Autore: Andrea Marton

  • Art. 579 c.p.p.: Impugnazione di sentenze che dispongono misure

    Art. 579 c.p.p.: Impugnazione di sentenze che dispongono misure

    Art. 579 c.p.p. – Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

    1. Contro le sentenze di condanna, o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l’impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.

    2. L’impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell’articolo 680 comma 2.

    3. L’impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

  • Art. 580 c.p.p.: Conversione del ricorso in appello

    Art. 580 c.p.p.: Conversione del ricorso in appello

    Art. 580 c.p.p. – Conversione del ricorso in appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello.

  • Articolo 581 Codice di Procedura Penale: Forma dell’impugnazione

    Articolo 581 Codice di Procedura Penale: Forma dell’impugnazione

    Art. 581 c.p.p. – Forma dell’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

    a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;

    b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;

    c) delle richieste, anche istruttorie;

    d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

    1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

    1-ter.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 2024, N. 114 .

    1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

  • Art. 582 c.p.p.: Presentazione dell’impugnazione

    Art. 582 c.p.p.: Presentazione dell’impugnazione

    Art. 582 c.p.p. – Presentazione dell’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presentazione dell’impugnazione

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111- bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

    2.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

  • Art. 583 c.p.p.: Spedizione dell’atto di impugnazione

    Art. 583 c.p.p.: Spedizione dell’atto di impugnazione

    Art. 583 c.p.p. – Spedizione dell’atto di impugnazione

    Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    [Abrogato]

  • Art. 584 c.p.p.: Notificazione della impugnazione

    Art. 584 c.p.p.: Notificazione della impugnazione

    Art. 584 c.p.p. – Notificazione della impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Notificazione della impugnazione

    1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.

  • Articolo 585 Codice di Procedura Penale: Termini per l’impugnazione

    Articolo 585 Codice di Procedura Penale: Termini per l’impugnazione

    Art. 585 c.p.p. – Termini per l’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Termini per l’impugnazione

    1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:

    a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1;

    b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2;

    c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3.

    1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.

    2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

    a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;

    b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

    c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;

    d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

    3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

    4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi , con le forme previste dall’articolo 582 .

    L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi.

    5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

  • Art. 586 c.p.p.: Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimen

    Art. 586 c.p.p.: Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimen

    Art. 586 c.p.p. – Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

    1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. L’impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza.

    2. L’impugnazione dell’ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

    3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l’impugnazione immediata, indipendentemente dall’impugnazione contro la sentenza.

  • Articolo 587 Codice di Procedura Penale: Estensione dell’impugnazione

    Articolo 587 Codice di Procedura Penale: Estensione dell’impugnazione

    Art. 587 c.p.p. – Estensione dell’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Estensione dell’impugnazione

    1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

    2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

    3. L’impugnazione proposta dall’imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

    4. L’impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all’imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

  • Articolo 588 Codice di Procedura Penale: Sospensione della esecuzione

    Articolo 588 Codice di Procedura Penale: Sospensione della esecuzione

    Art. 588 c.p.p. – Sospensione della esecuzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sospensione della esecuzione

    1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.

    2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

  • Articolo 589 Codice di Procedura Penale: Rinuncia all’impugnazione

    Articolo 589 Codice di Procedura Penale: Rinuncia all’impugnazione

    Art. 589 c.p.p. – Rinuncia all’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rinuncia all’impugnazione

    1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

    2. Le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.

    3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582 ovvero, in dibattimento, prima dell’inizio della discussione.

    4. Quando l’impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell’udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

  • Art. 590 c.p.p.: Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

    Art. 590 c.p.p.: Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

    Art. 590 c.p.p. – Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

    1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento.