Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2139 Codice Civile: Scambio di mano d’opera o di servizi

    Articolo 2139 Codice Civile: Scambio di mano d’opera o di servizi

    Art. 2139 c.c. – Scambio di mano d’opera o di servizi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

  • Art. 2141 Codice Civile: Nozione

    Art. 2141 Codice Civile: Nozione

    Art. 2141 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

  • Articolo 2142 Codice Civile: Famiglia colonica

    Articolo 2142 Codice Civile: Famiglia colonica

    Art. 2142 c.c. – Famiglia colonica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli . La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

  • Articolo 2143 Codice Civile: Mezzadria a tempo indeterminato

    Articolo 2143 Codice Civile: Mezzadria a tempo indeterminato

    Art. 2143 c.c. – Mezzadria a tempo indeterminato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

  • Articolo 2144 Codice Civile: Mezzadria a tempo determinato

    Articolo 2144 Codice Civile: Mezzadria a tempo determinato

    Art. 2144 c.c. – Mezzadria a tempo determinato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

    Se non è comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

  • Articolo 2145 Codice Civile: Diritti ed obblighi del concedente

    Articolo 2145 Codice Civile: Diritti ed obblighi del concedente

    Art. 2145 c.c. – Diritti ed obblighi del concedente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica.

    La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

  • Articolo 2146 Codice Civile: Conferimento delle scorie

    Articolo 2146 Codice Civile: Conferimento delle scorie

    Art. 2146 c.c. – Conferimento delle scorte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.

    Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

  • Articolo 2147 Codice Civile: Obblighi del mezzadro

    Articolo 2147 Codice Civile: Obblighi del mezzadro

    Art. 2147 c.c. – Obblighi del mezzadro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

    È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d’opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

  • Articolo 2148 Codice Civile: Obblighi di residenza e di custodia

    Articolo 2148 Codice Civile: Obblighi di residenza e di custodia

    Art. 2148 c.c. Obblighi di residenza e di custodia

    In vigore

    Il mezzadro ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica. Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

  • Articolo 2149 Codice Civile: Divieto di subconcessione

    Articolo 2149 Codice Civile: Divieto di subconcessione

    Art. 2149 c.c. – Divieto di subconcessione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.

  • Articolo 2150 Codice Civile: Rappresentanza della famiglia colonica

    Articolo 2150 Codice Civile: Rappresentanza della famiglia colonica

    Art. 2150 c.c. – Rappresentanza della famiglia colonica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

    Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell’esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

  • Articolo 2151 Codice Civile: Spese per la coltivazione

    Articolo 2151 Codice Civile: Spese per la coltivazione

    Art. 2151 c.c. – Spese per la coltivazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d’opera previste dall’art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.

    Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.