostituzione in camera di consiglio. Il comma 6 prescrive la comunicazione e notificazione dei provvedimenti.
Quando si applica
Un esempio pratico: Tizio è condannato in Francia a 8 anni di reclusione per traffico di droga e si trova illegalmente in Italia (territorio italiano). Il procuratore generale presso la Corte di Appello di competenza richiede la custodia cautelare. La Corte, verificati i presupposti di legittimazione (sentenza straniera su reato serio, necessità cautelare), ordina l'arresto di Tizio. Egli è identificato entro cinque giorni. Se la Corte non emetterà sentenza di riconoscimento entro sei mesi, Tizio sarà liberato. Se la Corte riconosce e Tizio ricorre cassazione, la custodia continua fino a sentenza cassazione (massimo dieci mesi complessivi).
Connessioni
L'articolo 736 si relaziona con gli articoli 281-286 c.p.p. (che disciplinano le misure coercitive in generale), con l'articolo 732 (riconoscimento) e con l'articolo 734 (deliberazione della Corte di Appello). È collegato anche all'articolo 717 c.p.p. (identificazione della persona nei procedimenti penali) e all'articolo 127 (forme della camera di consiglio). Nel quadro internazionale, la norma si inserisce nei trattati di cooperazione penale e nell'esigenza di prevenire la fuga internazionale dei soggetti condannati.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è un trafficante di stupefacenti tedesco condannato dal tribunale di Berlino a 10 anni di reclusione. Dopo la sentenza, Tizio si reca illegalmente in Italia e si rifugia in una località montana del Trentino. Il procuratore generale presso la Corte di Appello di Trento, ricevuta la comunicazione dalla Germania, richiede la custodia cautelare. La Corte di Appello di Trento ordina l'arresto e il trasferimento di Tizio in carcere. Il presidente della Corte di Appello procede all'identificazione entro cinque giorni, accertando l'identità del soggetto. Successivamente, la Corte delibera il riconoscimento della sentenza tedesca entro il termine di sei mesi. Il custodia è mantenuta fino all'esecuzione della pena secondo la legge italiana.
Caso 2: Caso 2
Caio è un frodatore spagnolo condannato in contumacia dalla Audiencia Nacional di Madrid a 5 anni di reclusione e a misure di sicurezza personali. Caio è scoperto a vivere sotto false generalità a Roma. Il procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, su segnalazione delle autorità spagnole, richiede un arresto domiciliare (meno gravoso della custodia in carcere per un delitto minore). La Corte ordina l'arresto domiciliare con obbligo di firma quotidiana presso i carabinieri. Se la Corte di Appello di Roma non pronuncerà sentenza di riconoscimento entro sei mesi, Caio sarà liberato dalla misura coercitiva. Se la delibera di riconoscimento avviene al quinto mese, la custodia continua oltre i sei mesi senza decadenza.
Domande frequenti
Quale autorità può richiedere l'applicazione di una misura coercitiva secondo l'articolo 736?
Il procuratore generale presso la Corte di Appello competente può richiedere la misura coercitiva. La Corte di Appello, non il pubblico ministero ordinario, ha il potere di disporla.
Quali tipi di misure coercitive possono essere applicate secondo l'articolo 736?
Secondo gli articoli 281-286 c.p.p., sono disponibili: custodia cautelare in carcere, arresto domiciliare, obbligo di firma, obbligo di dimora, allontanamento dalla casa coniugale, braccialetto elettronico. La Corte sceglie in base alla gravità.
La misura coercitiva dura fino alla sentenza di riconoscimento della Corte di Appello?
Sì, se la sentenza di riconoscimento è emessa entro sei mesi. Se non c'è sentenza entro sei mesi, la misura è revocata automaticamente. Se c'è ricorso cassazione, il termine si estende a dieci mesi.
Entro quale termine il presidente della Corte di Appello deve identificare la persona arrestata?
L'articolo 736 comma 3 stabilisce il termine massimo di cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva. Passato tale termine, se l'identificazione non è avvenuta, sussistono violazioni di legge.
La misura coercitiva può essere revocata prima dei sei mesi se il condannato dimostra circostanze diverse?
Sì. L'articolo 736 comma 5 consente la revoca e la sostituzione della misura in camera di consiglio da parte della Corte di Appello, se le circostanze variano (es. nuovo domicilio stabile, famiglia in Italia, profili di non-fuga).