Autore: Andrea Marton

  • Articolo 683 Codice di Procedura Penale: Riabilitazione

    Articolo 683 Codice di Procedura Penale: Riabilitazione

    Art. 683 c.p.p. – Riabilitazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riabilitazione

    1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell’interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti , e sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui all’articolo 179, settimo comma, del codice penale . Decide altresì sulla revoca della riabilitazione , qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

    2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.

    3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

  • Articolo 684 Codice di Procedura Penale: Rinvio dell’esecuzione

    Articolo 684 Codice di Procedura Penale: Rinvio dell’esecuzione

    Art. 684 c.p.p. – Rinvio dell’esecuzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rinvio dell’esecuzione

    1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall’articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

    2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.

  • Art. 685 c.p.p.: Uffici del casellario giudiziale

    Art. 685 c.p.p.: Uffici del casellario giudiziale

    Art. 685 c.p.p. – Uffici del casellario giudiziale

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Art. 686 c.p.p.: Iscrizioni nel casellario giudiziale

    Art. 686 c.p.p.: Iscrizioni nel casellario giudiziale

    Art. 686 c.p.p. – Iscrizioni nel casellario giudiziale

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Articolo 687 Codice di Procedura Penale: Eliminazione delle iscrizioni

    Articolo 687 Codice di Procedura Penale: Eliminazione delle iscrizioni

    Art. 687 c.p.p. – Eliminazione delle iscrizioni

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Art. 688 c.p.p.: Certificati del casellario giudiziale

    Art. 688 c.p.p.: Certificati del casellario giudiziale

    Art. 688 c.p.p. – Certificati del casellario giudiziale

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Art. 689 c.p.p.: Certificati richiesti dall’interessato

    Art. 689 c.p.p.: Certificati richiesti dall’interessato

    Art. 689 c.p.p. – Certificati richiesti dall’interessato

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Art. 690 c.p.p.: Questioni concernenti le iscrizioni e i certifi

    Art. 690 c.p.p.: Questioni concernenti le iscrizioni e i certifi

    Art. 690 c.p.p. – Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

    Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

    [Abrogato]

  • Articolo 691 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]

    Articolo 691 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]

    Art. 691 c.p.p. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 692 c.p.p.: Spese della custodia cautelare

    Art. 692 c.p.p.: Spese della custodia cautelare

    Art. 692 c.p.p. – Spese della custodia cautelare

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Spese della custodia cautelare

    1. Quando l’imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.

    2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

    3.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .

  • Articolo 693 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]

    Articolo 693 Codice di Procedura Penale: [Abrogato]

    Art. 693 c.p.p. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 694 c.p.p.: Spese per la pubblicazione di sentenze e obblig

    Art. 694 c.p.p.: Spese per la pubblicazione di sentenze e obblig

    Art. 694 c.p.p. – Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

    1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall’autorità competente per l’esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

    2. Fuori di questo caso, quando l’inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, …

    .

    3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

    4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l’editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni.