Autore: Andrea Marton

  • Art. 141 Cod.Cons.: Composizione extragiudiziale delle controver

    Art. 141 Cod.Cons.: Composizione extragiudiziale delle controver

    Art. 141 Cod. Consumo – Composizione extragiudiziale delle controversie

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.

    *2. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01,

    relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

    *3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    *4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

    *5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

  • Art. 142 Codice del Consumo: Modifiche al codice civile

    Art. 142 Codice del Consumo: Modifiche al codice civile

    Art. 142 Cod. Consumo – Modifiche al codice civile

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:

    **«Art. 1469-bis Contratti del consumatore Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.».

  • Articolo 143 Codice del Consumo: Irrinunciabilità dei diritti

    Articolo 143 Codice del Consumo: Irrinunciabilità dei diritti

    Art. 143 Cod. Consumo – Irrinunciabilità dei diritti

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.

    *2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.

  • Articolo 144 Codice del Consumo: Aggiornamenti

    Articolo 144 Codice del Consumo: Aggiornamenti

    Art. 144 Cod. Consumo – Aggiornamenti

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

  • Art. 145 Cod.Cons.: Competenze delle regioni e delle province au

    Art. 145 Cod.Cons.: Competenze delle regioni e delle province au

    Art. 145 Cod. Consumo – Competenze delle regioni e delle province autonome

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

  • Articolo 146 Codice del Consumo: Abrogazioni

    Articolo 146 Codice del Consumo: Abrogazioni

    Art. 146 Cod. Consumo – Abrogazioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

    **a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

    **b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi’ come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l’informazione del consumatore;

    **c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

    **d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa;

    **e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, cosi’ come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;

    **f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall’articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 136 e alle agevolazioni di cui all’articolo 138;

    **g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

    **h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

    **i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

    **l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

    **m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

    **n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

    **o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

    **p) il comma 7 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

    **q) il comma 9 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

    **r) commi 4 e 5 dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

    **s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;

    **t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

    *2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:

    **a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

    **b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

    **c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

    **d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

  • Articolo 840 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Articolo 840 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Art. 840 c.p.c. – Opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Contro il decreto che accorda o nega l’efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l’efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l’accorda.

    In seguito all’opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Il consigliere istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione del lodo. La corte d’appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

    Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d’appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l’esistenza di una delle seguenti circostanze:

    1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

    2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell’arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell’impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

    3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

    4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all’accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato;

    5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un’autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

    Allorchè l’annullamento o la sospensione dell’efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all’autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d’appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l’esecuzione del lodo; su istanza della parte interessata può, in caso di sospensione, ordinare che l’altra parte presti idonea garanzia.

    Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d’appello accerta che:

    1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

    2) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

    Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

  • Art. 839 c.p.c.: Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

    Art. 839 c.p.c.: Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

    Art. 839 c.p.c. – Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d’appello nella cui circoscrizione risiede l’altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d’appello di Roma.

    Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l’atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

    Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

    Il presidente della corte d’appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l’efficacia immediatamente esecutiva del lodo straniero nella Repubblica, salvochè:

    1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

    2) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

  • Articolo 833 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 833 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 833 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 832 c.p.c.: Rinvio a regolamenti arbitrali

    Art. 832 c.p.c.: Rinvio a regolamenti arbitrali

    Art. 832 c.p.c. – Rinvio a regolamenti arbitrali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La convenzione d’arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.

    Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal

    regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.

    Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il

    procedimento arbitrale ha inizio.

    Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di

    categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri

    associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.

    Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a

    quelli previsti dalla legge.

    Se l’istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l’arbitrato, la convenzione d’arbitrato mantiene

    efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.

  • Art. 831 c.p.c.: Revocazione ed opposizione di terzo

    Art. 831 c.p.c.: Revocazione ed opposizione di terzo

    Art. 831 c.p.c. – Revocazione ed opposizione di terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell’articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

    Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

    Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell’articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

    La corte d’appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l’esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

    San Rossore, addì 28 ottobre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Grandi

  • Art. 830 c.p.c.: Decisione sull’impugnazione per nullità

    Art. 830 c.p.c.: Decisione sull’impugnazione per nullità

    Art. 830 c.p.c. – Decisione sull’impugnazione per nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La corte d’appello decide sull’impugnazione per nullità e, se l’accoglie, dichiara con sentenza la nullità

    del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale

    del lodo.

    Se il lodo è annullato per i motivi di cui all’articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o

    , terzo, quarto o quinto, la corte d’appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non

    abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se

    una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria

    sede effettiva all’estero, la corte d’appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così

    stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

    Quando la corte d’appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di

    arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia.

    Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell’impugnazione, la corte d’appello può

    sospendere con ordinanza l’efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.