Art. 735 c.p.p. – Determinazione della pena ed ordine di confisca
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La Corte di Appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.
2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non e stabilita nella sentenza straniera, la Corte la determina sulla base dei criteri indicati negli art. 133, 133 bis e 133 ter c.p.
3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.
4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l’esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la Corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma dei Codice Penale (163 c.p.); se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale (176 c.p.) e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
5. Per determinare la pena pecuniaria l’ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.
6. Quando la Corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una confisca (240 c.p.), questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.
In sintesi
La Corte di Appello determina la pena straniera convertendola in pena italiana, senza eccedere il massimo legale italiano, calcolando sospensioni condizionali e periodi già espiati.
Ratio
L'articolo 735 affronta la questione centrale dell'adattamento della pena straniera al sistema penale italiano. Poiché i due ordinamenti possono prevedere pene diverse per lo stesso reato (es. la Francia conosce l'ergastolo, l'Italia una durata massima di 30 anni), è necessario un meccanismo di conversione che garantisca la continuità della sanzione senza alterarne la natura e la proporzione. La norma attua il principio che nessun soggetto può essere sottoposto a una sanzione più grave in conseguenza del riconoscimento della sentenza straniera di quanto non lo sarebbe stato secondo il diritto italiano.
Analisi
La struttura è articolata in sei commi. Il comma 1 stabilisce il dovere della Corte di determinare la pena. Il comma 2 regola la conversione: la pena straniera è trasformata in una delle pene previste dalla legge italiana per il medesimo fatto, corrispondendo per natura (reclusione in reclusione, multa in multa, ecc.). La quantità è fissata tenendo conto di eventuali criteri di ragguaglio italiani, sulla base della pena straniera, ma non può mai superare il massimo previsto dalla legge italiana. Il comma 3 pone un limite ulteriore: la pena determinata non può mai essere più grave di quella originariamente inflitta straniera. Il comma 4 affronta la sospensione condizionale della pena e la liberazione condizionale. Il comma 5 disciplina le pene pecuniarie. Il comma 6 autorizza l'ordinazione della confisca insieme con il riconoscimento.
Quando si applica
La conversione della pena entra in gioco quando la Corte di Appello riconosce una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione della pena. Ad esempio, un'ordinamento estero condanna a 20 anni di reclusione; il massimo in Italia per quel reato è 15 anni. La Corte adatta a 15 anni (non di più), ma sempre paragonando alla pena estera per non peggiorare la posizione. Se in Francia era stata disposta la sospensione del residuo di pena, la Corte ordina la sospensione anche secondo le norme italiane. Se la persona ha già scontato 8 anni all'estero, l'esecuzione italiana riguarderà soltanto i rimanenti anni.
Connessioni
L'articolo 735 è strettamente collegato agli articoli 733 (presupposti) e 738 (esecuzione). Rimanda ai criteri di commisurazione della pena secondo il codice penale (artt. 133, 133 bis, 133 ter c.p.), al regime della sospensione condizionale (art. 163 c.p.), alla liberazione condizionale (art. 176 c.p.), e alla confisca (art. 240 c.p.). La norma interagisce inoltre con l'articolo 735-bis (confisca di somme di denaro) e con le disposizioni sulla magistratura di sorveglianza (art. 176 c.p. con rimandi normativi sulla libertà vigilata).
Domande frequenti
Se la pena straniera è superiore al massimo previsto in Italia, come procede la conversione?
L'articolo 735 comma 2 stabilisce che la pena convertita non può eccedere il limite massimo previsto dalla legge italiana per lo stesso reato. La Corte riduce la pena allo standard italiano, pur mantenendo la proporzione.
I periodi di carcerazione già scontati all'estero vengono conteggiati nella pena italiana?
Sì. L'articolo 735 comma 1 dispone che la pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione italiana, dunque viene sottratta dalla pena da eseguire in Italia.
Se la sentenza straniera prevedeva sospensione condizionale, viene riconosciuta anche in Italia?
Sì. L'articolo 735 comma 4 ordina che se la pena era condizionalmente sospesa all'estero, la Corte di Appello dispone la sospensione condizionale anche secondo il codice penale italiano.
La pena determinata dopo conversione può essere più grave di quella originale straniera?
No. L'articolo 735 comma 3 proibisce espressamente che la pena così determinata sia più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. È un principio di non aggravazione della posizione del condannato.
Come viene convertita una multa straniera in euro italiano?
L'articolo 735 comma 5 stabilisce che il valore della multa straniera è convertito nel pari valore in euro al cambio del giorno in cui la Corte di Appello delibera il riconoscimento.
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