Autore: Andrea Marton

  • Art. 517 c.p.p.: Reato concorrente e circostanze aggravanti risu

    Art. 517 c.p.p.: Reato concorrente e circostanze aggravanti risu

    Art. 517 c.p.p. – Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

    1. Qualora nel corso dell’istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell’articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all’imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.

    1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall’artitolo 516, commi 1-bis e 1-ter.

  • Art. 518 c.p.p.: Fatto nuovo risultante dal dibattimento

    Art. 518 c.p.p.: Fatto nuovo risultante dal dibattimento

    Art. 518 c.p.p. – Fatto nuovo risultante dal dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Fatto nuovo risultante dal dibattimento

    1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.

    2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell’imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

  • Articolo 519 Codice di Procedura Penale: Diritti delle parti

    Articolo 519 Codice di Procedura Penale: Diritti delle parti

    Art. 519 c.p.p. – Diritti delle parti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Diritti delle parti

    1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l’ammissione di nuove prove .

    2. Se l’imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.

    3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

  • Art. 520 c.p.p.: Nuove contestazioni all’imputato contumace o as

    Art. 520 c.p.p.: Nuove contestazioni all’imputato contumace o as

    Art. 520 c.p.p. – Nuove contestazioni all’imputato (non presente

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Nuove contestazioni all’imputato non presente

    1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza , il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato , con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove .

    2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell’articolo 519 commi 2 e 3.

  • Art. 521-bis c.p.p.: Modifiche della composizione del giudice a

    Art. 521-bis c.p.p.: Modifiche della composizione del giudice a

    Art. 521-bis c.p.p. – Modifiche alla composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

    2. L’inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.

  • Art. 522 c.p.p.: Nullità della sentenza per difetto di contestaz

    Art. 522 c.p.p.: Nullità della sentenza per difetto di contestaz

    Art. 522 c.p.p. – Nullità della sentenza per difetto di contestazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Nullità della sentenza per difetto di contestazione

    1. L’inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.

    2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

  • Articolo 523 Codice di Procedura Penale: Svolgimento della discussione

    Articolo 523 Codice di Procedura Penale: Svolgimento della discussione

    Art. 523 c.p.p. – Svolgimento della discussione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Svolgimento della discussione

    1. Esaurita l’assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni , anche in ordine alle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis .

    2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

    3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

    4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

    5. In ogni caso l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.

    6. La discussione non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell’articolo 507.

  • Articolo 524 Codice di Procedura Penale: Chiusura del dibattimento

    Articolo 524 Codice di Procedura Penale: Chiusura del dibattimento

    Art. 524 c.p.p. – Chiusura del dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Chiusura del dibattimento

    1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

  • Art. 525 c.p.p.: Immediatezza della deliberazione

    Art. 525 c.p.p.: Immediatezza della deliberazione

    Art. 525 c.p.p. – Immediatezza della deliberazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Immediatezza della deliberazione

    1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.

    2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.

    3. Salvo quanto previsto dall’articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.

  • Art. 526 c.p.p.: Prove utilizzabili ai fini della liberazione

    Art. 526 c.p.p.: Prove utilizzabili ai fini della liberazione

    Art. 526 c.p.p. – Prove utilizzabili ai fini della deliberazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Prove utilizzabili ai fini della deliberazione

    1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

    1-bis. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore

  • Articolo 527 Codice di Procedura Penale: Deliberazione collegiale

    Articolo 527 Codice di Procedura Penale: Deliberazione collegiale

    Art. 527 c.p.p. – Deliberazione collegiale

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l’esame del merito non risulti precluso dall’esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l’imputazione e, se occorre, quelle relative all’applicazione delle pene e delle misure di sicurezza (199-240 c.p.) nonché quelle relative alla responsabilità civile (74-89).

    2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.

    3. Se nella votazione sull’entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all’imputato.

  • Art. 528 c.p.p.: Lettura del verbale in camera di consiglio

    Art. 528 c.p.p.: Lettura del verbale in camera di consiglio

    Art. 528 c.p.p. – Lettura del verbale in camera di consiglio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Lettura del verbale in camera di consiglio

    1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l’ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l’assistenza dell’ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.