Art. 539 c.p.p. – Condanna generica ai danni e provvisionale
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Condanna generica ai danni e provvisionale
1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile
2. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoriale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.
2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza , il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.
Spiegazione
Nel processo penale, quando c’è una parte civile, il giudice dichiara provvisoriamente esecutiva la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, su richiesta della parte civile e se ricorrono giustificati motivi. La provvisionale è invece sempre immediatamente esecutiva.
Come funziona e quando si applica
La norma consente alla vittima costituita parte civile di ottenere subito – prima dell’irrevocabilità della sentenza – il pagamento di quanto liquidato. È strettamente collegata all’art. 600 c.p.p., che disciplina i provvedimenti in fase di impugnazione.
Esempio pratico
In un processo per lesioni la vittima costituita parte civile ottiene una provvisionale di 10.000 €: può escuterla subito, senza attendere il giudicato penale.
Domande frequenti
La vittima deve aspettare la sentenza definitiva per il risarcimento?
Non sempre: il giudice può dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna civile, e la provvisionale è immediatamente esecutiva.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.