Autore: Andrea Marton

  • Articolo 613 Codice di Procedura Penale: Difensori

    Articolo 613 Codice di Procedura Penale: Difensori

    Art. 613 c.p.p. – Difensori

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Difensori 1.

    l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

    2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.

    3. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell’articolo 97.

    4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all’imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.

    5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.

  • Articolo 614 Codice di Procedura Penale: Dibattimento

    Articolo 614 Codice di Procedura Penale: Dibattimento

    Art. 614 c.p.p. – Dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Dibattimento

    1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.

    2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.

    3. Nell’udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

    4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato espongono nell’ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.

  • Articolo 615 Codice di Procedura Penale: Deliberazione e pubblicazione

    Articolo 615 Codice di Procedura Penale: Deliberazione e pubblicazione

    Art. 615 c.p.p. – Deliberazione e pubblicazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Deliberazione e pubblicazione

    1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l’importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.

    2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

    3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

    4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

  • Art. 616 c.p.p.: Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto

    Art. 616 c.p.p.: Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto

    Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso

    1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni , che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso . Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.

    1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente

  • Articolo 617 Codice di Procedura Penale: Motivazione e deposito

    Articolo 617 Codice di Procedura Penale: Motivazione e deposito

    Art. 617 c.p.p. – Motivazione e deposito

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Motivazione e deposito

    1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.

    2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

    3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l’approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalità.

  • Articolo 618 Codice di Procedura Penale: Decisioni delle sezioni unite

    Articolo 618 Codice di Procedura Penale: Decisioni delle sezioni unite

    Art. 618 c.p.p. – Decisioni delle sezioni unite

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Decisioni delle sezioni unite

    1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.

    1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

    1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d’ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta

  • Art. 619 c.p.p.: Rettificazione di errori non determinanti annul

    Art. 619 c.p.p.: Rettificazione di errori non determinanti annul

    Art. 619 c.p.p. – Rettificazione di errori non determinanti annullamento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rettificazione di errori non determinanti annullamento

    1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l’annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.

    2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.

    3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all’imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

  • Articolo 620 Codice di Procedura Penale: Annullamento senza rinvio

    Articolo 620 Codice di Procedura Penale: Annullamento senza rinvio

    Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Annullamento senza rinvio

    1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

    a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;

    b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;

    c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;

    d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;

    e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell’articolo 522 in relazione a un reato concorrente;

    f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell’articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;

    g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;

    h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l’ordinanza impugnata e un’altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

    i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l’appello;

    l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio

  • Art. 621 c.p.p.: Effetti dell’annullamento senza rinvio

    Art. 621 c.p.p.: Effetti dell’annullamento senza rinvio

    Art. 621 c.p.p. – Effetti dell’annullamento senza rinvio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Effetti dell’annullamento senza rinvio

    1. Nel caso previsto dall’articolo 620 comma 1 lettera b), la corte dispone che gli atti siano trasmessi all’autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l’esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell’articolo 669; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l’impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lettera l), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

  • Art. 622 c.p.p.: Annullamento della sentenza ai soli effetti civ

    Art. 622 c.p.p.: Annullamento della sentenza ai soli effetti civ

    Art. 622 c.p.p. – Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

    1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

  • Articolo 623 Codice di Procedura Penale: Annullamento con rinvio

    Articolo 623 Codice di Procedura Penale: Annullamento con rinvio

    Art. 623 c.p.p. – Annullamento con rinvio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Annullamento con rinvio

    1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:

    a) se è annullata un’ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

    b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, commi 1 e 4, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

    b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo risulti che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata;

    c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;

    d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

  • Articolo 624 Codice di Procedura Penale: Annullamento parziale

    Articolo 624 Codice di Procedura Penale: Annullamento parziale

    Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Annullamento parziale

    1. Se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

    2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L’omissione di tale dichiarazione è riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata.

    L’ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.

    3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127.