Art. 589 c.p.p. – Rinuncia all’impugnazione
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Rinuncia all’impugnazione
1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
2. Le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.
3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582 ovvero, in dibattimento, prima dell’inizio della discussione.
4. Quando l’impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell’udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

Spiegazione
Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla provvisoria esecuzione delle condanne civili, vi può provvedere il giudice dell’impugnazione, su richiesta della parte civile.
Come funziona e quando si applica
La norma completa la disciplina dell’art. 540 c.p.p., consentendo in appello di ottenere – o di sospendere – la provvisoria esecutività delle statuizioni civili contenute nella sentenza penale.
Esempio pratico
Il tribunale ha condannato l’imputato al risarcimento ma non ha deciso sulla provvisoria esecuzione: la parte civile può chiederla alla corte d’appello.
Domande frequenti
Cosa si fa se il giudice non si pronuncia sulla provvisoria esecuzione civile?
La parte civile può rivolgersi al giudice dell’impugnazione, che provvede ai sensi dell’art. 600 c.p.p.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.