Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2879 Codice Civile: Rinunzia all’ipoteca

    Articolo 2879 Codice Civile: Rinunzia all’ipoteca

    Art. 2879 c.c. – Rinunzia all’ipoteca

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rinunzia del creditore all’ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.

    La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.

  • Art. 2880 c.c.: Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

    Art. 2880 c.c.: Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

    Art. 2880 c.c. Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

    In vigore dal 19/04/1942

    Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione.

  • Articolo 2881 Codice Civile: Nuova iscrizione dell’ipoteca

    Articolo 2881 Codice Civile: Nuova iscrizione dell’ipoteca

    Art. 2881 c.c. Nuova iscrizione dell’ipoteca

    In vigore dal 19/04/1942

    Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca, e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

  • Articolo 2882 Codice Civile: Formalità per la cancellazione

    Articolo 2882 Codice Civile: Formalità per la cancellazione

    Art. 2882 c.c. – Formalità per la cancellazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.

    Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.

  • Articolo 2883 Codice Civile: Capacità per consentire la cancellazione

    Articolo 2883 Codice Civile: Capacità per consentire la cancellazione

    Art. 2883 c.c. Capacità per consentire la cancellazione

    In vigore dal 19/04/1942

    Chi non ha capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell’iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

    Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell’iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.

  • Articolo 2884 Codice Civile: Cancellazione ordinata con sentenza

    Articolo 2884 Codice Civile: Cancellazione ordinata con sentenza

    Art. 2884 c.c. Cancellazione ordinata con sentenza

    In vigore dal 19/04/1942

    La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.

  • Articolo 2885 Codice Civile: Cancellazione sotto conduzione

    Articolo 2885 Codice Civile: Cancellazione sotto conduzione

    Art. 2885 c.c. – Cancellazione sotto condizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.

  • Articolo 2886 Codice Civile: Formalità per la cancellazione

    Articolo 2886 Codice Civile: Formalità per la cancellazione

    Art. 2886 c.c. Formalità per la cancellazione

    In vigore dal 19/04/1942

    Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata.

    La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

  • Art. 2887 c.c.: Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei tito

    Art. 2887 c.c.: Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei tito

    Art. 2887 c.c. Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine

    In vigore dal 19/04/1942

    La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante da un titolo all’ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione.

    La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

  • Articolo 2888 Codice Civile: Rifiuto di cancellazione

    Articolo 2888 Codice Civile: Rifiuto di cancellazione

    Art. 2888 c.c. Rifiuto di cancellazione

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all’autorità giudiziaria.

  • Articolo 2889 Codice Civile: Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

    Articolo 2889 Codice Civile: Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

    Art. 2889 c.c. Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

    In vigore dal 19/04/1942

    Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

    Tale facoltà spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell’articolo che segue.

  • Articolo 2890 Codice Civile: Notificazione

    Articolo 2890 Codice Civile: Notificazione

    Art. 2890 c.c. Notificazione

    In vigore dal 19/04/1942

    L’acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

    il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;

    la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;

    il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

    In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione.

    Nell’atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l’espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

    Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.