Autore: Andrea Marton

  • Art. 529 c.p.p.: Sentenza di non doversi procedere

    Art. 529 c.p.p.: Sentenza di non doversi procedere

    Art. 529 c.p.p. – Sentenza di non doversi procedere

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sentenza di non doversi procedere

    1. Se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.

    2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.

  • Articolo 530 Codice di Procedura Penale: Sentenza di assoluzione

    Articolo 530 Codice di Procedura Penale: Sentenza di assoluzione

    Art. 530 c.p.p. – Sentenza di assoluzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sentenza di assoluzione

    1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

    2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

    3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

    4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

  • Art. 531 c.p.p.: Dichiarazione di estinzione del reato

    Art. 531 c.p.p.: Dichiarazione di estinzione del reato

    Art. 531 c.p.p. – Dichiarazione di estinzione del reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Dichiarazione di estinzione del reato

    1. Salvo quanto disposto dall’articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

    2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull’esistenza di una causa di estinzione del reato.

  • Art. 532 c.p.p.: Provvedimenti sulle misure cautelari personali

    Art. 532 c.p.p.: Provvedimenti sulle misure cautelari personali

    Art. 532 c.p.p. – Provvedimenti sulle misure cautelari personali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti sulle misure cautelari personali

    1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.

    2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

  • Articolo 533 Codice di Procedura Penale: Condanna dell’imputato

    Articolo 533 Codice di Procedura Penale: Condanna dell’imputato

    Art. 533 c.p.p. – Condanna dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna dell’imputato

    1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza

    2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

    3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

    3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) , anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimentoallo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.

  • Art. 534 c.p.p.: Condanna del civilmente obbligato per la pena p

    Art. 534 c.p.p.: Condanna del civilmente obbligato per la pena p

    Art. 534 c.p.p. – Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

    1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

  • Articolo 535 Codice di Procedura Penale: Condanna alle spese

    Articolo 535 Codice di Procedura Penale: Condanna alle spese

    Art. 535 c.p.p. – Condanna alle spese

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna alle spese

    1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali . . .

    .

    2.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 .

    3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell’articolo 692.

    4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell’articolo 130.

  • Art. 536 c.p.p.: Pubblicazione della sentenza come effetto della

    Art. 536 c.p.p.: Pubblicazione della sentenza come effetto della

    Art. 536 c.p.p. – Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

    1. Nei casi previsti dall’articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.

  • Art. 537 c.p.p.: Pronuncia sulla falsità di documenti

    Art. 537 c.p.p.: Pronuncia sulla falsità di documenti

    Art. 537 c.p.p. – Pronuncia sulla falsità di documenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Pronuncia sulla falsità di documenti

    1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.

    2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita.

    La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.

    3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull’imputazione.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

  • Art. 538 c.p.p.: Condanna per la responsabilità civile

    Art. 538 c.p.p.: Condanna per la responsabilità civile

    Art. 538 c.p.p. – Condanna per la responsabilità civile

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna per la responsabilità civile

    1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

    2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

    3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.

  • Art. 539 c.p.p.: Condanna generica ai danni e provvisionale

    Art. 539 c.p.p.: Condanna generica ai danni e provvisionale

    Art. 539 c.p.p. – Condanna generica ai danni e provvisionale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna generica ai danni e provvisionale

    1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile

    2. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoriale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

    2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza , il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.

  • Art. 540 c.p.p.: Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

    Art. 540 c.p.p.: Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

    Art. 540 c.p.p. – Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

    1. La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.

    2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

    Spiegazione

    Nel processo penale, quando c’è una parte civile, il giudice dichiara provvisoriamente esecutiva la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, su richiesta della parte civile e se ricorrono giustificati motivi. La provvisionale è invece sempre immediatamente esecutiva.

    Come funziona e quando si applica

    La norma consente alla vittima costituita parte civile di ottenere subito – prima dell’irrevocabilità della sentenza – il pagamento di quanto liquidato. È strettamente collegata all’art. 600 c.p.p., che disciplina i provvedimenti in fase di impugnazione.

    Esempio pratico

    In un processo per lesioni la vittima costituita parte civile ottiene una provvisionale di 10.000 €: può escuterla subito, senza attendere il giudicato penale.

    Domande frequenti

    La vittima deve aspettare la sentenza definitiva per il risarcimento?

    Non sempre: il giudice può dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna civile, e la provvisionale è immediatamente esecutiva.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.