Autore: Andrea Marton

  • Articolo 585 Codice di Procedura Penale: Termini per l’impugnazione

    Articolo 585 Codice di Procedura Penale: Termini per l’impugnazione

    Art. 585 c.p.p. – Termini per l’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Termini per l’impugnazione

    1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:

    a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1;

    b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2;

    c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3.

    1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.

    2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

    a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;

    b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

    c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;

    d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

    3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

    4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi , con le forme previste dall’articolo 582 .

    L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi.

    5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

  • Art. 586 c.p.p.: Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimen

    Art. 586 c.p.p.: Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimen

    Art. 586 c.p.p. – Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

    1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. L’impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza.

    2. L’impugnazione dell’ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

    3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l’impugnazione immediata, indipendentemente dall’impugnazione contro la sentenza.

  • Articolo 587 Codice di Procedura Penale: Estensione dell’impugnazione

    Articolo 587 Codice di Procedura Penale: Estensione dell’impugnazione

    Art. 587 c.p.p. – Estensione dell’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Estensione dell’impugnazione

    1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

    2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

    3. L’impugnazione proposta dall’imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

    4. L’impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all’imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

  • Articolo 588 Codice di Procedura Penale: Sospensione della esecuzione

    Articolo 588 Codice di Procedura Penale: Sospensione della esecuzione

    Art. 588 c.p.p. – Sospensione della esecuzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sospensione della esecuzione

    1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.

    2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

  • Articolo 589 Codice di Procedura Penale: Rinuncia all’impugnazione

    Articolo 589 Codice di Procedura Penale: Rinuncia all’impugnazione

    Art. 589 c.p.p. – Rinuncia all’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rinuncia all’impugnazione

    1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

    2. Le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.

    3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582 ovvero, in dibattimento, prima dell’inizio della discussione.

    4. Quando l’impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell’udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

  • Art. 590 c.p.p.: Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

    Art. 590 c.p.p.: Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

    Art. 590 c.p.p. – Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

    1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento.

  • Art. 591 c.p.p.: Inammissibilità dell’impugnazione

    Art. 591 c.p.p.: Inammissibilità dell’impugnazione

    Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Inammissibilità dell’impugnazione

    1. L’impugnazione è inammissibile:

    a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;

    b) quando il provvedimento non è impugnabile;

    c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, …

    585 e 586;

    d) quando vi è rinuncia all’impugnazione.

    2. Il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.

    3. L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato, l’ordinanza è notificata anche al difensore.

    4. L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

  • Art. 592 c.p.p.: Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

    Art. 592 c.p.p.: Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

    Art. 592 c.p.p. – Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

    1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento.

    2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell’articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l’imputato che ha proposto l’impugnazione.

    3. L’imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.

    4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.

  • Articolo 593 Codice di Procedura Penale: Casi di appello

    Articolo 593 Codice di Procedura Penale: Casi di appello

    Art. 593 c.p.p. – Casi di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

    2.

    Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 .

    L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

    3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

  • Art. 594 c.p.p.: Appello del pubblico ministero

    Art. 594 c.p.p.: Appello del pubblico ministero

    Art. 594 c.p.p. – Appello del pubblico ministero

    Articolo abrogato dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    [Abrogato]

  • Articolo 595 Codice di Procedura Penale: Appello incidentale

    Articolo 595 Codice di Procedura Penale: Appello incidentale

    Art. 595 c.p.p. – Appello incidentale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Appello incidentale

    1. L’imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall’articolo 584.

    2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582 …

    e 584.

    3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.

    4. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso.

  • Articolo 596 Codice di Procedura Penale: Giudice competente

    Articolo 596 Codice di Procedura Penale: Giudice competente

    Art. 596 c.p.p. – Giudice competente

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Giudice competente

    1. Sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.

    2. Sull’appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.

    3. Salvo quanto previsto dall’articolo 428, sull’appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.90a