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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2880 c.c. Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

In vigore dal 19/04/1942

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione.

In sintesi

  • L'art. 2880 c.c. regola la prescrizione dell'ipoteca rispetto ai beni acquistati da terzi.
  • L'ipoteca si estingue dopo vent'anni dalla trascrizione del titolo di acquisto del terzo.
  • La prescrizione opera indipendentemente dal credito garantito, che può anche essere ancora vivo.
  • Si applicano le ordinarie cause di sospensione e interruzione della prescrizione.
  • La norma deroga al principio di accessorietà tra ipoteca e credito.
  • Lo scopo è proteggere il terzo acquirente da garanzie risalenti e oscure.

Una deroga all'accessorietà

L'articolo 2880 del Codice Civile introduce una rilevante deroga al principio di accessorietà tra ipoteca e credito. Di regola l'ipoteca segue le sorti del credito che garantisce, sicché si estingue quando si estingue il credito. Tuttavia, rispetto ai beni acquistati da terzi, il legislatore prevede una prescrizione autonoma ventennale, che opera anche se il credito sottostante è ancora pienamente esigibile. La norma intende equilibrare la protezione del creditore con l'esigenza di non comprimere indefinitamente la circolazione dei beni immobili nelle mani di soggetti estranei al rapporto obbligatorio originario.

La ratio della norma

La disciplina si spiega con l'esigenza di tutelare il terzo acquirente del bene ipotecato dal rischio di subire indefinitamente la garanzia. Se Tizio acquista da Caio un immobile gravato da ipoteca a favore di Sempronio, e dopo vent'anni dalla trascrizione del proprio acquisto Sempronio non ha mai agito esecutivamente né ha compiuto atti interruttivi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, anche se il credito di Sempronio verso Caio è ancora in essere. Il bene torna libero, e Tizio può disporne senza il timore di un'azione esecutiva fondata su un'ipoteca ormai obliterata dal tempo.

Decorrenza del termine

Il termine ventennale decorre non dall'iscrizione dell'ipoteca, ma dalla trascrizione del titolo di acquisto del terzo. Si tratta di un'iniziativa pubblicitaria del terzo, che dichiara al mondo il proprio acquisto e fa scattare il computo del tempo utile alla liberazione del bene. La scelta di ancorare il dies a quo alla trascrizione è coerente con il sistema della pubblicità immobiliare: solo dalla trascrizione l'acquisto del terzo diviene opponibile, e da quel momento il creditore ipotecario è in condizione di conoscere la nuova titolarità del bene e di agire di conseguenza.

Sospensione e interruzione

Trattandosi di prescrizione, si applicano le ordinarie cause di sospensione e interruzione previste dagli articoli 2941 e seguenti c.c. Atti del creditore diretti a far valere la garanzia, come la notifica del precetto, il pignoramento immobiliare, la proposizione della domanda giudiziale di accertamento del credito o l'intervento in altra procedura esecutiva sul bene, interrompono la prescrizione e fanno ripartire da capo il computo del termine. La rinnovazione ventennale dell'iscrizione ex art. 2847 c.c., pur essendo necessaria per la conservazione dell'efficacia pubblicitaria, non è di per sé sufficiente a interrompere la prescrizione dell'art. 2880, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente.

Effetti sulla circolazione immobiliare

L'art. 2880 c.c. svolge una funzione di certezza del traffico giuridico di primaria importanza. Dopo un ventennio dalla trascrizione del proprio acquisto, il terzo acquirente può fare ragionevole affidamento sul fatto che ipoteche risalenti non potranno più essere fatte valere sul bene da lui acquistato, sempreché non siano intervenute cause interruttive o sospensive. Resta ferma, naturalmente, la posizione del creditore verso il debitore originario, che continua ad essere obbligato sul piano personale: la prescrizione dell'art. 2880 estingue la sola ipoteca rispetto al terzo, non il credito né l'obbligazione personale del debitore originario.

Profili operativi nelle visure ipotecarie

In sede di visura ipotecaria preliminare a una compravendita, il notaio o l'avvocato che assiste l'acquirente deve sempre verificare le iscrizioni ipotecarie esistenti, anche quelle apparentemente risalenti. La prescrizione ex art. 2880 c.c. non comporta cancellazione automatica dall'iscrizione, ma occorre richiederne la rilevazione giudiziale o procedere alla cancellazione su consenso del creditore o per ordine del giudice. Per il terzo acquirente che intenda acquistare un bene con ipoteca prossima alla prescrizione, è prudente attendere il decorso del termine o pretendere la cancellazione preventiva, evitando contenziosi successivi.

Domande frequenti

In quanto tempo si prescrive l'ipoteca rispetto al terzo acquirente?

La prescrizione opera dopo vent'anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto del terzo. È un termine autonomo rispetto a quello del credito garantito.

L'ipoteca si prescrive anche se il credito è ancora vivo?

Sì, l'art. 2880 c.c. è una deroga al principio di accessorietà: l'ipoteca si estingue per prescrizione indipendentemente dalla persistenza del credito garantito, ma solo rispetto ai beni acquistati da terzi.

Da quando decorre il termine ventennale?

Dalla data della trascrizione del titolo di acquisto del terzo. La trascrizione del titolo costituisce il punto di partenza dell'autonomo decorso prescrizionale dell'ipoteca rispetto al terzo.

Si applicano le cause di sospensione e interruzione?

Sì, la norma fa salve espressamente le ordinarie cause di sospensione e interruzione della prescrizione (artt. 2941 e seguenti c.c.).

La prescrizione dell'ipoteca libera anche il debitore originario?

No, la prescrizione ex art. 2880 c.c. estingue solo l'ipoteca sul bene acquistato dal terzo. Il debitore originario rimane personalmente obbligato verso il creditore, salvo prescrizione del credito secondo le regole generali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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