Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2883 c.c. Capacità per consentire la cancellazione
In vigore dal 19/04/1942
Chi non ha capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell’iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.
Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell’iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2882 - Articolo 2882 Codice Civile: Formalità per la cancellazione→Cod. civ. art. 2884 - Articolo 2884 Codice Civile: Cancellazione ordinata con sentenza→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2881 Codice Civile: Nuova iscrizione dell’ipoteca→Articolo 2885 Codice Civile: Cancellazione sotto conduzione→Art. 2880 c.c.: Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi→Articolo 2886 Codice Civile: Formalità per la cancellazione→Articolo 2879 Codice Civile: Rinunzia all’ipoteca→Art. 2887 c.c.: Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei tito→Articolo 2878 Codice Civile: Cause di estinzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio: la capacità di disporre della garanzia
L'articolo 2883 c.c. enuncia un principio fondamentale in materia di capacità per consentire la cancellazione dell'ipoteca: chi non può liberare il debitore non può nemmeno consentire la cancellazione. Il consenso alla cancellazione, infatti, è un atto di disposizione della garanzia reale che, se prestato senza il pagamento, equivale a una rinuncia. La norma applica così al diritto reale di garanzia il principio generale per cui ogni atto dispositivo richiede la corrispondente legittimazione del soggetto agente.
Tutela degli incapaci
La prima parte della norma riguarda il soggetto incapace: minore, interdetto, inabilitato, beneficiario di amministrazione di sostegno. Costui non può autonomamente consentire la cancellazione, ma deve essere assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione del debitore (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno) e nelle forme previste, spesso con autorizzazione del giudice tutelare. La ratio è chiara: la rinuncia alla garanzia espone il patrimonio dell'incapace al rischio di insolvenza del debitore personale, perciò richiede le cautele tipiche degli atti di straordinaria amministrazione.
I limiti del rappresentante e dell'amministratore
La seconda parte è particolarmente rilevante: il rappresentante legale e ogni altro amministratore - pure se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore - non possono consentire la cancellazione se il credito non è stato soddisfatto. Il legislatore distingue dunque tra potere di riscuotere e potere di rinunciare alla garanzia: il primo è frequente nelle deleghe ordinarie, il secondo richiede atto specifico di disposizione. La distinzione tutela i terzi (rappresentati, beneficiari, soci, eredi) da scelte unilaterali dell'amministratore potenzialmente pregiudizievoli.
Esempio: minore creditore ipotecario
Caio, minore, è creditore ipotecario in forza di un'eredità: Tizio, debitore, propone di estinguere il debito con dazione di un bene diverso. Il genitore di Caio, pur amministrando il patrimonio, non può consentire la cancellazione dell'ipoteca se il credito non è stato integralmente pagato, salvo autorizzazione del giudice tutelare per atto di straordinaria amministrazione. Analoga regola vale per l'esecutore testamentario, il curatore dell'eredità giacente, il tutore dell'interdetto: tutti possono incassare somme ma non disporre della garanzia senza specifico titolo.
Conseguenze in caso di violazione
Il consenso prestato da soggetto non legittimato è invalido e la cancellazione effettuata sulla sua base può essere impugnata. Il creditore (o l'incapace divenuto capace) potrà chiedere il ripristino dell'iscrizione: in tal caso troverà applicazione l'art. 2881 c.c. con la conseguente perdita del grado verso eventuali iscrizioni intermedie. Per questo è essenziale, in sede di cancellazione, verificare con rigore i poteri di chi presta il consenso: il notaio rogante è tenuto ad accertare la legittimazione e ad acquisire le autorizzazioni eventualmente necessarie, pena la sua responsabilità professionale.
Rapporto con la dazione in pagamento e le novazioni
Una questione delicata riguarda le modalità non monetarie di estinzione del credito. Se il rappresentante dell'incapace accetta una dazione in pagamento (datio in solutum) o una novazione, il credito originario si estingue ma sostituito da una diversa prestazione: l'art. 2883 c.c. impone particolare cautela, perché solo l'integrale soddisfazione consente di consentire liberamente la cancellazione. Negli altri casi occorre l'autorizzazione del giudice tutelare, che valuterà se la prestazione sostitutiva sia effettivamente idonea a tutelare l'interesse del rappresentato.
Domande frequenti
Chi è considerato incapace ai fini dell'art. 2883 c.c.?
I soggetti privi di capacità d'agire: minori, interdetti giudiziali, inabilitati per gli atti di straordinaria amministrazione, e i beneficiari di amministrazione di sostegno nei limiti del decreto del giudice tutelare.
Il tutore può consentire la cancellazione dopo aver riscosso?
Sì, una volta soddisfatto integralmente il credito, perché la cancellazione non incide più sul patrimonio del creditore rappresentato.
Quale autorizzazione serve per atti di disposizione dell'ipoteca dell'incapace?
L'autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione (artt. 320, 374, 375 c.c. e norme collegate sulla tutela e sull'amministrazione di sostegno).
L'amministratore di sostegno può rinunciare all'ipoteca?
Solo se espressamente autorizzato dal decreto di nomina o da successivo provvedimento del giudice tutelare, e ferma la soddisfazione del credito o il preminente interesse dell'amministrato.
Cosa succede se la cancellazione è stata consentita da chi non poteva?
L'atto è inefficace: si potrà chiedere il ripristino dell'iscrizione ipotecaria, ma con applicazione dell'art. 2881 c.c. e quindi possibile perdita del grado originario.