Art. 2139 c.c. – Scambio di mano d’opera o di servizi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli . La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.
Se non è comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica.
La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.
È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

In vigore
Il mezzadro ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica. Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell’esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d’opera previste dall’art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.