Autore: Andrea Marton

  • Art. 541 c.p.p.: Condanna alle spese relative all’azione civile

    Art. 541 c.p.p.: Condanna alle spese relative all’azione civile

    Art. 541 c.p.p. – Condanna alle spese relative all’azione civile

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna alle spese relative all’azione civile

    1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

    2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all’imputato o al responsabile civile.

  • Art. 542 c.p.p.: Condanna del querelante alle spese e ai danni

    Art. 542 c.p.p.: Condanna del querelante alle spese e ai danni

    Art. 542 c.p.p. – Condanna del querelante alle spese e ai danni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna del querelante alle spese e ai danni

    1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell’articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile.

    2. L’avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.

  • Art. 543 c.p.p.: Ordine di pubblicazione della sentenza come rip

    Art. 543 c.p.p.: Ordine di pubblicazione della sentenza come rip

    Art. 543 c.p.p. – Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

    1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.

    2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.

    3. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

  • Articolo 544 Codice di Procedura Penale: Redazione della sentenza

    Articolo 544 Codice di Procedura Penale: Redazione della sentenza

    Art. 544 c.p.p. – Redazione della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Redazione della sentenza

    1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

    2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.

    3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

    3-bis. Nelle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza

  • Articolo 545 Codice di Procedura Penale: Pubblicazione della sentenza

    Articolo 545 Codice di Procedura Penale: Pubblicazione della sentenza

    Art. 545 c.p.p. – Pubblicazione della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Pubblicazione della sentenza

    1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.

    2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva.

    3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza.

  • Articolo 546 Codice di Procedura Penale: Requisiti della sentenza

    Articolo 546 Codice di Procedura Penale: Requisiti della sentenza

    Art. 546 c.p.p. – Requisiti della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Requisiti della sentenza

    1. La sentenza contiene:

    a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;

    b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;

    c) l’imputazione;

    d) l’indicazione delle conclusioni delle parti;

    e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

    1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

    2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 533, e della misura di sicurezza;

    3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

    4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali

    f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;

    g) la data e la sottoscrizione del giudice.

    2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo presidente.

    3. Oltre che nel caso previsto dall’articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

  • Articolo 547 Codice di Procedura Penale: Correzione della sentenza

    Articolo 547 Codice di Procedura Penale: Correzione della sentenza

    Art. 547 c.p.p. – Correzione della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Correzione della sentenza

    1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall’articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell’articolo 130.

  • Articolo 548 Codice di Procedura Penale: Deposito della sentenza

    Articolo 548 Codice di Procedura Penale: Deposito della sentenza

    Art. 548 c.p.p. – Deposito della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Deposito della sentenza

    1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

    2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’articolo 544 comma 3, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza.

    3. L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

  • Art. 549 c.p.p.: Norme applicabili al procedimento davanti al tr

    Art. 549 c.p.p.: Norme applicabili al procedimento davanti al tr

    Art. 549 c.p.p. – Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

  • Art. 550 c.p.p.: Casi di citazione diretta a giudizio

    Art. 550 c.p.p.: Casi di citazione diretta a giudizio

    Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.

    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo e quarto comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:

    a) dall’articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

    b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

    c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

    d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    e) dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

    f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

    3. Se il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall’articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

  • Articolo 551 Codice di Procedura Penale: Procedimenti connessi

    Articolo 551 Codice di Procedura Penale: Procedimenti connessi

    Art. 551 c.p.p. – Procedimenti connessi

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell’articolo 416.

  • Art. 552 c.p.p.: Decreto di citazione a giudizio

    Art. 552 c.p.p.: Decreto di citazione a giudizio

    Art. 552 c.p.p. – Decreto di citazione a giudizio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

    a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con indicazione dei difensori;

    b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

    c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’identificazione dei relativi articoli di legge;

    d) l’indicazione del giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;

    ;

    e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

    f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, entro il termine di cui all’articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;

    g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

    h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste;

    h-bis) l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.

    1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

    1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

    2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.

    3. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

    4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria.