Autore: Andrea Marton

  • Art. 671 c.p.p.: Applicazione della disciplina del concorso form

    Art. 671 c.p.p.: Applicazione della disciplina del concorso form

    Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

    1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

    2. Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

    2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma del codice penale.

    3. Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

  • Art. 672 c.p.p.: Applicazione dell’amnistia e dell’indulto

    Art. 672 c.p.p.: Applicazione dell’amnistia e dell’indulto

    Art. 672 c.p.p. – Applicazione dell’amnistia e dell’indulto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Applicazione dell’amnistia e dell’indulto

    1. Per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4.

    2. Quando, in conseguenza dell’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell’articolo 210 del codice penale, il giudice dell’esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.

    3. Il pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l’amnistia o l’indulto.

    4. L’amnistia e l’indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata l’esecuzione della pena.

    5. L’amnistia e l’indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l’esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L’amnistia e l’indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l’adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.

  • Art. 673 c.p.p.: Revoca della sentenza per abolizione del reato

    Art. 673 c.p.p.: Revoca della sentenza per abolizione del reato

    Art. 673 c.p.p. – Revoca della sentenza per abolizione del reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Revoca della sentenza per abolizione del reato

    1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

    2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

  • Articolo 674 Codice di Procedura Penale: Revoca di altri provvedimenti

    Articolo 674 Codice di Procedura Penale: Revoca di altri provvedimenti

    Art. 674 c.p.p. – Revoca di altri provvedimenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Revoca di altri provvedimenti

    1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

    1-bis. Il giudice dell’esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 168 del codice penale.

  • Articolo 675 Codice di Procedura Penale: Falsità di documenti

    Articolo 675 Codice di Procedura Penale: Falsità di documenti

    Art. 675 c.p.p. – Falsità di documenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Falsità di documenti

    1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell’articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell’esecuzione che la dichiari.

    2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell’esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell’ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse.

    3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.

    4. Per l’osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.

  • Articolo 676 Codice di Procedura Penale: Altre competenze

    Articolo 676 Codice di Procedura Penale: Altre competenze

    Art. 676 c.p.p. – Altre competenze

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Altre competenze

    1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.

    In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4.

    2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’articolo 263 comma 3.

    3. Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

    3-bis. Il giudice dell’esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.

  • Articolo 677 Codice di Procedura Penale: Competenza per territorio

    Articolo 677 Codice di Procedura Penale: Competenza per territorio

    Art. 677 c.p.p. – Competenza per territorio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Competenza per territorio

    1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento.

    2. Quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

    2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l’obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 161.

  • Articolo 678 Codice di Procedura Penale: Procedimento di sorveglianza

    Articolo 678 Codice di Procedura Penale: Procedimento di sorveglianza

    Art. 678 c.p.p. – Procedimento di sorveglianza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procedimento di sorveglianza

    1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell’identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell’articolo 667, comma 4.

    1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale …

    , procedono a norma dell’articolo 667, comma 4.

    1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all’articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare una delle misure menzionate nell’articolo 656, comma 5. L’ordinanza di applicazione della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell’ordinanza. Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l’ordinanza non è stata emessa. Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa.

    2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

    3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza.

    3.1. Quando ne fa richiesta l’interessato l’udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.

    3.2. L’avviso di fissazione dell’udienza, notificato all’interessato, contiene, a pena di nullità, l’avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l’interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all’udienza avviene a distanza anche quando l’interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell’interessato.

    3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell’udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l’organismo che ha pronunciato la condanna.

  • Articolo 679 Codice di Procedura Penale: Misure di sicurezza

    Articolo 679 Codice di Procedura Penale: Misure di sicurezza

    Art. 679 c.p.p. – Misure di sicurezza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Misure di sicurezza

    1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell’articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.

    1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell’articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell’udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell’articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero

    2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

  • Art. 680 c.p.p.: Impugnazione di provvedimenti relativi alle mis

    Art. 680 c.p.p.: Impugnazione di provvedimenti relativi alle mis

    Art. 680 c.p.p. – Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

    1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato e il difensore.

    2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna, o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

    3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.

  • Art. 681 c.p.p.: Provvedimenti relativi alla grazia

    Art. 681 c.p.p.: Provvedimenti relativi alla grazia

    Art. 681 c.p.p. – Provvedimenti relativi alla grazia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti relativi alla grazia

    1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.

    2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.

    3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.

    4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.

    5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell’articolo 672 comma 5.

  • Articolo 682 Codice di Procedura Penale: Liberazione condizionale

    Articolo 682 Codice di Procedura Penale: Liberazione condizionale

    Art. 682 c.p.p. – Liberazione condizionale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Liberazione condizionale

    1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.

    2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.