Autore: Andrea Marton

  • Articolo 589 Codice di Procedura Penale: Rinuncia all’impugnazione

    Articolo 589 Codice di Procedura Penale: Rinuncia all’impugnazione

    Art. 589 c.p.p. – Rinuncia all’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rinuncia all’impugnazione

    1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

    2. Le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.

    3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582 ovvero, in dibattimento, prima dell’inizio della discussione.

    4. Quando l’impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell’udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

  • Art. 590 c.p.p.: Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

    Art. 590 c.p.p.: Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

    Art. 590 c.p.p. – Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

    1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento.

  • Art. 591 c.p.p.: Inammissibilità dell’impugnazione

    Art. 591 c.p.p.: Inammissibilità dell’impugnazione

    Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Inammissibilità dell’impugnazione

    1. L’impugnazione è inammissibile:

    a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;

    b) quando il provvedimento non è impugnabile;

    c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, …

    585 e 586;

    d) quando vi è rinuncia all’impugnazione.

    2. Il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.

    3. L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato, l’ordinanza è notificata anche al difensore.

    4. L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

  • Art. 592 c.p.p.: Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

    Art. 592 c.p.p.: Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

    Art. 592 c.p.p. – Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

    1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento.

    2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell’articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l’imputato che ha proposto l’impugnazione.

    3. L’imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.

    4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.

  • Articolo 593 Codice di Procedura Penale: Casi di appello

    Articolo 593 Codice di Procedura Penale: Casi di appello

    Art. 593 c.p.p. – Casi di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

    2.

    Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 .

    L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

    3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

  • Art. 594 c.p.p.: Appello del pubblico ministero

    Art. 594 c.p.p.: Appello del pubblico ministero

    Art. 594 c.p.p. – Appello del pubblico ministero

    Articolo abrogato dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    [Abrogato]

  • Articolo 595 Codice di Procedura Penale: Appello incidentale

    Articolo 595 Codice di Procedura Penale: Appello incidentale

    Art. 595 c.p.p. – Appello incidentale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Appello incidentale

    1. L’imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall’articolo 584.

    2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582 …

    e 584.

    3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.

    4. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso.

  • Articolo 596 Codice di Procedura Penale: Giudice competente

    Articolo 596 Codice di Procedura Penale: Giudice competente

    Art. 596 c.p.p. – Giudice competente

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Giudice competente

    1. Sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.

    2. Sull’appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.

    3. Salvo quanto previsto dall’articolo 428, sull’appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.90a

  • Art. 597 c.p.p.: Cognizione del giudice di appello

    Art. 597 c.p.p.: Cognizione del giudice di appello

    Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Cognizione del giudice di appello

    1. L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

    2. Quando appellante è il pubblico ministero:

    a) se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

    b) se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

    c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

    3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

    4. In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

    5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale.

  • Art. 598 c.p.p.: Estensione delle norme sul giudizio di primo gr

    Art. 598 c.p.p.: Estensione delle norme sul giudizio di primo gr

    Art. 598 c.p.p. – Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

    1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

  • Art. 599 c.p.p.: Decisioni in Camera di consiglio

    Art. 599 c.p.p.: Decisioni in Camera di consiglio

    Art. 599 c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti

    1. Quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall’articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale .

    2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

    3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell’articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125.

  • Art. 600 c.p.p.: Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle co

    Art. 600 c.p.p.: Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle co

    Art. 600 c.p.p. – Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili

    1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell’articolo 540 comma 1 ovvero l’ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.

    2. Il responsabile civile e l’imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.

    3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno.

    Spiegazione

    Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla provvisoria esecuzione delle condanne civili, vi può provvedere il giudice dell’impugnazione, su richiesta della parte civile.

    Come funziona e quando si applica

    La norma completa la disciplina dell’art. 540 c.p.p., consentendo in appello di ottenere – o di sospendere – la provvisoria esecutività delle statuizioni civili contenute nella sentenza penale.

    Esempio pratico

    Il tribunale ha condannato l’imputato al risarcimento ma non ha deciso sulla provvisoria esecuzione: la parte civile può chiederla alla corte d’appello.

    Domande frequenti

    Cosa si fa se il giudice non si pronuncia sulla provvisoria esecuzione civile?

    La parte civile può rivolgersi al giudice dell’impugnazione, che provvede ai sensi dell’art. 600 c.p.p.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.