Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2879 c.c. – Rinunzia all’ipoteca

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La rinunzia del creditore all’ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.

La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.

In sintesi

  • L'art. 2879 c.c. disciplina la rinunzia del creditore all'ipoteca.
  • La rinunzia deve essere espressa: non si presume da comportamenti concludenti.
  • Richiesta la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità.
  • La rinunzia non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti sull'ipoteca prima della cancellazione.
  • I terzi devono aver effettuato l'annotazione ex art. 2843 c.c. per essere tutelati.
  • La norma protegge la circolazione dei diritti reali di garanzia.
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La natura della rinunzia

L'articolo 2879 del Codice Civile disciplina la rinunzia del creditore all'ipoteca come autonoma causa estintiva. Si tratta di un atto unilaterale, di norma recettizio, con cui il creditore dismette il diritto di garanzia, rinunciando alla preferenza sul ricavato della vendita del bene ipotecato. È un atto di disposizione di notevole importanza, che incide sulla consistenza patrimoniale del rapporto obbligatorio: il credito permane, ma perde la protezione qualificata dell'ipoteca, retrocedendo a credito chirografario. La rinunzia può riguardare l'intera ipoteca oppure essere parziale, limitata cioè ad alcuni beni quando l'iscrizione grava su una pluralità di cespiti.

Requisiti formali

La norma richiede due requisiti rigorosi e cumulativi: la rinunzia deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, a pena di nullità assoluta. Il formalismo si giustifica con la gravità dell'atto: il creditore perde una garanzia tipica e qualificata, sicché la legge esige una manifestazione di volontà chiara, univoca e documentata. Se Tizio creditore ipotecario di Caio si limita a tollerare l'inerzia o a non eseguire atti conservativi, non si configura alcuna rinunzia, e l'ipoteca conserva piena efficacia. La forma scritta è richiesta ad substantiam e non può essere surrogata da prove testimoniali o presuntive.

Espressa e non tacita

Il requisito dell'espressità esclude la rinunzia tacita o per fatti concludenti. Nemmeno la cancellazione dell'iscrizione, di per sé, costituisce rinunzia: la cancellazione è atto pubblicitario, mentre la rinunzia è atto sostanziale che precede e legittima la cancellazione. Le due figure possono convivere ma restano concettualmente distinte. La giurisprudenza ha chiarito che la rinunzia, anche se contenuta in un atto più ampio (ad esempio in una transazione tra creditore e debitore), deve sempre essere espressa in modo inequivoco, pena la sua inefficacia.

La tutela dei terzi

Il secondo comma protegge i terzi acquirenti dell'ipoteca: chi prima della cancellazione ha acquistato il diritto all'ipoteca per surrogazione legale, cessione del credito ipotecario, subingresso o postergazione, e ha eseguito l'annotazione ai sensi dell'art. 2843 c.c., non subisce gli effetti della rinunzia. Se Tizio creditore cede a Caio il credito ipotecario con regolare annotazione presso la Conservatoria, la successiva rinunzia di Tizio è inopponibile a Caio, che resta titolare dell'ipoteca con piena efficacia. L'annotazione svolge qui una funzione di pubblicità costitutiva del subingresso e di protezione contro atti dispositivi successivi del cedente.

Rapporto con la cancellazione

La rinunzia produce effetti estintivi sostanziali, ma per rendere la situazione pubblicamente conoscibile occorre procedere alla cancellazione dell'iscrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Finché la cancellazione non avviene, l'apparenza pubblicitaria può ingenerare affidamenti tutelati nei terzi, come riconosce espressamente l'art. 2879 c.c. al secondo comma. È quindi raccomandabile, dopo la rinunzia, procedere senza indugio alla cancellazione, sia per cristallizzare definitivamente l'estinzione sia per evitare che terzi possano vantare diritti in epoca successiva.

Forme e prassi operative

Nella prassi, la rinunzia all'ipoteca è ricevuta da notaio in forma di atto pubblico o, più raramente, di scrittura privata autenticata. La forma notarile è praticamente imposta dalla necessità di procedere alla successiva cancellazione, che richiede un titolo qualificato. L'atto deve identificare con precisione l'iscrizione cui si rinuncia (Conservatoria, numero d'ordine generale e particolare, data), nonché il bene e le parti coinvolte. Eventuali condizioni o limitazioni della rinunzia devono essere espresse per evitare interpretazioni estensive contrarie all'interesse del creditore.

Domande frequenti

La rinunzia all'ipoteca può essere tacita?

No, la rinunzia deve essere espressa: la legge esclude la possibilità di desumerla da comportamenti concludenti o dal silenzio del creditore.

Che forma deve avere la rinunzia all'ipoteca?

La rinunzia deve risultare da atto scritto, a pena di nullità. Si tratta di una forma richiesta ad substantiam, indispensabile per la validità sostanziale dell'atto.

La rinunzia produce automaticamente la cancellazione?

No, la rinunzia è atto sostanziale, la cancellazione è atto pubblicitario. La rinunzia legittima la cancellazione, ma occorre una richiesta formale al Conservatore dei registri immobiliari.

Cosa accade se un terzo ha acquistato diritti sull'ipoteca prima della rinunzia?

Il terzo che, prima della cancellazione, ha acquistato il diritto all'ipoteca e ha eseguito l'annotazione ex art. 2843 c.c. non subisce gli effetti della rinunzia: per lui l'ipoteca conserva piena efficacia.

La rinunzia all'ipoteca estingue anche il credito?

No, la rinunzia riguarda solo la garanzia ipotecaria. Il credito sottostante rimane in vita come credito chirografario, salvo distinta remissione del debito.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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