Autore: Andrea Marton

  • Articolo 507 Codice di Procedura Penale: Ammissione di nuove prove

    Articolo 507 Codice di Procedura Penale: Ammissione di nuove prove

    Art. 507 c.p.p. – Ammissione di nuove prove

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ammissione di nuove prove

    1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prove.

    1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3

  • Art. 508 c.p.p.: Provvedimenti conseguenti all’ammissione della

    Art. 508 c.p.p.: Provvedimenti conseguenti all’ammissione della

    Art. 508 c.p.p. – Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento

    1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

    2. Con l’ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 228.

    3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell’articolo 501.

  • Art. 509 c.p.p.: Sospensione del dibattimento per esigenze istru

    Art. 509 c.p.p.: Sospensione del dibattimento per esigenze istru

    Art. 509 c.p.p. – Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

    1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

  • Art. 510 c.p.p.: Verbale di assunzione dei mezzi di prova

    Art. 510 c.p.p.: Verbale di assunzione dei mezzi di prova

    Art. 510 c.p.p. – Verbale di assunzione dei mezzi di prova

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Verbale di assunzione dei mezzi di prova

    1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall’articolo 497 comma 2.

    2. L’ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

    2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

    3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall’articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

    3-bis.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31 .

  • Articolo 511 Codice di Procedura Penale: Letture consentite

    Articolo 511 Codice di Procedura Penale: Letture consentite

    Art. 511 c.p.p. – Letture consentite

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice anche di ufficio (190), dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

    2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo.

    3. La lettura della relazione peritale (227) è disposta solo dopo l’esame del perito.

    4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza (431) è consentita ai soli fini dell’accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.

    5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione (526). L’indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

    6. La facoltà di chiedere la lettura o l’indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell’art. 93.

  • Art. 511-bis c.p.p.: Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

    Art. 511-bis c.p.p.: Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

    Art. 511-bis c.p.p. – Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell’articolo 238. Si applica il comma 2 dell’articolo 511.

  • Art. 512 c.p.p.: Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità

    Art. 512 c.p.p.: Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità

    Art. 512 c.p.p. – Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

    1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

    1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240.

  • Art. 512-bis c.p.p.: Lettura di dichiarazioni rese da persona re

    Art. 512-bis c.p.p.: Lettura di dichiarazioni rese da persona re

    Art. 512-bis c.p.p. – Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’estero

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l’esame dibattimentale.

  • Art. 513 c.p.p.: Lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato

    Art. 513 c.p.p.: Lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato

    Art. 513 c.p.p. – Lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il giudice, se l’imputato è assente ovvero rifiuta di sottoporsi all’esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 500, comma 4.

    2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell’articolo 210, comma 1 il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l’accompagnamento coattivo del dichiarante o l’esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l’esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all’esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell’articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l’accordo delle parti.

    3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell’articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 511.

  • Articolo 514 Codice di Procedura Penale: Letture vietate

    Articolo 514 Codice di Procedura Penale: Letture vietate

    Art. 514 c.p.p. – Letture vietate

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato, dalle persone indicate nell’articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell’udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell’imputato o del suo difensore.

    2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell’articolo 499, comma 5

  • Art. 515 c.p.p.: Allegazione di atti al fascicolo per il dibatti

    Art. 515 c.p.p.: Allegazione di atti al fascicolo per il dibatti

    Art. 515 c.p.p. – Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

    1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell’articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.

  • Articolo 516 Codice di Procedura Penale: Modifica della imputazione

    Articolo 516 Codice di Procedura Penale: Modifica della imputazione

    Art. 516 c.p.p. – Modifica della imputazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Modifica della imputazione

    1. Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione.

    1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sula composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

    1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis.