Autore: Andrea Marton

  • Art. 553 c.p.p.: Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza

    Art. 553 c.p.p.: Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza

    Art. 553 c.p.p. – Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione (predibattimentale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    )

    1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice , unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

  • Articolo 554 Codice di Procedura Penale: Atti urgenti

    Articolo 554 Codice di Procedura Penale: Atti urgenti

    Art. 554 c.p.p. – Atti urgenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell’articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell’articolo 553, comma 1.

  • Art. 555 c.p.p.: Udienza di comparizione a seguito della citazio

    Art. 555 c.p.p.: Udienza di comparizione a seguito della citazio

    Art. 555 c.p.p. – Udienza (dibattimentale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    a seguito della citazione diretta)

    1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza dibattimentale , le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 di cui intendono chiedere l’esame.

    2.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    3.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    4.

    Le parti , dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove , illustrandone esclusivamente l’ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1 ; inoltre, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

    5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

  • Art. 556 c.p.p.: Giudizio abbreviato e applicazione della pena s

    Art. 556 c.p.p.: Giudizio abbreviato e applicazione della pena s

    Art. 556 c.p.p. – Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

    2. Se manca l’udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giuduce, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio .

  • Articolo 557 Codice di Procedura Penale: Procedimento per decreto

    Articolo 557 Codice di Procedura Penale: Procedimento per decreto

    Art. 557 c.p.p. – Procedimento per decreto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

    2. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

    3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

  • Art. 558 c.p.p.: Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

    Art. 558 c.p.p.: Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

    Art. 558 c.p.p. – Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell’articolo 97, comma 3.

    2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall’arresto. Non si applica la disposizione prevista dall’articolo 386, comma 4.

    3. Il giudice al quale viene presentato l’arrestato autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto.

    4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.

    4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284.

    In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, o in caso di pericolosità dell’arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. Nondimeno, se l’arrestato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilità di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando l’arrestato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero può disporre che l’arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

    4-ter.

    Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo, nei casi previsti dall’articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo.

    5. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.

    6. Se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamentè al giudizio. Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell’articolo 380, comma 3, il giudice, se l’arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.

    7. L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

    8. Subito dopo l’udienza di convalida, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 452, comma 2.

    9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall’articolo 449, commi 4 e 5.

  • Articolo 559 Codice di Procedura Penale: Dibattimento

    Articolo 559 Codice di Procedura Penale: Dibattimento

    Art. 559 c.p.p. – Dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, quanto applicabili.

    2. Anche fuori dei casi previsti dall’articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

    3. L’esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l’esame può essere condotto direttamente, dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

    4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione

  • Articolo 560 Codice di Procedura Penale: Giudizio abbreviato

    Articolo 560 Codice di Procedura Penale: Giudizio abbreviato

    Art. 560 c.p.p.

    Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.

    [Abrogato]

  • Art. 561 c.p.p.: Udienza per il giudizio abbreviato

    Art. 561 c.p.p.: Udienza per il giudizio abbreviato

    Art. 561 c.p.p.

    Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.

    [Abrogato]

  • Articolo 562 Codice di Procedura Penale: Trasformazione del rito

    Articolo 562 Codice di Procedura Penale: Trasformazione del rito

    Art. 562 c.p.p.

    Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.

    [Abrogato]

  • Art. 563 c.p.p.: Applicazione della pena su richiesta

    Art. 563 c.p.p.: Applicazione della pena su richiesta

    Art. 563 c.p.p.

    Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.

    [Abrogato]

  • Articolo 564 Codice di Procedura Penale: Tentativo di conciliazione

    Articolo 564 Codice di Procedura Penale: Tentativo di conciliazione

    Art. 564 c.p.p.

    Articolo soppresso. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha disposto la sostituzione del Libro VIII, ora comprendente gli articoli da 549 a 559.

    [Abrogato]