Autore: Andrea Marton

  • Articolo 829 Codice di Procedura Civile: Casi di nullità

    Articolo 829 Codice di Procedura Civile: Casi di nullità

    Art. 829 c.p.c. – Casi di nullità

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:

    1) se la convenzione d’arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell’articolo 817, terzo comma;

    2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

    3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;

    4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato, ferma la disposizione dell’articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;

    5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell’articolo 823;

    6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell’articolo 821;

    7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;

    8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;

    9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;

    10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;

    11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;

    12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

    La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.

    L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico.

    L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa:

    1) nelle controversie previste dall’articolo 409;

    2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.

    Nelle controversie previste dall’articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.

  • Articolo 828 Codice di Procedura Civile: Impugnazione per nullità

    Articolo 828 Codice di Procedura Civile: Impugnazione per nullità

    Art. 828 c.p.c. – Impugnazione per nullità

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato.

    L’impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell’ultima sottoscrizione.

    L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell’atto di correzione.

  • Articolo 827 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione

    Articolo 827 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione

    Art. 827 c.p.c. – Mezzi di impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il lodo è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

    I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

    Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che

    risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al

    lodo definitivo.

  • Articolo 826 Codice di Procedura Civile: Correzione del lodo

    Articolo 826 Codice di Procedura Civile: Correzione del lodo

    Art. 826 c.p.c. – Correzione del lodo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:

    a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;

    b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell’articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).

    Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell’articolo 824.

    Se gli arbitri non provvedono, l’istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato.

    Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato. Si applicano le disposizioni dell’articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.

  • Articolo 825 Codice di Procedura Civile: Deposito del lodo

    Articolo 825 Codice di Procedura Civile: Deposito del lodo

    Art. 825 c.p.c. – Deposito del lodo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, presso il tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

    Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell’articolo 133, secondo comma.

    Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

  • Articolo 824-bis Codice di Procedura Civile: . (Efficacia del lodo

    Articolo 824-bis Codice di Procedura Civile: . (Efficacia del lodo

    Art. 824-bis c.p.c. – Efficacia del lodo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

  • Articolo 824 Codice di Procedura Civile: Originali e copie del lodo

    Articolo 824 Codice di Procedura Civile: Originali e copie del lodo

    Art. 824 c.p.c. – Originali e copie del lodo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali.

    Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una

    copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci

    giorni dalla sottoscrizione del lodo.

  • Art. 823 c.p.c.: Deliberazione e requisiti del lodo

    Art. 823 c.p.c.: Deliberazione e requisiti del lodo

    Art. 823 c.p.c. – Deliberazione e requisiti del lodo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

    Il lodo deve contenere:

    1) il nome degli arbitri;

    2) l’indicazione della sede dell’arbitrato;

    3) l’indicazione delle parti;

    4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;

    5) l’esposizione sommaria dei motivi;

    6) il dispositivo;

    7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;

    8) la data delle sottoscrizioni.

  • Articolo 822 Codice di Procedura Civile: Norme per la deliberazione

    Articolo 822 Codice di Procedura Civile: Norme per la deliberazione

    Art. 822 c.p.c. – Norme per la deliberazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.

    Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.

  • Art. 821 c.p.c.: Rilevanza del decorso del termine

    Art. 821 c.p.c.: Rilevanza del decorso del termine

    Art. 821 c.p.c. – Rilevanza del decorso del termine

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il decorso del termine indicato nell’articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del

    lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza

    degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

    Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano

    estinto il procedimento.

  • Articolo 820 Codice di Procedura Civile: Termine per la decisione

    Articolo 820 Codice di Procedura Civile: Termine per la decisione

    Art. 820 c.p.c. – Termine per la decisione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

    Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina.

    In ogni caso il termine può essere prorogato:

    a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;

    b) dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza.

    Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi:

    a) se debbono, essere assunti mezzi di prova;

    b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;

    c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;

    d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.

  • Art. 819-ter c.p.c.: Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

    Art. 819-ter c.p.c.: Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

    Art. 819-ter c.p.c. – Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l’ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43.

    L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

    Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.

    In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato.