Autore: Andrea Marton

  • Articolo 49 Codice del Consumo: Norme applicabili

    Articolo 49 Codice del Consumo: Norme applicabili

    Art. 49 Cod. Consumo – Norme applicabili

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

  • Articolo 50 Codice del Consumo: Definizioni

    Articolo 50 Codice del Consumo: Definizioni

    Art. 50 Cod. Consumo – Definizioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ai fini della presente sezione si intende per:

    **a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

    **b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;

    **c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

  • Articolo 51 Codice del Consumo: Campo di applicazione

    Articolo 51 Codice del Consumo: Campo di applicazione

    Art. 51 Cod. Consumo – Campo di applicazione

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

    a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell’allegato I;

    b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

    c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

    d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

    e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.

  • Articolo 52 Codice del Consumo: Informazioni per il consumatore

    Articolo 52 Codice del Consumo: Informazioni per il consumatore

    Art. 52 Cod. Consumo – Informazioni per il consumatore

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

    a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;

    b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

    c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

    d) spese di consegna;

    e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

    f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2;

    g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

    h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e’ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

    i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;

    l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

    *2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

    *3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

    *4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 53.

    *5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

  • Articolo 53 Codice del Consumo: Conferma scritta delle informazioni

    Articolo 53 Codice del Consumo: Conferma scritta delle informazioni

    Art. 53 Cod. Consumo – Conferma scritta delle informazioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

    a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all’articolo 65, comma 3;

    b) l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;

    c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;

    d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

    *2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e’ effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.

  • Articolo 54 Codice del Consumo: Esecuzione del contratto

    Articolo 54 Codice del Consumo: Esecuzione del contratto

    Art. 54 Cod. Consumo – Esecuzione del contratto

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al professionista.

    *2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

  • Articolo 55 Codice del Consumo: Esclusioni

    Articolo 55 Codice del Consumo: Esclusioni

    Art. 55 Cod. Consumo – Esclusioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell’articolo 54 non si applicano:

    a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

    b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

    *2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:

    a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 64, comma 1;

    b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;

    d) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

    d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

    e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

    f) di servizi di scommesse e lotterie.

  • Articolo 56 Codice del Consumo: Pagamento mediante carta

    Articolo 56 Codice del Consumo: Pagamento mediante carta

    Art. 56 Cod. Consumo – Pagamento mediante carta

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera e).

    *2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

  • Articolo 57 Codice del Consumo: Fornitura non richiesta

    Articolo 57 Codice del Consumo: Fornitura non richiesta

    Art. 57 Cod. Consumo – Fornitura non richiesta

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

    *2. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.

  • Art. 58 Cod.Cons.: Limiti all’impiego di talune tecniche di comu

    Art. 58 Cod.Cons.: Limiti all’impiego di talune tecniche di comu

    Art. 58 Cod. Consumo – Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.

    *2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

  • Art. 59 Cod.Cons.: Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezz

    Art. 59 Cod.Cons.: Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezz

    Art. 59 Cod. Consumo – Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici, l’informazione sul diritto di recesso di cui all’articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione deve essere fornita all’inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L’informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall’articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l’invio della comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell’articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.

  • Articolo 60 Codice del Consumo: Riferimenti

    Articolo 60 Codice del Consumo: Riferimenti

    Art. 60 Cod. Consumo – Riferimenti

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.